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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, quale Giudice unico nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3244/2023 promossa da:
sig.ra , nata in [...] il [...], cf: , Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
, nata in [...] il [...], cf: residente a Controparte_1 C.F._2
DA, via Sant'Evasio n. 35,
entrambe in qualità di eredi di , nata a [...] il [...], cf: Persona_1
, residente a [...], deceduta il 15/06/2024, C.F._3
rappresentate e difese, dall'Avv. Stefano Campora domiciliate in VIA TROTTI, 46 15121
ALESSANDRIA
ricorrenti contro
Sig. nato il [...] in [...] il in data 04 luglio 1983 c.f. Controparte_2
C.F._4
e
Sig.ra nata in [...] in data [...], C.F. , CP_3 CodiceFiscale_5
entrambi residenti in [...]8, difesi dall'avv. MAZZARELLO LUCA con pagina 1 di 9 domicilio eletto in CORSO CRIMEA 69 ALESSANDRIA
resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa, se ritenuto necessario, ammissione della prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte da parte ricorrente nel ricorso ex art. 281 decies cpc si riportano in calce, accertare l'esistenza di una servitù a vantaggio dell'alloggio già di proprietà della sig.ra sito Persona_1
a DA (AL) in via Siri n. 12/5, censito al NCEU di quel comune al foglio 21, mapp. 90 sub 29, a carico del fondo servente costituito dall'alloggio dei resistenti sito a DA (AL) in via Siri n. 12/5, censito al NCEU di quel comune censito al foglio 21, mapp. 90 sub 13 di proprietà dei sig.ri
[...]
e CP_2 CP_3
ex art. 1079 cod. civ. ordinare ai resistenti, a proprie spese, la rimozione degli impedimenti – manufatti che rendono impossibile l'esercizio di tale servitù, con condanna dei medesimi alla rimessione in pristino della canna fumaria di cui beneficiava l'alloggio già di proprietà della sig.ra da Per_1
realizzarsi verticalmente sopra il caminetto di parte ricorrente;
condannare parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di CTU e CTP;
con vittoria delle spese di lite da liquidarsi a vantaggio del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: ammettere la prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze, precedute da vero che: 2) Detto alloggio (quello già appartenente alla sig.ra ndr) è sito in posizione Per_1
sottostante rispetto a quello di proprietà dei sig.ri e censito al foglio Controparte_2 CP_3
21, mapp. 90 sub 13 (doc. 2);
3) A fine agosto 2022 la sig.ra si recava presso il proprio alloggio di via Siri e sulle scale Per_1
condominiali incontrava il sig. CP_2
4) In quell'occasione il sig. comunicava alla sig.ra di aver effettuato una ristrutturazione CP_2 Per_1
del proprio alloggio, di aver rimosso una parete e che nel fare ciò aveva eliminato più canne fumarie che passavano all'interno della parete stessa;
5) Il sig. conduceva la sig.ra all'interno del proprio alloggio, e rammostrava alla stessa CP_2 Per_1
la parete rimossa, al posto della quale era presente una putrella;
pagina 2 di 9 6) La sig.ra si recava quindi all'interno del proprio alloggio, che all'epoca era disabitato, in Per_1
compagnia del sig. CP_2
7) Recatasi all'interno, la sig.ra notava che nel caminetto e nel pavimento dell'ambiente in cui si Per_1
trova il caminetto, erano presenti fuliggine, calcinacci e parti di mattoni;
8) La sig.ra lamentava l'illegittimità della condotta del e chiedeva allo stesso di Per_1 CP_2
ripristinare la canna fumaria;
9) Il sig. asportava i detriti e si impegnava a eseguire le pulizie dell'appartamento; CP_2
10) Le pulizie non venivano eseguite e il sig. comunicava di non voler ripristinare alcunchè; CP_2
11) Nell'ottobre 2022 la sig.ra incaricava l'arch. e lo spazzacamino sig. Per_1 Testimone_1 [...]
di verificare se la canna fumaria del camino fosse ancora utilizzabile (doc. 3); Pt_2
12) Detti soggetti scattavano i fotogrammi che si allegano (doc. 4);
13) La canna fumaria del caminetto è oggi assente e il sig. ha stato apposto un tubo corrugato in CP_2
lamina di alluminio che non è collegato ad altra canna fumaria e che non è idoneo, per il materiale con cui è realizzato e per come è posato, a aspirare i fumi del caminetto;
14) Il caminetto non può essere utilizzato in quanto non v'è tiraggio;
15) L'alloggio è stato concesso in locazione ai sig.ri e (doc. Parte_3 Parte_4
5).
Si indicano a testi: arch. , sig.ri , Testimone_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
Salvis iuribus.
[...]
