Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 2
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che è estraneo alla sua struttura.
Ai fini della revoca della liberazione anticipata conseguente a condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla sua concessione, l'espressione "nel corso dell'esecuzione" che figura nell'art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) deve intendersi riferita alla pendenza del rapporto esecutivo, indipendentemente dalla sua temporanea sospensione o dal suo svolgimento in forme alternative alla detenzione. (Fattispecie relativa alla commissione di un tentativo di furto durante il periodo di rinvio dell'esecuzione a norma degli artt. 147 cod. pen. e 684, comma 2, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2000, n. 14362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14362 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA - Presidente - del 19/12/2000
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. " IO AN " N. 7437
3. " EP DE RD " REGISTRO GENERALE
4. " IA IO " N. 17382/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI UI, n.
3.12.1945 a Rosate,
avverso l'ordinanza in data 16.3.2000 del Tribunale di Sorveglianza di Milano Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Antonio PRASSO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata O S S E R V A:
Con l'ordinanza in epigrafe è stata revocata la liberazione anticipata, in precedenza concessa a RI UI nella misura di 500 giorni a seguito della commissione di un tentativo di furto mentre la pena in esecuzione era provvisoriamente differita ai sensi degli artt. 147 C.P. e 684, co. 2, C.P.P.. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge sotto i seguenti profili:
1) inesistenza delle condizioni della revoca, che presuppone una condanna per reato commesso "nel corso dell'esecuzione" (art. 54, co. 3, L. 26.7.1975 n. 354), mentre nel caso di specie l'esecuzione era sospesa per grave infermità fisica;
2) inadeguata valutazione della compatibilità del mantenimento del beneficio con la condotta del soggetto, avuto riguardo alla lieve entità del fatto individuato come causa di revoca, secondo il criterio introdotto dalla sentenza 17.5.1995 n. 186 della Corte Costituzionale;
3) erronea qualificazione come sentenza "di condanna", atta a determinare la revoca, di una sentenza di patteggiamento, che non implica accertamento di responsabilità.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
L'espressione "nel corso dell'esecuzione", usata dal legislatore al co. 3 dell'art. 54 L. n. 354/1975, deve infatti in tendersi riferita alla pendenza del rapporto esecutivo, indipendentemente dalla sua temporanea sospensione o dalla espiazione con forme alternative, posto che in tal caso la liberazione anticipata, in quanto misura volta ad un più pronto reinserimento nella società del soggetto che partecipi all'opera rieducativa, conserva la sua funzione trattamentale;
per tale motivo la giurisprudenza ampiamente prevalente ha ritenuto che, anche in caso di sospensione della pena o di concessione di misure alternative, il condannato sia legittimato, e conservi interesse, ad ottenere la liberazione anticipata sui periodi di detenzione pregressi (cfr., con specifico riferimento alla sospensione, Cass., Sez. 1^, 16.11/15.12.1988, Ribando;
18.11.1998/12.1.1999, P.G. in proc. Morandin). Correlativamente, ove la partecipazione all'opera rieducativa si riveli - a seguito della commissione di delitto non colposo prima della conclusione dell'esecuzione - meramente apparente e strumentale, la liberazione anticipata dovrà essere revocata, essendo venuta meno la sua funzione, indipendentemente dal fatto che l'illecito sia stato realizzato in costanza di detenzione, o di forme di espiazione a questa alternative, ovvero in un periodo di sospensione per ragioni di salute.
Fondato e invece il terzo motivo di gravame, con effetto assorbente sul secondo. Va premesso che, come si rileva dal certificato penale, la sentenza individuata dal giudice "a quo" come causa di revoca è stata pronunciata ex art. 444 C.P.P.. Ora, secondo la ormai univoca interpretazione giurisprudenziale, la sentenza di patteggiamento - che consiste nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento - deve essere equiparata a sentenza di condanna, come previsto dal co. 1 dell'art. 445 del codice di rito, per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione ed esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che è estraneo alla sua struttura;
conseguentemente, non può costituire causa di revoca di benefici incompatibili con la successiva commissione, giudizialmente accertata, di un reato (Cass., Sez. Un., 8.5/4.6.1996, Da Leo;
26.2/18.4.1997, Bahrouni). L'ordinanza impugnata va per tale ragione annullata senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001