CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 08:50 in composizione monocratica:
LAMA AUGUSTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. SCARTO n. 25031412253354325 ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.p.A., meglio in atti indicata nei suoi estremi identificativi, incaricata dai contribuenti/ committenti di effettuare, in veste di general contractor, interventi agevolabili con il Superbonus al 110%, aveva concordato con i propri clienti il pagamento mediante l'applicazione dello sconto in fattura ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020 per il totale del corrispettivo dovuto. Tuttavia, l'opzione per lo sconto in fattura non si è perfezionata, dal momento che la Ricorrente_1 ha omesso l'invio, nei termini prescritti, della relativa comunicazione telematica di esercizio dell'opzione. Conseguentemente, la “Ricorrente_1 S,p,A., al fine di giungere all'ultimazione degli interventi e di tenere indenni i committenti dalle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione del Superbonus mediante sconto in fattura pari al totale del corrispettivo dovuto, ha adottato, previa stipula di un accordo con questi ultimi, nell'anno 2024, una soluzione alternativa basata sul meccanismo della c.d. “compensazione finanziaria”. In particolare, i beneficiari/committenti hanno dichiarato di voler usufruire, per il pagamento delle fatture in merito alle quali lo sconto non si era perfezionato, del bonus ristrutturazione ex art. 16-bis TUIR con aliquota agevolativa del 50% e/o dell'Ecobonus ex art. 14 del D.L. 63/2013 con aliquota del 65%. A tal fine, i contraenti hanno predisposto un meccanismo contrattuale per mezzo del quale i committenti, anziché utilizzare la detrazione in dichiarazione, cedono alla Ricorrente_1 il credito d'imposta maturato a seguito dell'applicazione del bonus ristrutturazione e/o dell'Ecobonus; il prezzo che la Ricorrente_1 corrisponde per l'acquisto di tale credito è pari all'importo totale del corrispettivo dovuto dai committenti per l'esecuzione dei lavori e rappresenta una somma onnicomprensiva, anche a titolo risarcitorio e transattivo. Di conseguenza si realizza una
“compensazione finanziaria” tra il corrispettivo dovuto dai beneficiari per il pagamento delle fatture e il prezzo stabilito dalla Ricorrente_1 per l'acquisto del credito d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara, ha, però, reso noto alla ricorrente, che la comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 DL n. 34/2020 non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa e, pertanto, è stata considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021. La Società “Ricorrente_1 S.p.A.” ha, pertanto, impugnato la suddetta comunicazione.
Il ricorso della società, dopo una premessa sull'autonoma impugnabilità delle comunicazioni di scarto e sulla legittimazione attiva della società, si fonda essenzialmente su due motivi: a) difetto di motivazione della comunicazione di scarto impugnata;
b) il generico richiamo ad una relazione esplicativa dei lavori, in cui la ricorrente avrebbe reso edotto l'ufficio di tutti gli elementi documentali a supporto dell'opzione di cessione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, la quale in via preliminare rileva: 1) inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del cessionario Ricorrente_1 spa;
2) inammissibilità del ricorso per non impugnabilità della comunicazione di avvenuto scarto. Nel resto ritiene l'atto impugnato sufficientemente motivato e sostiene che l'operazione di compensazione finanziaria in esame non realizza i requisiti richiesti dalla normativa per la fruizione del credito, pur precisando che l'oggetto del contendere non è esteso all'esistenza del diritto alla detrazione.
Con ulteriore memoria illustrativa, tempestivamente presentata, la Società ricorrente ha replicato alle argomentazioni difensive dell'Ufficio, sostanzialmente riproponendo gli argomenti già introdotti ed argomentati con il ricorso introduttivo, nonché introducendo un ulteriore elemento di valutazione critica ed asseritamente favorevole alla rivendicata facoltà dei contribuenti di ricorrere avverso i provvedimenti di scarto, elemento da rinvenire nell'intervento dell'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Camera dei Deputati in occasione dell'interrogazione parlamentare n. 504143 del 25 giugno 2025 (All. n. 5 alla memoria citata).
Nell'ambito di detta interrogazione parlamentare, rubricata come "iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Super bonus 110%", la risposta dell'Agenzia delle Entrate per tale circostanza, fornita, si ritiene, a mezzo di intervento del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, o di chi da costui delegato alla risposta, era stata che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito di imposta può essere scartata dall'Agenzia, in applicazione delle procedure di controllo preventivo di cui all'art. 122-bis del decreto legge n. 34/2020, e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela od in esito a contenzioso favorevole al contribuente, da cui la ritenuta conferma dell'argomento difensivo di impugnazione introdotto in tal senso con il ricorso originario.
