Sentenza 20 maggio 2016
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento del diritto alla riparazione nonostante il silenzio serbato dall'indagato, atteso che gli elementi che egli avrebbe dovuto chiarire nel corso dell'interrogatorio si riducevano ad un numero limitato di conversazioni dalle quali non era possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe nei delitti contestati).
Commentari • 7
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La dichiarazione menzognera dell'indagato poi assolto che impedisce l'indennizzo per l'ingiusta detenzione cautelare non può essere identificata dalla affermazione della propria innocenza, o di estraneità alle accuse mosse: ciò in quanto tale affermazione, da un lato, a fronte del proscioglimento nel merito, non potrà essere ritenuta ontologicamente "falsa" e, dall'altro, è anch'essa estrinsecazione del diritto di difendersi. L'affermazione della propria innocenza che abbia come consegenza la negazione della veridicità degli elementi di accusa costituisce condotta processuale che è estrinsecazione del legittimo diritto di difesa e che non può, dunque, essere considerata "colpa" ostativa …
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Quando, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio possono costituire elementi valutabili ai fini della riparazione, sotto il profilo del dolo e della colpa grave Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Lecce rigettava una domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, patita dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, per un'accusa di partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti e di due episodi di cessione di dette sostanze. In particolare, secondo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2016, n. 25252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25252 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2016 |
Testo completo
25 25 2/ 1 6 52 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere - 895/2016 LUISA BIANCHI Presidente SENTENZA Dott. - Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO N. 2924/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Rel. Consigliere -Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE nei confronti di: LE OL N. IL 20/11/1978 avverso l'ordinanza n. 93/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 09/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. The his concluso perрек it's bel ricordo,mifulto Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 9 luglio 2015, la Corte d'appello di Bari accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di OL VO, in relazione al periodo da lui trascorso in regime di arresti domiciliari per effetto dell'ordinanza cautelare emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 8 maggio 2010, in relazione a reati in materia di stupefacenti: inizialmente venivano contestati al VO reati di detenzione e cessione di cocaina in concorso con GI NU De TO;
successivamente gli veniva contestato anche il reato di cui agli artt. 74 e 80 del D.P.R. 309/1990. Da dette accuse, fondate nell'essenziale su alcune intercettazioni, il VO veniva assolto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza divenuta irrevocabile. Veniva unicamente confermato il suo rapporto di amicizia con il De TO, mentre non emergeva alcun tipo di rapporto obiettivamente deponente per una sua compartecipazione ai reati contestati. Decidendo sull'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di merito escludeva qualsiasi comportamento doloso o gravemente colposo da parte del VO, tale da aver dato causa al patito regime cautelare;
e riconosceva in suo favore un indennizzo pari a € 55.055,00, considerando anche la sofferenza psichica connessa alla condizione detentiva.
2. Avverso la prefata ordinanza ha presentato ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Il ricorso é articolato in un unico motivo, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione;
vi si contesta il fatto che la Corte barese abbia argomentato il riconoscimento della riparazione non già, come doveroso, sulla base del comportamento dell'instante in fase d'indagini, ma ripercorrendo l'iter argomentativo che portò al suo proscioglimento. Invece, deduce il Ministero ricorrente, doveva darsi risalto al comportamento non collaborativo tenuto dal VO, il quale ometteva di fornire elementi in grado di chiarire le condotte a lui contestate e si avvaleva perciò della facoltà di non rispondere: facoltà che, se deve sicuramente essergli riconosciuta sul piano strettamente defensionale, non può non essere valutata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione laddove essa non consenta al giudice procedente di accertare la verità e, comunque, di ricavare elementi utili alle indagini e favorevoli all'indagato. Deduce inoltre l'Avvocatura ricorrente che furono tardive, e comunque scarsamente credibili, le successive spontanee dichiarazioni del VO, in cui egli spiegava il contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse fra lui e il De TO;
e neppure é 2 credibile che egli non fosse a conoscenza che il De TO, che egli frequentava, fosse un noto criminale, operante in un contesto ristretto come quello di CA IC e perciò conosciuto come tale dalla popolazione del luogo e, presumibilmente, anche dal VO. Anche con riferimento alla misura della liquidazione dell'indennizzo vengono espresse censure dal Ministero ricorrente, con riferimento al fatto che il VO ha tenuto, quanto meno, una condotta caratterizzata da colpa lieve;
ed inoltre, la liquidazione di una somma pari a € 5.000,00 per la sofferenza psichica connessa alla restrizione cautelare appare infondata.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325). Ciò posto, il ricorso si concentra essenzialmente sul silenzio serbato dal VO a proposito delle emergenze investigative a suo carico;
ma non raccorda tale elemento con l'analisi di dette emergenze investigative e, in specie, con i rapporti intercorrenti fra il VO e gli altri coindagati, i quali avrebbero dato causa all'applicazione a carico del sunnominato della misura cautelare. Orbene, stando a quanto emerge in atti, gli elementi investigativi posti a fondamento della misura cautelare applicata a carico del VO si palesavano, fin dall'inizio, affatto evanescenti, non fornendo un quadro tale da deporre per un sia M pur apparente coinvolgimento dell'indagato nelle ipotesi delittuose a lui contestate, né per frequentazioni di soggetti attenzionati qualificabili a loro volta come imprudenti e gravemente colpose: il compendio investigativo si riduceva infatti a un numero modesto di captazioni, dal tenore complessivamente neutro e comunque scarsamente conducente;
e in ordine all'unica conversazione apparentemente criptica il VO ha fornito chiarimento in sede di spontanee dichiarazioni, precisando che il riferimento a "quelle cose" da lui fatto durante una 3 conversazione telefonica riguardava alcuni attrezzi ginnici che egli avrebbe dovuto conservare per conto del De TO. In tale quadro, il fatto che il VO si sia avvalso della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio, oltre a costituire esercizio dei diritti di difesa, non può qualificarsi come comportamento colposo, né reticente: in primo luogo perché sia la natura delle contestazioni e la copiosità argomentativa dell'ordinanza custodiale (932 pagine) rendevano effettivamente necessario un preliminare approfondimento delle accuse a fini defensionali;
in secondo luogo, e soprattutto, perché gli elementi che il VO avrebbe dovuto chiarire in sede d'interrogatorio si riducevano a un numero affatto limitato di conversazioni nelle quali non é possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe né nei delitti di detenzione o cessione di stupefacenti, né tanto meno nel delitto associativo a lui poi contestato. Sul punto, é importante ricordare che, in subiecta materia, il giudice deve valutare anche il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'emissione del provvedimento restrittivo e non solo il comportamento tenuto in occasione della misura o dell'interrogatorio immediatamente successivo (Sez. 4, n. 1577 del 09/10/2007, dep. 2008, Fissenko e altro, Rv. 238663); perciò, se al silenzio serbato in sede d'interrogatorio fa da riscontro una sostanziale carenza di elementi deponenti per condotte di apparente contiguità ad ambienti criminosi da parte dell'instante, l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio non può considerarsi ex se gravemente colposo o improntato a reticenza. Anche sotto il profilo della determinazione dell'indennizzo l'ordinanza impugnata si sottrae a critiche, sia con riferimento alla determinazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento alla motivazione, che risulta congrua e immune da vizi logici, della somma aggiuntiva di € 5.000,00 a titolo di ristoro per la sofferenza psichica patita per effetto della detenzione ingiusta.
2. Al rigetto consegue ex lege la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero Finanze al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016. CORTE Il Consignere estensore Il-Presidente LE (Luisa Bianchi (GI Pavich) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 17 GIU. 2015 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabella Lahelza