Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Procedura di sovraindebitamento n. 256-1/2024 - concordato minore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio Concorsuale
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Claris Appiani;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del concordato minore presentato da
C.F. ), con l'avv. Guido Torti;
Parte_1 C.F._1 ricorrente con l'ausilio dell'OCC dott. Gino Mario Socci.
*****
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 8.4.2025 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore e disposta la comunicazione ai creditori;
letta la relazione depositata dall'OCC sull'esito delle votazioni da cui risulta raggiunta la maggioranza di legge;
rilevato che la trascrizione del pignoramento è stata cancellata ed è stata avviata la procedura per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a favore del creditore con cui il debitore ha raggiunto un accordo;
lette le osservazioni depositate da Agenzia delle Entrate in merito all'esistenza di un credito ulteriore rispetto a quello oggetto di transazione fiscale;
ritenuto di dover aderire alla ricostruzione fattuale fornita dall'OCC che evidenzia che nessun credito di Agenzia delle Entrate è esistente al di fuori di quelli inseriti nella transazione fiscale e che quindi nessun credito ulteriore è oggetto di proposta concordataria;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCII,
1. OMOLOGA il concordato minore depositato da C.F. Parte_1
; C.F._1
2. dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Tribunale (sezione
“procedure in materia di sovraindebitamento”, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 81 CCII:
4. ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
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5. ricorda al debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 81, co. 1, CCII;
6. dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al Giudice quando necessario;
7. avvisa l'OCC delle prerogative del Giudice ex art. 81, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
8. dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni al Giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Si comunichi.
Pavia, 26/06/2025
Il Giudice
Francesca Claris Appiani
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