L'Agenzia resistente replicava per iscritto a quest'ultimo rilievo critico, presentando, a sua volta, una memoria scritta in cui, oltre a reiterare gli argomenti già svolti nell'atto di costituzione in giudizio, chiariva che, almeno secondo la sua interpretazione, il caso di cui all'interrogazione parlamentare anzidetta afferisce ad una fattispecie diversa, rispetto alla posizione sostenuta da controparte.
Per il resto le parti si sono riportate ai rispettivi argomenti e deduzioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, questa Corte di Giustizio Tributaria di Massa Carrara osserva: l'eccezione preliminare, avanzata da parte resistente, di carenza di legittimazione attiva da parte del ricorrente, quale cessionario del credito d'imposta scartato, va disattesa, essendo indubbio che la società ricorrente sia munita di un preciso interesse all'impugnazione dell'atto. La cessione del credito di imposta importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente (Cass. n. 25491/2019) e la controversia concernente la validità del credito ha comunque l'attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il cessionario (Cass., Sez. Un., n.
30751/2018). Ciò perché la cessione del credito lascia inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, sicché il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario (Cass. n. 27884/2013). Di qui la conseguenza che il cessionario acquista i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientrano le azioni dirette all'adempimento della prestazione, compresa quella del riconoscimento del credito rivolta al fisco, che danno facoltà di impugnare lo scarto che tale credito abbia vanificato.
Viceversa fondata è l'altra eccezione preliminare avanzata dall'Ufficio, relativa alla non impugnabilità dei provvedimenti di scarto delle opzioni di cessione del credito. La comunicazione dello “scarto”, infatti, non
è un atto impugnabile, non solo perché non espressamente compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del D. lgs. n. 546/1992, ma, anche, e soprattutto, perché non è riconducibile all'esercizio della potestà impositiva e non è espressivo di una pretesa tributaria definita e compiuta;
esso, infatti, riguarda esclusivamente l'esercizio da parte del contribuente di un'opzione di scelta volontaria e facoltativa circa le modalità di utilizzo del credito d'imposta correlato alla detrazione, ma non concerne il recupero a tassazione di una detrazione fiscale eventualmente non spettante al contribuente e, dunque, non costituisce una manifestazione compiuta del potere di imposizione tributaria.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata, definita e precisa pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, bensì alle categorie generali a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici. Ex multis si veda AZ
n. 26253/2025, per la quale: "Questa Corte, con orientamento condiviso, ha più volte affermato che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle "categorie" a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici, o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici.(...). In sintesi, il principio da cui desumere l'impugnabilità di un atto si ricava dall'assioma che un atto che abbia contenuto impositivo, anche se non è assimilabile ad alcuna delle categorie previste dal
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, non può essere privato di tutela giurisdizionale”.
Tutto ciò precisato e condiviso, tali requisiti, come detto, non sono però ravvisabili nella cd.
“comunicazione di scarto”, la quale non appare neppure, nella sostanza, lesiva della sfera giuridica soggettiva del contribuente, in ragione del fatto che, a seguito di essa, non è preclusa in via definitiva la comunicazione di cessione del credito in favore di altri soggetti, o, comunque, non è precluso in alcun modo l'utilizzo dell'agevolazione sotto forma di detrazione diretta (diritto che permane inalterato in capo al contribuente); ne consegue che, se il legislatore avesse voluto riconoscere l'impugnabilità della comunicazione di scarto, avrebbe dovuto affermarlo espressamente, cosa che non ha fatto. Inoltre, va rilevato che il citato comma 3 dell'art. 122 bis dispone che allo scarto consegue “in ogni caso” il controllo, con gli ordinari mezzi istruttori e negli ordinari termini di decadenza, di “tutti” i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta: quindi, poiché, secondo il dato normativo, ad ogni comunicazione deve seguire (necessariamente ed obbligatoriamente) un “normale” atto impositivo autonomamente impugnabile che nega (in ipotesi) l'esistenza del diritto alla detrazione e determina la corretta obbligazione tributaria dovuta, la posizione giuridica soggettiva del relativo titolare del diritto può effettivamente essere tutelata attraverso l'impugnazione di tale atto e non della prodromica comunicazione di scarto dell'opzione. Ciò porta a concludere che la comunicazione di scarto, di per sé, non risulta essere impugnabile, senza che ciò comporti alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente.
