Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
Ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina.
Commentario • 1
- 1. Avvocato UE non iscritto alla sezione speciale è abusivo (Cass. 7079/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2022
Avvocato comunitario non iscritto alla sezione speciale come avvocati stabilito non può esercitare in Italia: ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce infatti presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dalla L. 9 febbraio 1982, n. 31, art. 9, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2015, n. 39199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39199 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
39 1 99 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 1744 Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere -N. 44835/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AN NI N. IL 09/02/1954 avverso la sentenza n. 10485/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 27/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. M. Ronco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 14/02/2014, la Corte di appello di Torino, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 13/07/2007 con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato TO D'NA colpevole, con riferimento a CCD s.p.a., dichiarata fallita il 14/02/2005, di più fatti di bancarotta fraudolenta relativi, segnatamente, alla somma di circa euro 72 mila di cui a nove assegni circolari emessi sul conto corrente della società e negoziati senza contropartita per la stessa (capo E1b) e alla somma di almeno euro 35 mila di cui a maggior credito vantato dalla fallita nei confronti di società riferibili alla gestione di GI IR, riscossi da EN ER nell'interesse del ricorrente senza contropartita per la società (capo Elc).
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di TO D'NA, il difensore avv. M. Ronco, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto: quale socio di gran lunga maggioritario della società, D'NA si è limitato, dopo essersi accorto delle malversazioni poste in essere da ED IU AN, a svolgere, attraverso ER (persona priva di qualsiasi esperienza e competenza) e per un periodo inferiore ai quattro mesi, una serie di controlli sulla precedente gestione, senza assumere le funzioni di amministratore della società, rimasta, in quella fase, in stand by e affidata esclusivamente all'amministratore di diritto Salvatore La OS. L'atto di appello aveva dedotto che mai D'NA e ER hanno intrattenuto rapporti con clienti e fornitori, deduzione, questa, alla quale la Corte di appello ha risposto sulla base di astratti assunti: ER, privo di alcuna autonomia gestionale, ha limitato il suo intervento ad aspetti particolari e limitati dell'operatività sociale, finalizzati a tamponare situazioni di emergenza e avulsi da una continuativa e significativa attività amministrativa, laddove le "direttive specifiche" del D'NA non riguardavano l'amministrazione della società, ma esclusivamente i controlli e le verifiche intese a evitare danni ulteriori. 2 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo al capo E1b): il reato è addebitato a D'NA (e a ER) quale amministratore di fatto, ma il 02/12/2003 (giorno dell'emissione dei nove assegni circolari dal conto corrente di CCD s.p.a.) AN era tornato alla guida della società a seguito dell'accordo per il quale RL L.td., società del ricorrente proprietaria del 99% della fallita, si impegnava a cedere le azioni ad TI Alliance;
l'imputazione non precisa con esattezza le posizioni soggettive di autoria, mentre la sentenza impugnata accredita il concorso di D'NA sulla base della sua ritenuta consapevolezza della provenienza della somma distratta, il che, tuttavia, non equivale ad affermare che sia stato concorrente nella distrazione. L'argomento, peraltro, riguarda ER e non D'NA, per il quale viene utilizzato l'argomento del "non poteva non sapere". L'atto distrattivo è stato commesso da AN e da La OS, mentre D'NA aveva diritto al pagamento da parte di AN di una tranche dell'importo concordato per la cessione delle azioni della società: che tale importo sia stato pagato con fondi della società è fatto non addebitabile al ricorrente.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al capo Elc): il reato consisterebbe nella distrazione compiuta da AN, che avrebbe autorizzato IR a pagare un debito verso la società a una terza persona, rinunciando a tale credito;
D'NA è estraneo all'illecito, a meno che non vi sia prova che il ricorrente abbia istigato o determinato AN a tenere detto comportamento, prova di cui la sentenza impugnata non dà conto. Il pagamento di IR a D'NA non ha estinto, neppure parzialmente, il debito con la società che aveva la possibilità di azionare il credito, sicché non vi è stata alcuna sottrazione di attivo alla società fallita.