Parte resistente
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO respingere le avversarie domande tutte in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, e comunque prive di supporto probatorio.
Condannare parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di CTU e CTP.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio si richiedono chiarimenti al
CTU e, se ritenuto, integrazione della consulenza tecnica in ordine ai seguenti punti:
1. determinare se la canna fumaria di cui trattasi sia di proprietà esclusiva oppure in comproprietà;
pagina 3 di 9 2. verificare l'eventuale funzionalità e/o rispetto delle normative vigenti della canna fumaria prima dei lavori eseguiti dai convenuti;
3. determinare quanto tempo è passato dall'ultima volta che la suddetta servitù è stata esercitata dai ricorrenti;
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli per interpello e testi dedotti da parte ricorrente si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando come testimone il Geom. , con Testimone_2
studio in Borghetto di Borbera (AL), via Borghetto n. 23.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, la sig.ra esponeva di essere Persona_1
proprietaria di un alloggio sito in un condominio a DA (AL), via Siri n. 12/5, posto in posizione sottostante ad un altro alloggio appartenente ai sig.ri e Controparte_2 CP_3
Sulla scorta di tale premessa parte ricorrente esponeva altresì che a fine agosto 2022 gli odierni resistenti sigg.ri e avevano rimosso una parete sita nella Controparte_2 Persona_2
propria unità immobiliare, e che - nell'ambito di tale attività di ristrutturazione - avevano rimosso la canna fumaria del caminetto della ricorrente, sostituendola con un tubo corrugato che seguiva un percorso che ne impediva il corretto funzionamento. Esaurita tale premessa la ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate.
Veniva fissato la prima udienza per il giorno 28/2/2024.
Si costituivano ritualmente i sigg.ri sig.ri e contestando la Controparte_2 Persona_2
ricostruzione avversaria.
In particolare parte resistente evidenziava che non corrispondeva al vero che la canna fumaria fosse stata rimossa dal e dalla Sig.ra e che fosse stata sostituita da tubo corrugato in CP_2 CP_3 alluminio, non idoneo all'aspirazione dei fumi del caminetto.
A tale fine parte ricorrente precisava di non rimosso la canna fumaria (da intendersi quale struttura muraria che potrebbe contenere (condotti/canali di scarico dei fumi), la quale era stata mantenuta e si trova infatti nella stessa posizione preesistente, come da planimetria e rilevazioni fotografiche allegava alla comparsa di costituzione.(doc. 2 e 3).
In realtà – rilevava parte resistente - durante i lavori di ristrutturazione, si era accorta che il camino della Sig.ra immetteva i fumi derivanti dalla combustione della legna nel suddetto camino/canna Per_1
fumaria senza alcun condotto/canale di evacuazione, con evidente grave pregiudizio per la sicurezza e pagina 4 di 9 salute degli occupanti dell'appartamento, nonché danni strutturali ed estetici dovuti alla formazione di condense alle pareti (doc. 4).
Solamente alla sommità del suddetto tratto di canna fumaria si trovava un condotto, presumibilmente di materiale di fibrocemento, che costituiva via di efflusso attraverso la quale i fumi potevano essere convogliati fino al comignolo del . CP_4
Pertanto, parte resistente - verificata la situazione di pericolo esistente costituito da tratto di canna fumaria non intubata come previsto dalla normativa proprio per motivi di sicurezza - provvedeva ad inserire una tubazione in acciaio (e non tubo corrugato in alluminio), idoneo per lo scarico dei fumi di combustione della legna, dello stesso diametro del condotto/canale di scarico dei fumi, collegandolo adeguatamente, nel tratto di attraversamento del proprio alloggio, sia all'innesto in sommità al condotto esistente, sia alla base del camino/canna fumaria utilizzabile dalla Sig.ra Per_1
Parte ricorrente contestava di avere compromesso il tiraggio del camino evidenziando che tale circostanza sarebbe addebitabile unicamente al fatto che la Sig.ra non aveva ancora provveduto Per_1
ad intubare il proprio tratto di camino/canna fumaria come invece previsto dalla normativa.
Pertanto, sottolineava parte resistente – nessuna doglianza gli era addebitabile per i lavori di ristrutturazione eseguiti.
Concludeva parte resistete affermando che nessun impedimento al godimento di alcuna servitù in favore della ricorrente è stato cagionato dai lavori dalla medesima effettuati al contrario, avevano quantomeno sensibilmente migliorato la funzionalità e la sicurezza del camino dell'appartamento della
Sig.ra invece prima compromessa dall'assenza di intubazione della canna fumaria. Per_1
In considerazione di quanto esposto parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito respingere le avversarie domande tutte in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto e comunque prive di supporto probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. In via istruttoria Ribadita
l'opposizione, per i motivi sopra meglio esposti, alle istanze istruttorie tutte di parte ricorrente, nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie di parte ricorrente, per mera completezza difensiva, si chiede l'ammissione di prova contraria sui capitoli dedotti da parte ricorrente, indicando sin d'ora come testimone il Geom. , con studio in Borghetto di Borbera (AL), via Testimone_2
Borghetto n. 23. Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, nonché di ogni più ampia ed ulteriore difesa, eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura”.