Quanto all'ulteriore argomento introdotto dalla difesa del ricorrente relativo alla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Camera dei Deputati in occasione dell'interrogazione parlamentare n. 504143 del 25 giugno 2025, pur non potendone trascurare l'indubbia suggestività argomentativa, va osservato che fare riferimento alla possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di riattivare la comunicazione del contribuente di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito di imposta inizialmente scartata dall'Agenzia stessa, in applicazione delle procedure di controllo preventivo di cui all'art. 122-bis del decreto legge n. 34/2020, a seguito di autotutela ovvero in esito a contenzioso favorevole al contribuente non vuol dire riconoscere come possibile l'autonoma impugnabilità della comunicazione di scarto, ma solo ammettere la possibilità di riattivazione della comunicazione in caso di contenzioso favorevole al contribuente, come sopra si è chiarito parlando del comma 3 dell'art. 122 bis, che, come sopra esaminato, dispone che allo scarto consegua “in ogni caso” il controllo, con gli ordinari mezzi istruttori e negli ordinari termini di decadenza, di “tutti” i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta: quindi, poiché, secondo il dato normativo, ad ogni comunicazione deve seguire (necessariamente ed obbligatoriamente) un “normale” atto impositivo autonomamente impugnabile che nega (in ipotesi)
l'esistenza del diritto alla detrazione e determina la corretta obbligazione tributaria dovuta, la posizione giuridica soggettiva del relativo titolare del diritto può effettivamente essere tutelata attraverso l'impugnazione di tale atto, il che, in caso di esito favorevole al contribuente, determinerà anche la riattivazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione del contribuente di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito di imposta inizialmente scartata dall'Agenzia stessa, senza però che ciò possa determinare, per i motivi sopra chiariti, anche l'autonoma impugnabilità della prodromica comunicazione di scarto dell'opzione, onde anche quest'ultimo argomento esposto nel ricorso può essere superato.
La decisione appena presa sulla non impugnabilità dell'atto contestato esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso. La novità della materia trattata e al momento l'oscillante giurisprudenza di merito, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 15 e 36 dlgs n. 546/1992, e succ. mod. dichiara inammissibile il ricorso perchè diretto contro il provvedimento non autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n.
546/1992. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 08:50 in composizione monocratica:
LAMA AUGUSTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. SCARTO n. 25031412253354325 ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.p.A., meglio in atti indicata nei suoi estremi identificativi, incaricata dai contribuenti/ committenti di effettuare, in veste di general contractor, interventi agevolabili con il Superbonus al 110%, aveva concordato con i propri clienti il pagamento mediante l'applicazione dello sconto in fattura ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020 per il totale del corrispettivo dovuto. Tuttavia, l'opzione per lo sconto in fattura non si è perfezionata, dal momento che la Ricorrente_1 ha omesso l'invio, nei termini prescritti, della relativa comunicazione telematica di esercizio dell'opzione. Conseguentemente, la “Ricorrente_1 S,p,A., al fine di giungere all'ultimazione degli interventi e di tenere indenni i committenti dalle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione del Superbonus mediante sconto in fattura pari al totale del corrispettivo dovuto, ha adottato, previa stipula di un accordo con questi ultimi, nell'anno 2024, una soluzione alternativa basata sul meccanismo della c.d. “compensazione finanziaria”. In particolare, i beneficiari/committenti hanno dichiarato di voler usufruire, per il pagamento delle fatture in merito alle quali lo sconto non si era perfezionato, del bonus ristrutturazione ex art. 16-bis TUIR con aliquota agevolativa del 50% e/o dell'Ecobonus ex art. 14 del D.L. 63/2013 con aliquota del 65%. A tal fine, i contraenti hanno predisposto un meccanismo contrattuale per mezzo del quale i committenti, anziché utilizzare la detrazione in dichiarazione, cedono alla Ricorrente_1 il credito d'imposta maturato a seguito dell'applicazione del bonus ristrutturazione e/o dell'Ecobonus; il prezzo che la Ricorrente_1 corrisponde per l'acquisto di tale credito è pari all'importo totale del corrispettivo dovuto dai committenti per l'esecuzione dei lavori e rappresenta una somma onnicomprensiva, anche a titolo risarcitorio e transattivo. Di conseguenza si realizza una
“compensazione finanziaria” tra il corrispettivo dovuto dai beneficiari per il pagamento delle fatture e il prezzo stabilito dalla Ricorrente_1 per l'acquisto del credito d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara, ha, però, reso noto alla ricorrente, che la comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 DL n. 34/2020 non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa e, pertanto, è stata considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021. La Società “Ricorrente_1 S.p.A.” ha, pertanto, impugnato la suddetta comunicazione.
