Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sussiste anche se i fatti (veri) vengono aggravati ed ingigantitiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale ed incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il delitto di calunnia nella condotta di un denunciante che, descrivendo un'aggressione realmente subita dagli imputati, aveva falsamente dedotto di aver subito conseguenze lesive tali da determinare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 14202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14202 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 29/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 361
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 20015/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
IN NT, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 29/11/2013 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Gatti Marco, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di IN NT per i reati di falso ideologico in batto pubblico, calunnia ed arresto illegale commessi ai danni di EI EN RA nella sua qualità di funzionario della Polizia di Stato.
In particolare il IN, che aveva proceduto all'arresto dell'EI indicandolo come l'autore del reato di violenza a pubblico ufficiale commesso ai suoi danni, è accusato di aver falsamente riportato nel relativo verbale i fatti e di aver attestato nei verbali di sit dei testi AM e MA dichiarazioni mai rese da questi ultimi o alterato quelle effettivamente rilasciate, nonché di aver abusivamente eseguito l'arresto dell'EI e di averlo calunniato denunciandolo per un reato che egli non aveva commesso.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito al reato di falso contestato al capo A), lamentando in proposito il travisamento delle dichiarazioni del AM in merito alla spinta che l'imputato avrebbe dato alla persona offesa, giungendo apoditticamente alla conclusione dell'effettività dell'episodio (che sarebbe stato taciuto nel verbale d'arresto) nella contestuale illogica pretermissione dell'unico fatto pacificamente accertato e cioè che l'EI ha colpito il IN. Non di meno la Corte territoriale altrettanto apoditticamente avrebbe posto in correlazione i due fatti, senza valutare le effettive ragioni che avessero determinato l'azione violenta della persona offesa e comunque omettendo qualsiasi verifica sull'attendibilità di quest'ultima. Conseguentemente del tutto ingiustificato sarebbe il giudizio relativo alla ritenuta falsità del verbale di arresto in merito all'omessa menzione della suddetta spinta. Ed analoghe censure il ricorrente svolge con riguardo all'altra presunta falsità contenuta nel verbale d'arresto e cioè quella relativa alla distorta descrizione dei fatti riguardanti l'utilizzo della pistola d'ordinanza dell'imputato. In proposito non solo le dichiarazioni dell'EI - secondo il quale l'arma gli sarebbe stata inizialmente puntata
contro
- sono state smentite da quelle degli altri testimoni, ma anche la ben diversa dinamica dei fatti narrata da questi ultimi - e cioè che la pistola, prima di essere riposta, venne puntata verso il soffitto - altro non evidenzierebbe che il corretto e prudente comportamento tenuto dall'imputato una volta che l'arma gli era caduta durante la colluttazione e la cui mancata menzione nel verbale d'arresto è stata illogicamente enfatizzata dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione del reato contestato, risultando invero circostanza affatto rilevante e dunque inidonea a qualificare l'atto come falso.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora l'errata applicazione della legge penale in merito al reato di falso di cui al capo B), nonché violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla valutazione della relativa prova. In tal senso viene innanzi tutto evidenziato come la Corte territoriale abbia tratto le proprie conclusioni sul punto facendo riferimento anche all'omessa indicazione nei verbali di sit di quanto dichiarato dai testi circa la presenza ai fatti della zia della persona offesa, omissione che invero non aveva costituito oggetto di contestazione. Mentre, quanto all'aver taciuto ciò che gli stessi testi avevano riferito con riguardo all'utilizzo della pistola d'ordinanza, ancora una volta la sentenza avrebbe illogicamente attribuito valore decisivo ad un fatto invero irrilevante (e che anzi l'imputato avrebbe avuto interesse a riportare), la cui mancata verbalizzazione è al più in grado di integrare un falso innocuo. Non di meno i giudici d'appello avrebbero attribuito valenza accusatoria alla testimonianza del MA, travisandone sostanzialmente il contenuto ed enfatizzato le dichiarazioni del AM, che per l'appunto ha lamentato la mancata verbalizzazione di circostanze irrilevanti o, come detto, nemmeno oggetto di contestazione.