All'esito della prima udienza, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Tribunale disponeva CTU finalizzata ad accertare l'esistenza della canna fumaria, la sua funzionalità, la natura pagina 5 di 9 delle opere eseguite dai resistenti, l'attuale funzionalità dei manufatti esistenti e l'individuazione delle opere necessarie per la rimessione in pristino, con l'indicazione dei costi necessari per i lavori.
In particolare veniva assegnato al CTU nominato il seguente quesito: accertare 1) l'esistenza di una canna fumaria funzionante che dalla proprietà della ricorrente – passando per la proprietà del resistente, raggiungeva il tetto dell'edificio comune;
2) la funzionalità di tale canna fumaria prima dell'intervento modificativo effettuato dal resistente;
3) la natura delle opere eseguite dal resistente e l'eventuale pregiudizio sulla funzionalità del camino della ricorrente;
4) l'attuale funzionalità della canna fumaria per il funzionamento del camino posto nella proprietà della ricorrente;
5) l'individuazione delle opere necessarie ed il relativo costo per la rimessione in pristino nel caso in cui le opere eseguite dal resistente abbiamo compromesso la funzionalità della canna fumaria e quindi del camino della ricorrente.
All'esito delle operazioni peritali il CTU nominato geom. depositava l'elaborato in data Persona_3
29/8/2024.
All'udienza del 3/9/2024 il procuratore della ricorrente dichiarava l'intervenuto decesso della sig.ra e il Giudice disponeva l'interruzione della causa. Per_1
La causa veniva quindi riassunta dalle sig.re e , eredi Parte_1 Controparte_1
della sig.ra . Persona_1
All'esito dell'udienza del 14/11/2024, con ordinanza 02/12/2024, il Tribunale - ritenuto la causa sufficientemente istruita - assegnava termini fino al 20/12/2024 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, fino al 20/01/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al
05/02/2025 per il deposito di note di replica, con udienza di rimessione della causa in decisione fissata al 20/02/2025.
In tale udienza la causa veniva riservata per la decisone.
Motivi della decisione
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il CTU ha svolto in modo completo ed accurato gli accertamenti che gli sono stati delegati e le conclusioni del medesimo svolte vengono condivise da parte di questo Giudice.
Il CTU doveva accertare: 1) l'esistenza di una canna fumaria funzionante che dalla proprietà della ricorrente – passando per la proprietà del resistente, raggiungeva il tetto dell'edificio comune;
2) la funzionalità di tale canna fumaria prima dell'intervento modificativo effettuato dal resistente;
3) la natura delle opere eseguite dal resistente e l'eventuale pregiudizio sulla funzionalità del camino della pagina 6 di 9 ricorrente;
4) l'attuale funzionalità della canna fumaria per il funzionamento del camino posto nella proprietà della ricorrente;
5) l'individuazione delle opere necessarie ed il relativo costo per la rimessione in pristino nel caso in cui le opere eseguite dal resistente abbiamo compromesso la funzionalità della canna fumaria e quindi del camino della ricorrente.
Peraltro la risposta ad alcuni di tali quesiti – alla luce delle conclusioni rassegnate da parte attrice – appare superflua, dovendosi accertare unicamente l'esistenza di una servitù (id est il passaggio della canna fumaria) costituita dall'esistenza della canna fumaria posta a servizio del camino della parte attrice, nell'appartamento di parte convenuta;
tale canna fumaria doveva quindi raggiungere il tetto dell'edificio comune.
Il CTU dopo accurata ispezione dei luoghi di cui dà atto a pag. 2 e 3, evidenzia l'esistenza del caminetto nella proprietà della parte attrice (cfr. pag. 4) così come della canna fumaria.
Del tutto irrilevante – ai fini del presente procedimento – è la circostanza che il caminetto sia stato o meno accesso di recente, trattandosi di una mera facoltà di parte attrice.
Il CTU evidenza che la canna fumaria che partiva dalla proprietà di parte ricorrente, proseguiva il percorso verso il tetto comune passando per la proprietà di parte convenuta (cfr. pag. 4).
