Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 14202
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Sentenza 29 gennaio 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Aniello Nappi, il 29 gennaio 2015. L'imputato ha presentato ricorso contro la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Bologna per reati di falso ideologico, calunnia e arresto illegale. Le richieste delle parti includevano la revoca della condanna da parte dell'imputato, sostenendo l'errata applicazione della legge e vizi di motivazione, mentre la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudice ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, evidenziando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato le prove e la dinamica dei fatti, stabilendo un nesso logico tra le azioni dell'imputato e le conseguenze legali. In particolare, il giudice ha sottolineato che l'imputato aveva falsificato il verbale d'arresto, omettendo circostanze rilevanti e alterando la verità dei fatti, il che ha integrato i reati contestati. Inoltre, è stata esclusa la sussistenza di attenuanti generiche, confermando la responsabilità penale dell'imputato. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso, imponendo le spese legali.

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Massime1

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione.

Commentario1

  • 1Calunnia: sussiste anche se i fatti (veri) vengono aggravati ed ingigantiti
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale ed incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il delitto di calunnia nella condotta di un denunciante che, descrivendo un'aggressione realmente subita dagli imputati, aveva falsamente dedotto di aver subito conseguenze lesive tali da determinare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 14202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14202
Data del deposito : 29 gennaio 2015

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