2.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in relazione al reato di arresto illegale di cui al capo C), rilevandosi in proposito come la Corte territoriale non abbia tenuto conto di come l'art. 606 c.p. non attribuisca valore alcuno alle finalità perseguite dal pubblico ufficiale che procede all'arresto, rilevando unicamente il suo carattere abusivo. In tal senso sarebbe allora errata la qualificazione giuridica attribuita al fatto come accertato, avendo il IN proceduto nella flagranza delle violenze subite al più nell'errata convinzione di aver subito un'aggressione nella sua veste di pubblico ufficiale. Circostanza comunque idonea ad escludere il dolo del reato contestato, per la cui sussistenza è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente del carattere abusivo della sua condotta trattandosi di reato ad illiceità speciale e in relazione al quale in ogni caso i giudici d'appello avrebbero omesso di motivare, soffermandosi per l'appunto esclusivamente sul movente dell'imputato.
2.4 Quanto al reato di calunnia, con il quarto motivo il ricorrente lamenta ancora una volta l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione con argomentazioni analoghe a quelle spese nel motivo precedente. Viene infatti rilevato come l'imputato non abbia in alcun modo alterato nella sua denuncia la realtà dei fatti - oggettivamente integrati dalla violenta aggressione subita per mano dell'EI - mentre l'eventuale errata configurazione giuridica attribuita agli stessi non può ritenersi determinante ai fini della sussistenza del reato, proprio in quanto inidonea ad incidere sull'essenza del fatto denunciato, comunque penalmente rilevante.
3. Con atto depositato il 9 gennaio 2015 presso il Tribunale di Rimini e pervenuto a questa Corte il successivo 22 gennaio, il difensore dell'imputato ha proposto motivi nuovi con i quali deduce l'errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
2. Infondate e per certi versi generiche sono innanzi tutto le censure svolte con il primo motivo.
2.1 Sotto un primo profilo deve ritenersi solo genericamente prospettato il travisamento della testimonianza del AM.
2.1.1 Questa Corte, alla luce delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, ha da tempo riconosciuto la deducibilità del travisamento della prova, ammettendo che il vizio di motivazione rilevante possa risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame" (ex multis Sez. 5 n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, rv 250168). Ciò comporta, in altre parole, che all'illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio.
2.1.2 L'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'"atto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame".
2.1.3 Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. In definitiva il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, Rv. 249035).
2.1.4 E quanto alle condizioni per cui può ritenersi assolto l'onere di indicazione posto dall'art. 606 c.p.p., lett. e) si è altresì precisato che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
2.1.5 Nel caso di specie il ricorrente si è limitato per l'appunto ad estrapolare un brano della deposizione del teste menzionato in precedenza per censurare l'operato della Corte territoriale, senza allegare l'atto nella sua completezza, non consentendo dunque di verificare se quello indicato nel ricorso sia effettivamente il riferimento probatorio valorizzato dalla sentenza.
2.2 Per quanto riguarda le altre censure svolte nel primo motivo va osservato come - contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente - la sentenza impugnata ha ricostruito la dinamica dei fatti in maniera coerente alle risultanze processuali descritte nella prima parte della motivazione, inferendo in maniera tutt'altro che illogica o apodittica il nesso tra l'azione violenta dell'imputato e la reazione altrettanto violenta della persona offesa dalle dichiarazioni dei testimoni oculari del fatto, che concordemente hanno per l'appunto indicato nel IN l'effettivo aggressore. Altrettanto logicamente è stata dunque ritenuta la falsità del verbale d'arresto nella misura in cui, occultando tutta la prima parte della vicenda e le cause "private" della lite insorta tra lo stesso IN e l'EI, lo stesso finisce per narrare un fatto completamente diverso da quello effettivamente accaduto, distorcendo la realtà in maniera funzionale alle finalità dell'atto. Ed analogamente, quanto all'utilizzo dell'arma, la Corte territoriale si è limitata a constatare la non corrispondenza tra quanto descritto nel menzionato verbale e quanto riferito dai testimoni e in definitiva ammesso dallo stesso imputato nel corso del suo esame dibattimentale. Riconosciuto il contenuto intrinsecamente intimidatorio del gesto compiuto dal IN di brandire l'arma, seppure rivolgendola verso l'alto, correttamente i giudici d'appello hanno quindi ritenuto non irrilevante, ai fini della veridicità dell'atto, l'aver taciuto la circostanza, atteso che, alla luce dell'altra omissione, in tal modo si è proposta all'attenzione di chi avrebbe dovuto valutare i fatti facendo fede sull'attendibilità del verbale una realtà il cui significato era profondamente diverso.