2.4. Il quarto motivo denuncia, in subordine, vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti rispetto alle aggravanti: la Corte di appello non ha considerato che il ricorrente fu vittima del comportamento predatorio di AN e che il danno per la società fu cagionato integralmente da altri.
3. Avverso la medesima sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di TO D'NA, il difensore avv. M. Feno, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo lamenta vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 216 1. fall., 2446 cod. civ. 3 Dalla sentenza impugnata non è dato comprendere come l'operato di ER, definito estraneo alle gestione e finalizzato a tutelare il patrimonio della società, abbia comportato l'assunzione da parte del referente D'NA di qualifiche gestorie. L'asserita gestione in via di fatto attribuita all'imputato cessa con l'accordo del 03/12/2003, in esito al quale avviene il promesso pagamento della prima tranche, pagamento che ricade sulla nuova compagine sociale e che viene versato da AN, con il consenso del presidente La OS, attingendo alla liquidità della società, sicché è assente qualsiasi nesso tra l'asserita attività gestoria e l'avvicendamento della compagine sociale, cui si riaffaccia AN con i nuovi soci, laddove a D'NA è contestabile non il titolo a percepire parte del prezzo di cessione delle azioni, ma solo la consapevolezza della provenienza della somma dalle casse della società. All'epoca la società non versava in stato di dissesto, non rilevando in tal senso l'eventuale necessità di attivare la procedura ex art. 2446 cod. civ. Con riguardo al capo Elc), l'operazione fu materialmente effettuata da IR e ER in forza della volontà degli amministratori della società di utilizzare tale entità patrimoniale per onorare il debito verso D'NA, sicché è assente qualsiasi correlazione tra la posizione di amministratore di fatto attribuita a D'NA nell'ultimo quadrimestre del 2003 e la somma percepita nei primi del 2004. D'NA è un mero percettore di una somma al cui pagamento IR è delegato da AN, laddove la sentenza impugnata non accenna minimamente a una determinazione del ricorrente ad essere pagato con tale modalità.
3.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 178 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata la notifica dell'atto di fissazione dell'udienza preliminare al nominato avv. Horatio Oliva del Foro di Madrid, difensore cui erano state riconosciute fino ad allora le facoltà di legge (compresa la visita in carcere all'imputato detenuto), ed errata applicazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 31 del 1982. Erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che la mancata comunicazione all'ordine professionale rende inefficace la nomina del difensore, pur ricorrendo le condizione per la valida assunzione dell'incarico e in difetto di qualsiasi provvedimento dell'Ordine professionale di disconoscimento della corretta assunzione dell'incarico. L'interpretazione è altresì in contrasto con la direttiva n. 77/249 del 22/03/1977 in tema di prestazione di servizi professionali anche con carattere di temporaneità. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. In ordine di priorità logico-giuridica, occorre muovere dall'esame del secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. M. Feno, che non è fondato. La motivazione della Corte di merito è coerente con il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio secondo cui, ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta e, in difetto di essa, il professionista, quantunque nominato difensore dall'imputato, non è abilitato a svolgere attività defensionale e legittimamente l'autorità giudiziaria prescinde da tale nomina ai fini delle formalità previste dal codice di rito con riferimento all'assistenza difensiva (Sez. 6, n. 5143 del 16/12/1997 - dep. 03/02/1998, Chatzis, Rv. 209777). L'ulteriore censura (articolata in termini del tutto generici e non dedotta con i motivi di appello) circa la compatibilità dell'interpretazione in questione con il diritto dell'Unione europea non è fondata. Tale interpretazione, infatti, deriva dalla disciplina di cui al citato art. 9 della legge n. 31 del 1982, che stabilisce rigidamente la scansione temporale («prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica») entro la quale i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso della qualifica professionale di avvocati sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, un'apposita comunicazione contenente una serie di indicazioni (tra le quali, la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale). A sua volta, l'art. 9 cit. costituisce puntuale applicazione dell'art. 5 della Direttiva del Consiglio 77/249/CEE del 22/03/1977 (valorizzato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel ritenere la compatibilità della disciplina interna con la normativa dell'Unione europea: Cons. St., sez. IV, 20/03/2000, n. 