Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2000, n. 14362
CASS
Sentenza 19 dicembre 2000

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La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che è estraneo alla sua struttura.

Ai fini della revoca della liberazione anticipata conseguente a condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla sua concessione, l'espressione "nel corso dell'esecuzione" che figura nell'art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) deve intendersi riferita alla pendenza del rapporto esecutivo, indipendentemente dalla sua temporanea sospensione o dal suo svolgimento in forme alternative alla detenzione. (Fattispecie relativa alla commissione di un tentativo di furto durante il periodo di rinvio dell'esecuzione a norma degli artt. 147 cod. pen. e 684, comma 2, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2000, n. 14362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14362
    Data del deposito : 19 dicembre 2000

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