Ispezionato l'appartamento di proprietà di parte convenuta il CTU accertava (cfr. pag. 6) che “… in seguito al sopralzo, realizzato nel 1966, di due piani oltre ai tre fuori terra esistenti, “.. la canna fumaria non raggiungeva linearmente il tetto, ma al quarto piano F.T., il percorso era stato deviato a parete e portato con nuovo condotto al tetto. Nelle tavole progettuali dell'ampliamento non è indicata la canna fumaria in oggetto ma la tramezza realizzata in corrispondenza del suo percorso lineare al piano quarto F.T. risulta come da progetto di spessore pari a cm 10, non sufficiente a contenere il camino per lo scarico dei fumi del caminetto a legna presente nella proprietà . Per_1
Da parte del CTU si accerta quindi (cfr. pag. 7) che “Il resistente nel corso della ristrutturazione, ha aperto un varco in corrispondenza del passaggio della canna fumaria, pertanto la stessa è stata deviata lateralmente mediante tubo corrugato in acciaio ø 120 mm. innestato nella canna fumaria realizzata nel corso dell'ampliamento degli 60'. L'intervento sostanzialmente ha spostato la deviazione già esistente a parete del piano terzo F.T. al pavimento dello stesso piano, mediante posa di tubo corrugato in acciaio verticale modificandone la curvatura di innesto (da ampio angolo ad angolo retto) come si evince da foto agli atti. Si precisa che tale modifica non è mai stata condivisa ed autorizzata dalla signora in quanto realizzata e terminata a sua insaputa”. Per_1
Pertanto a prescindere dall'originario funzionamento del caminetto della parte attrice, ciò che rileva nel caso concreto è che è stata deviata la canna fumaria per come era stata originariamente collocata - fin dal 1966 - senza il consenso della parte attrice.
pagina 7 di 9 Si tratta di circostanza che appare idonea ad accogliere il ricorso in quanto risulta provata l'esistenza della servitù prima dei recenti lavori di ristrutturazione posti in essere da parte resistente;
conseguentemente si rende quindi necessaria la puntuale rimessione in pristino dello stato dei luoghi mutato da parte resistente senza autorizzazione di parte ricorrente.
Non appare fondata l'eccezione sollevata da parte resistente di estinzione per prescrizione della servitù in quanto il camino, non avendo andamento lineare, non poteva essere utilizzato dal 1996 quanto è intervenuta la sopraelevazione del condominio.
A tale conclusione si giunge in quanto - trattandosi di servitù mediante il posizionamento di opere (id est la tubatura rimossa che raggiungeva il camino esterno) – la stessa viene esercitata non mediante utilizzo del caminetto, ma solo con il posizionamento del tubo che collegava il caminetto al camino esterno;
pertanto, poiché il CTU ha accertato che l'installazione a seguito della realizzazione dell'abitazione del resistente nel 1966 esisteva prima della modifica (recente) da parte dello stesso resistente, l'eccezione deve essere rigettata.
Da ultimo si osserva che – in ogni caso - il CTU evidenzia che “… Il materiale utilizzato non risulta idoneo allo scarico dei fumi in base alle disposizioni delle norme UNI 10683 in vigore dal 04/11/2022, che vietano l'utilizzo dei tubi metallici estensibili per intubare le canne fumarie di camini. Inoltre, per poter essere considerato a norma e quindi utilizzato, il nuovo condotto avrebbe dovuto essere dimensionato, collaudato e certificato da tecnico abilitato. Il CTP di parte resistente ha più volte affermato di essere in possesso di tali documenti e assicurato di inviarli in copia alla scrivente;
ad oggi non è pervenuto nulla e, riscontrato il materiale che è stato utilizzato, si dubita che tale certificazione possa esistere”.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate al procuratore che ha dichiarato di essere antistatario come da dispositivo in forza della dichiarazione di valore resa dal ricorrente al momento dell'iscrizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo
Dichiara
l'esistenza di una servitù a vantaggio dell'alloggio già di proprietà della sig.ra sito a DA Persona_1
(AL) in via Siri n. 12/5, censito al NCEU di quel comune al foglio 21, mapp. 90 sub 29, a carico del fondo servente costituito dall'alloggio dei resistenti sito a DA (AL) in via Siri n. 12/5, censito al
NCEU di quel comune censito al foglio 21, mapp. 90 sub 13 di proprietà dei sig.ri Controparte_2
e CP_3
pagina 8 di 9 ordina ai resistenti a proprie spese, la rimessione in pristino della canna fumaria con la stessa tipologia, dimensioni ed identico posizionamento, di cui beneficiava l'alloggio già di proprietà della sig.ra
Per_1
condanna parte resistente al pagamento delle spese di CTU nonché delle spese processuali in favore del procuratore che ha dichiarato di essere antistatario, che liquida in euro 2.552,00 per onorari professionali oltre spese generali ed accessori di legge.