Il ricorso della società, dopo una premessa sull'autonoma impugnabilità delle comunicazioni di scarto e sulla legittimazione attiva della società, si fonda essenzialmente su due motivi: a) difetto di motivazione della comunicazione di scarto impugnata;
b) il generico richiamo ad una relazione esplicativa dei lavori, in cui la ricorrente avrebbe reso edotto l'ufficio di tutti gli elementi documentali a supporto dell'opzione di cessione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, la quale in via preliminare rileva: 1) inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del cessionario Ricorrente_1 spa;
2) inammissibilità del ricorso per non impugnabilità della comunicazione di avvenuto scarto. Nel resto ritiene l'atto impugnato sufficientemente motivato e sostiene che l'operazione di compensazione finanziaria in esame non realizza i requisiti richiesti dalla normativa per la fruizione del credito, pur precisando che l'oggetto del contendere non è esteso all'esistenza del diritto alla detrazione.
Con ulteriore memoria illustrativa, tempestivamente presentata, la Società ricorrente ha replicato alle argomentazioni difensive dell'Ufficio, sostanzialmente riproponendo gli argomenti già introdotti ed argomentati con il ricorso introduttivo, nonché introducendo un ulteriore elemento di valutazione critica ed asseritamente favorevole alla rivendicata facoltà dei contribuenti di ricorrere avverso i provvedimenti di scarto, elemento da rinvenire nell'intervento dell'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Camera dei Deputati in occasione dell'interrogazione parlamentare n. 504143 del 25 giugno 2025 (All. n. 5 alla memoria citata).
Nell'ambito di detta interrogazione parlamentare, rubricata come "iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Super bonus 110%", la risposta dell'Agenzia delle Entrate per tale circostanza, fornita, si ritiene, a mezzo di intervento del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, o di chi da costui delegato alla risposta, era stata che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito di imposta può essere scartata dall'Agenzia, in applicazione delle procedure di controllo preventivo di cui all'art. 122-bis del decreto legge n. 34/2020, e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela od in esito a contenzioso favorevole al contribuente, da cui la ritenuta conferma dell'argomento difensivo di impugnazione introdotto in tal senso con il ricorso originario.
L'Agenzia resistente replicava per iscritto a quest'ultimo rilievo critico, presentando, a sua volta, una memoria scritta in cui, oltre a reiterare gli argomenti già svolti nell'atto di costituzione in giudizio, chiariva che, almeno secondo la sua interpretazione, il caso di cui all'interrogazione parlamentare anzidetta afferisce ad una fattispecie diversa, rispetto alla posizione sostenuta da controparte.
Per il resto le parti si sono riportate ai rispettivi argomenti e deduzioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, questa Corte di Giustizio Tributaria di Massa Carrara osserva: l'eccezione preliminare, avanzata da parte resistente, di carenza di legittimazione attiva da parte del ricorrente, quale cessionario del credito d'imposta scartato, va disattesa, essendo indubbio che la società ricorrente sia munita di un preciso interesse all'impugnazione dell'atto. La cessione del credito di imposta importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente (Cass. n. 25491/2019) e la controversia concernente la validità del credito ha comunque l'attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il cessionario (Cass., Sez. Un., n.
30751/2018). Ciò perché la cessione del credito lascia inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, sicché il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario (Cass. n. 27884/2013). Di qui la conseguenza che il cessionario acquista i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientrano le azioni dirette all'adempimento della prestazione, compresa quella del riconoscimento del credito rivolta al fisco, che danno facoltà di impugnare lo scarto che tale credito abbia vanificato.
Viceversa fondata è l'altra eccezione preliminare avanzata dall'Ufficio, relativa alla non impugnabilità dei provvedimenti di scarto delle opzioni di cessione del credito. La comunicazione dello “scarto”, infatti, non
è un atto impugnabile, non solo perché non espressamente compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del D. lgs. n. 546/1992, ma, anche, e soprattutto, perché non è riconducibile all'esercizio della potestà impositiva e non è espressivo di una pretesa tributaria definita e compiuta;
esso, infatti, riguarda esclusivamente l'esercizio da parte del contribuente di un'opzione di scelta volontaria e facoltativa circa le modalità di utilizzo del credito d'imposta correlato alla detrazione, ma non concerne il recupero a tassazione di una detrazione fiscale eventualmente non spettante al contribuente e, dunque, non costituisce una manifestazione compiuta del potere di imposizione tributaria.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata, definita e precisa pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, bensì alle categorie generali a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici. Ex multis si veda AZ
n. 26253/2025, per la quale: "Questa Corte, con orientamento condiviso, ha più volte affermato che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle "categorie" a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici, o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici.(...). In sintesi, il principio da cui desumere l'impugnabilità di un atto si ricava dall'assioma che un atto che abbia contenuto impositivo, anche se non è assimilabile ad alcuna delle categorie previste dal
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, non può essere privato di tutela giurisdizionale”.