2.3 Le doglianze in questione si risolvono dunque in considerazioni di merito che dovrebbero indurre questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Corte territoriale, richiedendosi in definitiva una incursione nel "fatto" non consentita al giudice di legittimità. Nè il fatto che l'EI, contrariamente a quanto riferito dagli altri testimoni, abbia sostenuto che l'imputato avrebbe anche puntato l'arma contro di lui è circostanza sottovalutata dai giudici d'appello, che anzi hanno ampiamente argomentato sulle ragioni per cui tale discrasia non comprometta l'attendibilità della persona offesa, con le quali il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
3. A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle doglianze proposte con il secondo motivo.
3.1 Ed infatti è vero che nell'imputazione sub B) non è contestato di non aver riportato nei verbali di sit quanto riferito dai testimoni circa la presenza ai fatti della zia della persona offesa, ma tale circostanza, una volta emersa dall'istruttoria dibattimentale, poteva certamente essere valutata dai giudici del merito non già per espandere i limiti dell'imputazione - il che non è stato fatto - quanto per stabilire l'attendibilità dei testimoni, nonché il significato delle altre omissioni denunziate e del comportamento complessivo tenuto dall'imputato. Ed in tal senso deve dunque essere letto il riferimento a tale omissione legittimamente operato in proposito dalla sentenza.
3.2 Per quanto riguarda le altre censure le stesse si traducono ancora una volta nel tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del significato delle prove senza che vengano esposti effettivi vizi deducibili in questa sede, ma assertivi giudizi soggettivamente orientati sulla rilevanza delle omissioni registrate. Quanto poi al travisamento delle dichiarazioni del teste MA valgono le considerazioni svolte sub 2, avendo anche in questo caso il ricorrente omesso di documentare in maniera idonea il vizio denunciato.
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
4.1 Pacifico che la fattispecie di arresto abusivo è caratterizzata da un requisito di illiceità specifica, le doglianze del ricorrente si traducono nell'apodittico tentativo di accreditare la tesi di un difetto dell'elemento psicologico del reato in ragione dell'errore percettivo in cui sarebbe caduto l'imputato nell'interpretare il significato della reazione della persona offesa, ritenendo, cioè, che la stessa lo avrebbe colpito in quanto pubblico ufficiale.
4.2 Tale tesi non trova conforto nel compendio probatorio di riferimento, dalla cui interpretazione la Corte territoriale ha motivatamente e logicamente inferito, come già ricordato, che la lite tra il IN e l'EI non avesse nulla a che fare con le funzioni del primo e, soprattutto, che l'imputato fosse ben consapevole di tale circostanza avendo egli stesso innescato lo scontro fisico a seguito del battibecco ingenerato dai rimproveri rivolti alla donna con cui aveva avuto una relazione e cioè la già menzionata zia dell'EI. Non si comprende dunque in che modo egli avrebbe potuto travisare la situazione in cui si trovava, posto che pacificamente egli non era nell'esercizio delle sue funzioni, rimanendo del tutto irrilevante che la persona offesa fosse a conoscenza della sua qualifica.