Alessandria, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, quale Giudice unico nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3244/2023 promossa da:
sig.ra , nata in [...] il [...], cf: , Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
, nata in [...] il [...], cf: residente a Controparte_1 C.F._2
DA, via Sant'Evasio n. 35,
entrambe in qualità di eredi di , nata a [...] il [...], cf: Persona_1
, residente a [...], deceduta il 15/06/2024, C.F._3
rappresentate e difese, dall'Avv. Stefano Campora domiciliate in VIA TROTTI, 46 15121
ALESSANDRIA
ricorrenti contro
Sig. nato il [...] in [...] il in data 04 luglio 1983 c.f. Controparte_2
C.F._4
e
Sig.ra nata in [...] in data [...], C.F. , CP_3 CodiceFiscale_5
entrambi residenti in [...]8, difesi dall'avv. MAZZARELLO LUCA con pagina 1 di 9 domicilio eletto in CORSO CRIMEA 69 ALESSANDRIA
resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa, se ritenuto necessario, ammissione della prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte da parte ricorrente nel ricorso ex art. 281 decies cpc si riportano in calce, accertare l'esistenza di una servitù a vantaggio dell'alloggio già di proprietà della sig.ra sito Persona_1
a DA (AL) in via Siri n. 12/5, censito al NCEU di quel comune al foglio 21, mapp. 90 sub 29, a carico del fondo servente costituito dall'alloggio dei resistenti sito a DA (AL) in via Siri n. 12/5, censito al NCEU di quel comune censito al foglio 21, mapp. 90 sub 13 di proprietà dei sig.ri
[...]
e CP_2 CP_3
ex art. 1079 cod. civ. ordinare ai resistenti, a proprie spese, la rimozione degli impedimenti – manufatti che rendono impossibile l'esercizio di tale servitù, con condanna dei medesimi alla rimessione in pristino della canna fumaria di cui beneficiava l'alloggio già di proprietà della sig.ra da Per_1
realizzarsi verticalmente sopra il caminetto di parte ricorrente;
condannare parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di CTU e CTP;
con vittoria delle spese di lite da liquidarsi a vantaggio del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: ammettere la prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze, precedute da vero che: 2) Detto alloggio (quello già appartenente alla sig.ra ndr) è sito in posizione Per_1
sottostante rispetto a quello di proprietà dei sig.ri e censito al foglio Controparte_2 CP_3
21, mapp. 90 sub 13 (doc. 2);
3) A fine agosto 2022 la sig.ra si recava presso il proprio alloggio di via Siri e sulle scale Per_1
condominiali incontrava il sig. CP_2
4) In quell'occasione il sig. comunicava alla sig.ra di aver effettuato una ristrutturazione CP_2 Per_1
del proprio alloggio, di aver rimosso una parete e che nel fare ciò aveva eliminato più canne fumarie che passavano all'interno della parete stessa;
5) Il sig. conduceva la sig.ra all'interno del proprio alloggio, e rammostrava alla stessa CP_2 Per_1
la parete rimossa, al posto della quale era presente una putrella;
pagina 2 di 9 6) La sig.ra si recava quindi all'interno del proprio alloggio, che all'epoca era disabitato, in Per_1
compagnia del sig. CP_2
7) Recatasi all'interno, la sig.ra notava che nel caminetto e nel pavimento dell'ambiente in cui si Per_1
trova il caminetto, erano presenti fuliggine, calcinacci e parti di mattoni;
8) La sig.ra lamentava l'illegittimità della condotta del e chiedeva allo stesso di Per_1 CP_2
ripristinare la canna fumaria;
9) Il sig. asportava i detriti e si impegnava a eseguire le pulizie dell'appartamento; CP_2
10) Le pulizie non venivano eseguite e il sig. comunicava di non voler ripristinare alcunchè; CP_2
11) Nell'ottobre 2022 la sig.ra incaricava l'arch. e lo spazzacamino sig. Per_1 Testimone_1 [...]
di verificare se la canna fumaria del camino fosse ancora utilizzabile (doc. 3); Pt_2
12) Detti soggetti scattavano i fotogrammi che si allegano (doc. 4);
13) La canna fumaria del caminetto è oggi assente e il sig. ha stato apposto un tubo corrugato in CP_2
lamina di alluminio che non è collegato ad altra canna fumaria e che non è idoneo, per il materiale con cui è realizzato e per come è posato, a aspirare i fumi del caminetto;
14) Il caminetto non può essere utilizzato in quanto non v'è tiraggio;
15) L'alloggio è stato concesso in locazione ai sig.ri e (doc. Parte_3 Parte_4
5).
Si indicano a testi: arch. , sig.ri , Testimone_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
Salvis iuribus.
[...]