1478, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo c. R.J.L.), in forza del quale per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'art. 1 della stessa Direttiva, tra l'altro, di essere introdotti presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante. 5 3. Le doglianze articolate nei due atti di ricorso in merito all'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto (primo motivo di entrambi gli atti di ricorso) non sono fondate. La Corte di appello ha rilevato che nel periodo compreso tra l'agosto del 2003 e il 02/12/2003, AN fu completamente estromesso dalla società fallita ad opera di D'NA, che, non potendo esercitare direttamente il ruolo per l'impossibilità di risiedere in quel periodo in Italia (in quanto latitante e colpito da richiesta di estradizione), fece operare come sua longa manus ER. Lungi dal basarsi su astratti assunti, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni acquisite in dibattimento, che hanno riferito come, dall'ingresso di ER nella società, i dipendenti dovettero rendere conto a lui di qualsiasi azione da intraprendere per conto di CCD s.p.a.: dai pagamenti dei creditori (dichiarazioni ED, RO) agli acquisti da effettuare (dichiarazioni RO), dalla determinazione della chiusura o meno per ferie della società al licenziamento del personale (dichiarazioni Brignone), dal controllo delle spese della società (dichiarazioni Caiora) fino alle direttive su tutti gli aspetti della stessa (dichiarazioni Maionchi e La OS). Incontestato, precisa ancora la sentenza impugnata, è che ER non avesse margini di autonomia decisionale, in quanto per ogni questione prendeva contatto con D'NA, il quale gli forniva direttive specifiche, così come confermato dallo stesso ricorrente. La diffusa motivazione della Corte di merito rende congruamente ragione dell'accertamento dell'esercizio da parte di D'NA di un'apprezzabile attività gestoria (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 - dep. 22/08/2013, Tarantino, Rv. 256534), laddove le deduzioni circa la stasi dell'attività della società, le capacità professionali di ER e lo svolgimento delle funzioni direttive da parte dell'amministratore di diritto La OS risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le ulteriori doglianze circa la finalizzazione dell'intervento di D'NA e della sua longa manus ER a tamponare situazioni di emergenza o a tutelare il patrimonio della società risultano inidonee a compromettere la tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando, al più, lo scopo dell'attività gestoria, senza inficiare le conclusioni circa la riconducibilità di tale attività al ricorrente cui sono giunti i giudici di merito sulla base di dati probatori, sostanzialmente, incontestati.
4. Anche le doglianze relative all'imputazione sub Elb) (secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. M. Ronco;
primo motivo del ricorso a firma dell'avv. M. Feno) non meritano accoglimento. Alcune di tali doglianze, in estrema sintesi, 6 muovono dalla prospettata cessazione del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente e di ER in concomitanza con l'accordo intervenuto lo stesso - giorno dell'emissione dei nove assegni circolari dal conto corrente della fallita con il quale, in buona sostanza, D'NA si impegnava a cedere a AN il pacchetto di maggioranza delle azioni di CCD s.p.a. La tesi difensiva circa la prospettata cessazione trova puntuale smentita nella ricostruzione dei fatti non oggetto di specifiche censure da parte di ricorsi svolta dalla sentenza - impugnata: in forza di tale ricostruzione, ER, longa manus di D'NA, aveva chiesto alla ED di predisporre la richiesta di emissione degli assegni circolari sul conto della fallita;
lo stesso ER aveva invitato RO ad accompagnare La OS (unico titolare del potere di firma sul conto di CCD s.p.a.) a ritirare gli assegni;
ancora ER aveva ricevuto gli assegni poi consegnati a ET su disposizione di D'NA, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente. Alla luce della ricostruzione dei fatti delineata dalla sentenza impugnata, l'attribuzione della distrazione in via esclusiva alla nuova compagine sociale, oltre a non dar conto in modo specifico degli atti processuali su cui fa leva (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349), omette di confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, laddove il riferimento al credito vantato da D'NA nei confronti (non già della fallita, bensì) di AN non inficia la qualificazione del fatto operata dai giudici di merito, posto che il pagamento del credito con una somma prelevata dal conto della fallita e poi devoluta a persona indicata da D'NA risulta correttamente addebitata allo stesso D'NA e alla sua longa manus. Irrilevante, infine, è la prospettata insussistenza di una condizione di dissesto, posto che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i fatti di distrazione assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 - dep. 07/03/2014, Ghirardelli, Rv. 262741).