4.3 Dimentica poi il ricorrente che il reato per cui è stato operato l'illecito arresto dell'EI non presuppone esclusivamente che la violenza sia rivolta nei confronti del pubblico ufficiale, ma richiede per la sua sussistenza che il comportamento violento sia altresì finalizzata ad impedirgli di compiere un atto d'ufficio o costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri. È dunque evidente che nulla di tutto ciò era identificabile nel comportamento della persona offesa, che aveva reagito in maniera violenta ad una aggressione compiuta dal IN nella sua qualità di privato cittadino nel corso di una lite che, come detto, nulla aveva a che fare con le sue funzioni, che dunque non intendeva ostacolare o distrarre.
4.4 Se errore c'è stato, si tratta al più di un irrilevante errore di diritto circa la consapevolezza da parte dell'imputato degli effettivi confini dei poteri che la legge gli attribuisce per servire la collettività. In definitiva non è in dubbio che egli abbia consapevolmente commesso un intollerabile abuso di potere strumentalizzando la propria funzione, cercando poi - probabilmente perché resosi conto della ingiustificabilità del proprio operato - di occultarlo attraverso la falsificazione degli atti attraverso cui avrebbe dovuto rendere conto del suo operato.
5. Infondato è infine il quarto motivo.
5.1 In tal senso è innanzi tutto opportuno ribadito come sussista il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata. Condizione che non si verifica soltanto allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, riguardi soltanto modalità secondarie di realizzazione del fatto, che non ne modifichino l'aspetto strutturale e non incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (ex multis Sez. 6, n. 35339 del 10 aprile 2008, Aloisi e altri, Rv. 241398). Non di meno va ricordato come, per il costante insegnamento di questa Corte, quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni (ex multis Sez. 6, n. 32703 del 17 aprile 2014, Bontempo, Rv. 260321).
5.2 In applicazione di tali principi deve allora escludersi la lettura riduttiva operata dal ricorrente di quanto avvenuto. In altri termini il IN non si è limitato ad attribuire ai fatti una errata qualificazione giuridica, senza alterare gli elementi essenziali dei medesimi, ma, prospettando nel verbale di arresto una diversa dinamica degli stessi -e tacendo soprattutto il contesto nel quale si sono verificati - ha attribuito all'EI un diverso ed ulteriore reato rispetto a quello di lesioni eventualmente integrato dalla sua reazione e che egli invero non aveva commesso, come, per le ragioni già esposte, l'imputato ben sapeva. Deve dunque ritenersi che - come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale - il fatto contestato integri il delitto di calunnia per cui è intervenuta condanna.
6. Inammissibile sotto diversi profili è infine il motivo nuovo proposto nell'interesse del ricorrente dal difensore.
6.1 Sotto un primo aspetto va infatti rilevato che l'integrazione del ricorso è pervenuta a questa Corte ben oltre il termine fissato dalla legge processuale per la valida proposizione di nuovi motivi d'impugnazione. Nè rileva che l'atto sia stato presentato, entro il suddetto termine, nelle forme consentite dall'art. 582 c.p.p., comma 2 atteso che i motivi nuovi devono essere depositati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza al fine di consentire al suddetto giudice l'immediata conoscenza dei medesimi. Conseguentemente il ricorso alle modalità di presentazione previste dall'art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p. per l'impugnazione principale,
comporta l'assunzione del rischio, a carico di chi si avvale di tali modalità, della ricezione dell'atto oltre la scadenza prevista e, quindi, del mancato sorgere, in capo al giudice adito, dell'obbligo di prenderli in esame (Sez. 5, n. 7449/ 14 del 16 ottobre 2013, Casarubea, Rv. 259526).
6.2 Sotto altro profilo deve rilevarsi, invece, come il nuovo motivo concerne punti della sentenza impugnata (il diniego delle attenuanti generiche) che non hanno costituito oggetto del ricorso principale. Va infatti ribadito che i motivi nuovi di impugnazione, per essere ammissibili, debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525).
7. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al rimborso di quelle sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.000, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015