Parte resistente
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO respingere le avversarie domande tutte in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, e comunque prive di supporto probatorio.
Condannare parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di CTU e CTP.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio si richiedono chiarimenti al
CTU e, se ritenuto, integrazione della consulenza tecnica in ordine ai seguenti punti:
1. determinare se la canna fumaria di cui trattasi sia di proprietà esclusiva oppure in comproprietà;
pagina 3 di 9 2. verificare l'eventuale funzionalità e/o rispetto delle normative vigenti della canna fumaria prima dei lavori eseguiti dai convenuti;
3. determinare quanto tempo è passato dall'ultima volta che la suddetta servitù è stata esercitata dai ricorrenti;
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli per interpello e testi dedotti da parte ricorrente si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando come testimone il Geom. , con Testimone_2
studio in Borghetto di Borbera (AL), via Borghetto n. 23.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, la sig.ra esponeva di essere Persona_1
proprietaria di un alloggio sito in un condominio a DA (AL), via Siri n. 12/5, posto in posizione sottostante ad un altro alloggio appartenente ai sig.ri e Controparte_2 CP_3
Sulla scorta di tale premessa parte ricorrente esponeva altresì che a fine agosto 2022 gli odierni resistenti sigg.ri e avevano rimosso una parete sita nella Controparte_2 Persona_2
propria unità immobiliare, e che - nell'ambito di tale attività di ristrutturazione - avevano rimosso la canna fumaria del caminetto della ricorrente, sostituendola con un tubo corrugato che seguiva un percorso che ne impediva il corretto funzionamento. Esaurita tale premessa la ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate.
Veniva fissato la prima udienza per il giorno 28/2/2024.
Si costituivano ritualmente i sigg.ri sig.ri e contestando la Controparte_2 Persona_2
ricostruzione avversaria.
In particolare parte resistente evidenziava che non corrispondeva al vero che la canna fumaria fosse stata rimossa dal e dalla Sig.ra e che fosse stata sostituita da tubo corrugato in CP_2 CP_3 alluminio, non idoneo all'aspirazione dei fumi del caminetto.
A tale fine parte ricorrente precisava di non rimosso la canna fumaria (da intendersi quale struttura muraria che potrebbe contenere (condotti/canali di scarico dei fumi), la quale era stata mantenuta e si trova infatti nella stessa posizione preesistente, come da planimetria e rilevazioni fotografiche allegava alla comparsa di costituzione.(doc. 2 e 3).
In realtà – rilevava parte resistente - durante i lavori di ristrutturazione, si era accorta che il camino della Sig.ra immetteva i fumi derivanti dalla combustione della legna nel suddetto camino/canna Per_1
fumaria senza alcun condotto/canale di evacuazione, con evidente grave pregiudizio per la sicurezza e pagina 4 di 9 salute degli occupanti dell'appartamento, nonché danni strutturali ed estetici dovuti alla formazione di condense alle pareti (doc. 4).
Solamente alla sommità del suddetto tratto di canna fumaria si trovava un condotto, presumibilmente di materiale di fibrocemento, che costituiva via di efflusso attraverso la quale i fumi potevano essere convogliati fino al comignolo del . CP_4
Pertanto, parte resistente - verificata la situazione di pericolo esistente costituito da tratto di canna fumaria non intubata come previsto dalla normativa proprio per motivi di sicurezza - provvedeva ad inserire una tubazione in acciaio (e non tubo corrugato in alluminio), idoneo per lo scarico dei fumi di combustione della legna, dello stesso diametro del condotto/canale di scarico dei fumi, collegandolo adeguatamente, nel tratto di attraversamento del proprio alloggio, sia all'innesto in sommità al condotto esistente, sia alla base del camino/canna fumaria utilizzabile dalla Sig.ra Per_1
Parte ricorrente contestava di avere compromesso il tiraggio del camino evidenziando che tale circostanza sarebbe addebitabile unicamente al fatto che la Sig.ra non aveva ancora provveduto Per_1
ad intubare il proprio tratto di camino/canna fumaria come invece previsto dalla normativa.
Pertanto, sottolineava parte resistente – nessuna doglianza gli era addebitabile per i lavori di ristrutturazione eseguiti.
Concludeva parte resistete affermando che nessun impedimento al godimento di alcuna servitù in favore della ricorrente è stato cagionato dai lavori dalla medesima effettuati al contrario, avevano quantomeno sensibilmente migliorato la funzionalità e la sicurezza del camino dell'appartamento della
Sig.ra invece prima compromessa dall'assenza di intubazione della canna fumaria. Per_1
In considerazione di quanto esposto parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito respingere le avversarie domande tutte in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto e comunque prive di supporto probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. In via istruttoria Ribadita
l'opposizione, per i motivi sopra meglio esposti, alle istanze istruttorie tutte di parte ricorrente, nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie di parte ricorrente, per mera completezza difensiva, si chiede l'ammissione di prova contraria sui capitoli dedotti da parte ricorrente, indicando sin d'ora come testimone il Geom. , con studio in Borghetto di Borbera (AL), via Testimone_2
Borghetto n. 23. Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, nonché di ogni più ampia ed ulteriore difesa, eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura”.
