Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESINTE DA REGISTRAZIONE A: SINSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 60452 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 007 93/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA, E i gg.ri Magistrati: Composta da Presidente R.G.N.12275/98 Finocchiaro Dott. Alfio Dott. Stefano Monaci Consigliere 1637 Dott. Mario Cicala Cron. Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Ud. 04/06/02 Na promunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- ricorrente
contro
RE SA, elettivamente domiciliato presso lo Scialuga, in Torino, Corso studio dell'Avv. Rosanna Vinzaglio n.2; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato CAMPIONE CI N. 60452 2425 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte-Torino n.91/17/97 des 20-6-97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/6/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. Svolgimento del processo Il sig.SA RE con istanza del 22-11-93 chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal Comune di Torino, ai sensi dell'art.11 L. n. 413/91, all'atto del pagamento delle somme, riconosciute dal Tribunale di Torino con sentenza n.5529 del 12-8-91,a titolo di risarcimento danni, interessi e rivalutazione per l'illegittima occupazione di un terreno di sua proprietà. L'istante assumeva che : il risarcimento dei danni era stato riconosciuto in relazione all'occupazione abusiva verificatasi tra il maggio 1974 ed il marzo 1980, data del decreto di esproprio in sanatoria emesso dal Comune;
conseguentemente, le somme corrispetegli, anche se erogate sotto il n. 413/91, non avrebbero dovuto vigore della 2 essere assogettate alla ritenuta d'imposta applicabile retroattivamente solo alle vicende traslative della proprietà verificatesi dopo il 31- 12-88. Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 936/09/94, accoglieva il ricorso. delleProponeva gravame la Direzione Generale Entrate del Piemonte Sezione di Torino. La appellante ribadiva, innanzitutto, l'intempestività della domanda di rimborso ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.602/73. Inoltre, asseriva che era applicabile l'art.11 co.5° L. n.413/91, in quanto il dell'indennità di presupposto per l'imposizione esclusivamente dalla esproprio era costituito percezione. Infine, rilevava che la retroattività prevista dal co.9° dell'art.11 L. n.413/91 si riferiva alla diversa fattispecie degli interventi espropriativi avvenuti con decreti emessi e percezione dell'indennità avvenuta dal 1-1-89 al 31-12-91. Il RE proponeva appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte- Torino, con sentenza n. 91/17/97 del 28-5/20-6- 97, rigettava l'appello dell'ufficio, così motivando : l'onere della prova della tardività dell'istanza 3 spettava all'Amministrazione Finanziaria e, sul piunto, vi era carenza di specifiche censure;
nel merito, le plusvalenze in oggetto non rientravano nell'art.11 co.5° L. n.413/91,norma che limita l'imposizione alle illegittimità sopravvenute e non a quelle ab origine, come nella occupazione sine titulo;
nella fattispecie, il fatto generatore del danno era stata l'occupazione abusiva temporanea conseguente ad un atto illegittimo ab origine. Avverso tale decisione 1'Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso, notificato il 26-6- 98, articolando due motivi di censura. Il contribuente non si costituiva. Motivi della decisione L'Amministrazione Finanziaria ricorrente ha dedotto due ragioni di doglianza. Con il primo motivo ha denunziato la violazione dell'art.38 D.P.R. 29-9-73 n.602 e dell'art.2697 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., assumendo innanzitutto che alla luce dell'art.38 D.P.R. n.602/73,il dies a quo di decorrenza del termine di diciotto mesi previsto per l'istanza di rimborso va riferito al momento del versamento ed, inoltre, che la prova della tardività emergeva già dagli atti. 4 Con il secondo motivo stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art.11 co.5° L. 30-12-91, n. 413, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. La prima censura è risultata pienamente fondata. E' orientamento pacifico di questa Corte che l'istanza di rimborso delle ritenute per IRPEF deve essere presentata nel termine di diciotto mesi о dalla data in cui la dalla data di versamento ritenuta è stata operata. Ciò è testualmente previsto dall'art.38 D.P.R. 29- 9-73 n.602. Questa disposizione qualifica espressamente tale termine come "termine di decadenza". Errata, quindi, sotto molteplici profili si presenta l'impugnata sentenza. La tardività dell'istanza per intervenuta decadenza costituiva eccezione rilevabile anche d'ufficio,pur in eventuale carenza di specifica censura. Comunque, la appellante Direzione Generale delle Entrate aveva ribadito, innanzitutto, proprio l'intempestività della domanda di rimborso ex art.38 D. P.R. n.602/73. Peraltro, sul punto non c'era affatto carenza di prova, ma questa emergeva ex actis. 5 e, quindi, ex Infatti, dall'istanza di rimborso risultava che il versamento diretto della adverso ritenuta era stato effettuato il 15-4-92, quindi il termine di diciotto mesi già compiuto al 22-12- 93, data di presentazione dell'istanza di rimborso. Le ragioni di accoglimento della prima doglianza assorbono la delibazione del secondo motivo di ricorso. In definitiva, in accoglimento del gravame, l'impugnata decisione deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ex art.384 c.p.c.. Stante la delineata tardività dell'istanza per intervenuta decadenza, il ricorso introduttivo del RE deve essere rigettato. La novità delle questioni decise fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata . Decidendo nel merito, rigetta il ricors o introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. 6 Così deciso in 4-6-2002, nella Roma il camera consiglio della Sezione Tributaria della Suprem Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore Dott. Alfio Finecchiar Dott. Francesco Ruggiero ay IL CANCELLIERE C1 sold благо Analdo Casano 20 GEN 2003 Пиль ёшь ERIA DEPOSITAT Ogg Amaids Casano 7