Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato - seppure legittimamente tenuto nel procedimento - su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cautelare. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che aveva negato la riparazione in un caso in cui l'imputato, in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2017, n. 51084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51084 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
5 1084-17 Sent. n. рио UDIENZA CAMERA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11/07/2017 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7588/2017 TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Presidente Dott. VITO DI NICOLA Dott.ssa DONATELLA GALTERIO Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Consigliere rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Consigliere Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED IE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2015 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TT GO per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte emessa in data 21/11/2013, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Lamenta con un unico motivo la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. nonché correlato vizio di motivazione relativamente alla ritenuta configurabilità della condotta gravemente colposa ritenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. Argomenta che la Corte di appello, con motivazione inadeguata, attribuiva valenza preclusiva alla riparazione la tardiva allegazione dell'alibi, omettendo di valutare gli ulteriori elementi rilevanti;
in particolare, quanto agli indumenti usati dai rapinatori in fuga, non era stato considerato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva consentito di rilevare che sugli stessi erano presenti, oltre alle tracce biologiche riferibili al TT, anche altre tracce biologiche più recenti e riferibili a soggetto diverso e non identificato;
la presunta latitanza era insussistente perché l'ordinanza veniva eseguita il giorno dopo la sua emissione;
inoltre, la circostanza di fatto della presenza del TT nella sua abitazione in orario incompatibile con la partecipazione ai reati contestati era già emersa dal contenuto delle intercettazioni dei colloqui avuti in carcere con la sorella e la tardiva formale allegazione dell'alibi non avrebbe avuto, comunque, alcun rilievo sull'esito assolutorio del giudizio, fondato sulle risultanze della prova scientifica.
2. Ha presentato memoria l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze costituitosi in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto della legittima valorizzazione con ampia motivazione, da parte della Corte d'Appello, degli elementi integranti un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione.
3. In data 10.7.2017 il ricorrente ha depositato memoria difensiva nella quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché su basato su censure manifestamente infondate e, in parte, inammissibili. 2 2. Va premesso che questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 c.p.p., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato ed anzi, è questo il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 42729 del 16/10/2007, Kishta, non massimata). Si è quindi precisato, in tale contesto, che nel giudizio di cui all'art. 314 c.p.p., il giudice, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo. In particolare, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393;Sez.3,n.29967 del 02/04/2014, Rv.259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina ed altro, Rv. 251325). E' stato anche costantemente ribadito il principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o 3 regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263). Ove sia richiesta- come nel caso in esame- la riparazione in forza dell'art. 314 c.p.p., comma 1, al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare (Sez.4, n.9212 del 13/11/2013,dep.25/02/2014, Rv.259081). Il Giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale deve, comunque, seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638).
3. Nella specie, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto del tutto irrilevante lo stato di latitanza ai fini della produzione dell'evento detenzione ed ha rimarcato, facendo buon governo dei principi di diritto suesposti, come, invece, il silenzio serbato dall'indagato nel corso del suo interrogatorio (che solo successivamente forniva un alibi), in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, costituito soprattutto dal rinvenimento lungo la strada percorsa dai rapinatori di indumenti di proprietà dell'indagato, avesse costituto il fattore condizionante l'evento "detenzione". Manifestamente infondate, pertanto, sono le censure sollevate su tale profilo. Inammissibile, poi, è la doglianza circa la mancata valutazione dell'intercettazione del 7.9.2002, dal cui contenuto emergerebbero elementi che sarebbero stati idonei a rendere note agli inquirenti le circostanze fondati l'alibi, solo successivamente fornito dall'indagato. Va ricordato che la novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio 4 definibile come "travisamento della prova", per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa e fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci, Sez.2, n.19848 del 24/05/2006, Sez.5,n.36764 del 24/05/2006). In particolare (Sez. 6 n. 23781 del 2006 15/3/2006, Casula e 24/3/2006, Scazzanti) è necessario perché si possa fare utile applicazione della predetta disposizione che sia specificamente indicato l'atto del processo dal quale risulterebbe in tesi il vizio motivazionale;
sia individuato l'elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto e incompatibile con la ricostruzione propria della decisione impugnata;
sia fornita la prova della corrispondenza al vero di tale elemento o dato;
vengano indicate le ragioni per le quali tale dato, non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazione già adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argomentativo sottoposto ad esame. L'accesso agli atti del processo, in particolare, non è indiscriminato, ma veicolato dall'atto di impugnazione che deve indicare "specificamente" quali siano gli atti ritenuti rilevanti al fine di consentire il controllo della motivazione del provvedimento impugnato, indicazione che potrà assumere le forme più diverse (integrale riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa della collocazione dell'atto nel fascicolo processuale di merito ecc.), ma sempre tali da non costringere la Corte di cassazione ad un lettura totale degli atti comunque esclusa dal preciso disposto della norma, tanto che la relativa richiesta con i motivi di ricorso deve ritenersi sanzionata dall'art. 581 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc.pen.( Sez.3, n.12014 del 06/02/2007, Rv.236223, Sez.2, n. 31980, del 14/06/2006, Rv. 234929). Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione a suo carico, essendosi limitato solo ad indicare quale atto oggetto di travisamento probatorio l'intercettazione effettuata in carcere il 7.9.2002 senza integrale riproduzione nel testo del ricorso o allegazione in copia o individuazione precisa della collocazione dell'atto nel fascicolo processuale di merito. Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità della doglianza proposta (Sez.6, n.29263 del 08/07/2010, Rv.248192; Sez.2, n.26725 del 01/03/2013, Rv.256723; Sez.3, 5 n.43322 del 02/07/2014, Rv.260994; Sez.4, n.46979 del 10/11/2015, Rv.265053).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Antonella Di Stast rowelle NTO C hival DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 NOV 2017 AL CANCELLIERE Makani 106