All'esito della prima udienza, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Tribunale disponeva CTU finalizzata ad accertare l'esistenza della canna fumaria, la sua funzionalità, la natura pagina 5 di 9 delle opere eseguite dai resistenti, l'attuale funzionalità dei manufatti esistenti e l'individuazione delle opere necessarie per la rimessione in pristino, con l'indicazione dei costi necessari per i lavori.
In particolare veniva assegnato al CTU nominato il seguente quesito: accertare 1) l'esistenza di una canna fumaria funzionante che dalla proprietà della ricorrente – passando per la proprietà del resistente, raggiungeva il tetto dell'edificio comune;
2) la funzionalità di tale canna fumaria prima dell'intervento modificativo effettuato dal resistente;
3) la natura delle opere eseguite dal resistente e l'eventuale pregiudizio sulla funzionalità del camino della ricorrente;
4) l'attuale funzionalità della canna fumaria per il funzionamento del camino posto nella proprietà della ricorrente;
5) l'individuazione delle opere necessarie ed il relativo costo per la rimessione in pristino nel caso in cui le opere eseguite dal resistente abbiamo compromesso la funzionalità della canna fumaria e quindi del camino della ricorrente.
All'esito delle operazioni peritali il CTU nominato geom. depositava l'elaborato in data Persona_3
29/8/2024.
All'udienza del 3/9/2024 il procuratore della ricorrente dichiarava l'intervenuto decesso della sig.ra e il Giudice disponeva l'interruzione della causa. Per_1
La causa veniva quindi riassunta dalle sig.re e , eredi Parte_1 Controparte_1
della sig.ra . Persona_1
All'esito dell'udienza del 14/11/2024, con ordinanza 02/12/2024, il Tribunale - ritenuto la causa sufficientemente istruita - assegnava termini fino al 20/12/2024 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, fino al 20/01/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al
05/02/2025 per il deposito di note di replica, con udienza di rimessione della causa in decisione fissata al 20/02/2025.
In tale udienza la causa veniva riservata per la decisone.
Motivi della decisione
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il CTU ha svolto in modo completo ed accurato gli accertamenti che gli sono stati delegati e le conclusioni del medesimo svolte vengono condivise da parte di questo Giudice.
Il CTU doveva accertare: 1) l'esistenza di una canna fumaria funzionante che dalla proprietà della ricorrente – passando per la proprietà del resistente, raggiungeva il tetto dell'edificio comune;
2) la funzionalità di tale canna fumaria prima dell'intervento modificativo effettuato dal resistente;
3) la natura delle opere eseguite dal resistente e l'eventuale pregiudizio sulla funzionalità del camino della pagina 6 di 9 ricorrente;
4) l'attuale funzionalità della canna fumaria per il funzionamento del camino posto nella proprietà della ricorrente;
5) l'individuazione delle opere necessarie ed il relativo costo per la rimessione in pristino nel caso in cui le opere eseguite dal resistente abbiamo compromesso la funzionalità della canna fumaria e quindi del camino della ricorrente.
Peraltro la risposta ad alcuni di tali quesiti – alla luce delle conclusioni rassegnate da parte attrice – appare superflua, dovendosi accertare unicamente l'esistenza di una servitù (id est il passaggio della canna fumaria) costituita dall'esistenza della canna fumaria posta a servizio del camino della parte attrice, nell'appartamento di parte convenuta;
tale canna fumaria doveva quindi raggiungere il tetto dell'edificio comune.
Il CTU dopo accurata ispezione dei luoghi di cui dà atto a pag. 2 e 3, evidenzia l'esistenza del caminetto nella proprietà della parte attrice (cfr. pag. 4) così come della canna fumaria.
Del tutto irrilevante – ai fini del presente procedimento – è la circostanza che il caminetto sia stato o meno accesso di recente, trattandosi di una mera facoltà di parte attrice.
Il CTU evidenza che la canna fumaria che partiva dalla proprietà di parte ricorrente, proseguiva il percorso verso il tetto comune passando per la proprietà di parte convenuta (cfr. pag. 4).