5. Infondate sono altresì le doglianze relative all'imputazione sub E1c) (terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. M. Ronco;
primo motivo del ricorso a firma dell'avv. M. Feno). Per una compiuta disamina delle censure, mette conto evidenziare la ricostruzione (non oggetto di specifiche censure) della vicenda operata dal primo giudice e richiamata dalla sentenza impugnata: IR era debitore verso CCD s.p.a. della somma di 80 mila euro, ma, su richiesta di AN, l'ammontare del debito era stato fittiziamente elevato a 180 mila euro;
intorno alla Pasqua del 2004, IR, in parziale restituzione del debito, aveva consegnato a ER la somma di 40 mila euro, in quanto D'NA aveva avuto diretti contatti con il debitore e gli aveva detto che, se avesse avuto delle 7 disponibilità, avrebbe dovuto pagare nelle mani di ER;
dopo l'arresto di AN, IR aveva rivelato a ER che l'ammontare del debito era pari a 80 mila euro;
lo stesso D'NA ha riferito che, a maggio 2004, IR aveva dato a ER circa 35 mila euro su indicazione di AN. Nei termini indicati, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha dato conto, per un verso, dell'attribuzione del fatto di non già di bancarotta a D'NA a titolo - amministratore di fatto, bensì di beneficiario della distrazione e, per altro verso, della riconducibilità del pagamento operato da IR in favore di D'NA alle convergenti indicazioni date al debitore dallo stesso D'NA e da AN (amministratore di fatto della fallita prima e dopo il periodo in cui tale ruolo è stato rivestito dal ricorrente), rilievi, questi, che privano di fondamento le deduzioni incentrate sulla correlazione del pagamento con le posizioni succedutesi nella gestione di fatto della fallita e sulla prova della valenza concorsuale della condotta del ricorrente. Replicando alle censure proposte con il gravame, la Corte di merito, inoltre, ha dato congruamente conto della consapevolezza in capo a D'NA che il parziale adempimento riguardava un debito di CCD s.p.a., ossia della consapevolezza di arrecare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 - dep. 16/01/2014, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258950), fermo restando che non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto e altri, Rv. 253932). Quanto alle censure afferenti all'elemento oggettivo del reato, la Corte di merito ha correttamente ritenuto rilevante il depauperamento anche temporaneo della società, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in forza del quale tale elemento è costituito dal distacco con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga - del bene dal patrimonio dell'imprenditore ed anche la possibilità di recupero del bene è ininfluente sulla sussistenza di detto elemento materiale (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999 - dep. 14/04/1999, PM in proc. Olivieri P, Rv. 213120; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4150 del 30/11/2000 - dep. 01/02/2001, Di Somma G., Rv. 219663).
6. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. M. Ronco è infondato. La Corte di appello ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di D'NA in considerazione delle sue condanne per i reati di associazione per delinquere, usura, rapina e violazione delle norme bancarie e creditizie (fatti del 1995) e per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e violazione delle norme relative alle imposte sui redditi (fatti commessi dal 1997 al 1999). La motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata non è inficiata dai rilievi difensivi, posto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
7. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/05/2015. onsigliere estensore Il Presidente сол DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 28 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ME Lanzuise uun 9