Tutto ciò precisato e condiviso, tali requisiti, come detto, non sono però ravvisabili nella cd.
“comunicazione di scarto”, la quale non appare neppure, nella sostanza, lesiva della sfera giuridica soggettiva del contribuente, in ragione del fatto che, a seguito di essa, non è preclusa in via definitiva la comunicazione di cessione del credito in favore di altri soggetti, o, comunque, non è precluso in alcun modo l'utilizzo dell'agevolazione sotto forma di detrazione diretta (diritto che permane inalterato in capo al contribuente); ne consegue che, se il legislatore avesse voluto riconoscere l'impugnabilità della comunicazione di scarto, avrebbe dovuto affermarlo espressamente, cosa che non ha fatto. Inoltre, va rilevato che il citato comma 3 dell'art. 122 bis dispone che allo scarto consegue “in ogni caso” il controllo, con gli ordinari mezzi istruttori e negli ordinari termini di decadenza, di “tutti” i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta: quindi, poiché, secondo il dato normativo, ad ogni comunicazione deve seguire (necessariamente ed obbligatoriamente) un “normale” atto impositivo autonomamente impugnabile che nega (in ipotesi) l'esistenza del diritto alla detrazione e determina la corretta obbligazione tributaria dovuta, la posizione giuridica soggettiva del relativo titolare del diritto può effettivamente essere tutelata attraverso l'impugnazione di tale atto e non della prodromica comunicazione di scarto dell'opzione. Ciò porta a concludere che la comunicazione di scarto, di per sé, non risulta essere impugnabile, senza che ciò comporti alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente.
Quanto all'ulteriore argomento introdotto dalla difesa del ricorrente relativo alla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Camera dei Deputati in occasione dell'interrogazione parlamentare n. 504143 del 25 giugno 2025, pur non potendone trascurare l'indubbia suggestività argomentativa, va osservato che fare riferimento alla possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di riattivare la comunicazione del contribuente di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito di imposta inizialmente scartata dall'Agenzia stessa, in applicazione delle procedure di controllo preventivo di cui all'art. 122-bis del decreto legge n. 34/2020, a seguito di autotutela ovvero in esito a contenzioso favorevole al contribuente non vuol dire riconoscere come possibile l'autonoma impugnabilità della comunicazione di scarto, ma solo ammettere la possibilità di riattivazione della comunicazione in caso di contenzioso favorevole al contribuente, come sopra si è chiarito parlando del comma 3 dell'art. 122 bis, che, come sopra esaminato, dispone che allo scarto consegua “in ogni caso” il controllo, con gli ordinari mezzi istruttori e negli ordinari termini di decadenza, di “tutti” i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta: quindi, poiché, secondo il dato normativo, ad ogni comunicazione deve seguire (necessariamente ed obbligatoriamente) un “normale” atto impositivo autonomamente impugnabile che nega (in ipotesi)
l'esistenza del diritto alla detrazione e determina la corretta obbligazione tributaria dovuta, la posizione giuridica soggettiva del relativo titolare del diritto può effettivamente essere tutelata attraverso l'impugnazione di tale atto, il che, in caso di esito favorevole al contribuente, determinerà anche la riattivazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione del contribuente di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito di imposta inizialmente scartata dall'Agenzia stessa, senza però che ciò possa determinare, per i motivi sopra chiariti, anche l'autonoma impugnabilità della prodromica comunicazione di scarto dell'opzione, onde anche quest'ultimo argomento esposto nel ricorso può essere superato.
La decisione appena presa sulla non impugnabilità dell'atto contestato esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso. La novità della materia trattata e al momento l'oscillante giurisprudenza di merito, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 15 e 36 dlgs n. 546/1992, e succ. mod. dichiara inammissibile il ricorso perchè diretto contro il provvedimento non autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n.
546/1992. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.