Ispezionato l'appartamento di proprietà di parte convenuta il CTU accertava (cfr. pag. 6) che “… in seguito al sopralzo, realizzato nel 1966, di due piani oltre ai tre fuori terra esistenti, “.. la canna fumaria non raggiungeva linearmente il tetto, ma al quarto piano F.T., il percorso era stato deviato a parete e portato con nuovo condotto al tetto. Nelle tavole progettuali dell'ampliamento non è indicata la canna fumaria in oggetto ma la tramezza realizzata in corrispondenza del suo percorso lineare al piano quarto F.T. risulta come da progetto di spessore pari a cm 10, non sufficiente a contenere il camino per lo scarico dei fumi del caminetto a legna presente nella proprietà . Per_1
Da parte del CTU si accerta quindi (cfr. pag. 7) che “Il resistente nel corso della ristrutturazione, ha aperto un varco in corrispondenza del passaggio della canna fumaria, pertanto la stessa è stata deviata lateralmente mediante tubo corrugato in acciaio ø 120 mm. innestato nella canna fumaria realizzata nel corso dell'ampliamento degli 60'. L'intervento sostanzialmente ha spostato la deviazione già esistente a parete del piano terzo F.T. al pavimento dello stesso piano, mediante posa di tubo corrugato in acciaio verticale modificandone la curvatura di innesto (da ampio angolo ad angolo retto) come si evince da foto agli atti. Si precisa che tale modifica non è mai stata condivisa ed autorizzata dalla signora in quanto realizzata e terminata a sua insaputa”. Per_1
Pertanto a prescindere dall'originario funzionamento del caminetto della parte attrice, ciò che rileva nel caso concreto è che è stata deviata la canna fumaria per come era stata originariamente collocata - fin dal 1966 - senza il consenso della parte attrice.
pagina 7 di 9 Si tratta di circostanza che appare idonea ad accogliere il ricorso in quanto risulta provata l'esistenza della servitù prima dei recenti lavori di ristrutturazione posti in essere da parte resistente;
conseguentemente si rende quindi necessaria la puntuale rimessione in pristino dello stato dei luoghi mutato da parte resistente senza autorizzazione di parte ricorrente.
Non appare fondata l'eccezione sollevata da parte resistente di estinzione per prescrizione della servitù in quanto il camino, non avendo andamento lineare, non poteva essere utilizzato dal 1996 quanto è intervenuta la sopraelevazione del condominio.
A tale conclusione si giunge in quanto - trattandosi di servitù mediante il posizionamento di opere (id est la tubatura rimossa che raggiungeva il camino esterno) – la stessa viene esercitata non mediante utilizzo del caminetto, ma solo con il posizionamento del tubo che collegava il caminetto al camino esterno;
pertanto, poiché il CTU ha accertato che l'installazione a seguito della realizzazione dell'abitazione del resistente nel 1966 esisteva prima della modifica (recente) da parte dello stesso resistente, l'eccezione deve essere rigettata.
Da ultimo si osserva che – in ogni caso - il CTU evidenzia che “… Il materiale utilizzato non risulta idoneo allo scarico dei fumi in base alle disposizioni delle norme UNI 10683 in vigore dal 04/11/2022, che vietano l'utilizzo dei tubi metallici estensibili per intubare le canne fumarie di camini. Inoltre, per poter essere considerato a norma e quindi utilizzato, il nuovo condotto avrebbe dovuto essere dimensionato, collaudato e certificato da tecnico abilitato. Il CTP di parte resistente ha più volte affermato di essere in possesso di tali documenti e assicurato di inviarli in copia alla scrivente;
ad oggi non è pervenuto nulla e, riscontrato il materiale che è stato utilizzato, si dubita che tale certificazione possa esistere”.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate al procuratore che ha dichiarato di essere antistatario come da dispositivo in forza della dichiarazione di valore resa dal ricorrente al momento dell'iscrizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo
Dichiara
l'esistenza di una servitù a vantaggio dell'alloggio già di proprietà della sig.ra sito a DA Persona_1
(AL) in via Siri n. 12/5, censito al NCEU di quel comune al foglio 21, mapp. 90 sub 29, a carico del fondo servente costituito dall'alloggio dei resistenti sito a DA (AL) in via Siri n. 12/5, censito al
NCEU di quel comune censito al foglio 21, mapp. 90 sub 13 di proprietà dei sig.ri Controparte_2
e CP_3
pagina 8 di 9 ordina ai resistenti a proprie spese, la rimessione in pristino della canna fumaria con la stessa tipologia, dimensioni ed identico posizionamento, di cui beneficiava l'alloggio già di proprietà della sig.ra
Per_1
condanna parte resistente al pagamento delle spese di CTU nonché delle spese processuali in favore del procuratore che ha dichiarato di essere antistatario, che liquida in euro 2.552,00 per onorari professionali oltre spese generali ed accessori di legge.
Alessandria, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani
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