Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2015, n. 39199
CASS
Sentenza 14 maggio 2015

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Ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina.

Commentario1

  • 1Avvocato UE non iscritto alla sezione speciale è abusivo (Cass. 7079/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2022

    Avvocato comunitario non iscritto alla sezione speciale come avvocati stabilito non può esercitare in Italia: ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce infatti presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dalla L. 9 febbraio 1982, n. 31, art. 9, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2015, n. 39199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39199
Data del deposito : 14 maggio 2015

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