Sentenza 5 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6319 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA INNO63 1 9 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 15030/98 MILEO - Rel. Consigliere Cron..14093 Dott. Vincenzo Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro T iles tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
194 ricorrente
contro
LE NA;
- intimata - avversO la sentenza n. 4573/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/09/97 R.G.N. 42352/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5650 udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo -1- MILEO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Vincenzo NARDI rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il thills SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24 novembre 1993. LE OM, premesso di avere sin dal 5 giugno 1991 presentato di domanda diretta ad ottenere il trattamento invalidità civile (nella specie, pensione di inabilità), e che il relativo iter amministrativo non aveva sortito alcun effetto, malgrado la ricorrenza di un grave stato patologico che le dava diritto al beneficio richiesto, adiva il Pretore di Napoli perché, previo accertamento opportuno dei requisiti di legge, riconoscesse la fondatezza della sua pretesa, con condanna del Ministero dell'Interno alle conseguenti erogazioni. Resistente il convenuto ed acquisita C.T.U., il Mile Pretore accoglieva la domanda, a decorrere dal 1°.12.1993, con sentenza del 12 gennaio 1996, con decisione confermata dal Tribunale del luogo, del 2 settembre 1997, all'esito dell'appello del soccombente. Ritenevano i giudici di merito che, ai fini della provvidenza invocata, la legge richiede unicamente, oltre al requisito sanitario, anche quello reddituale, nel senso che il reddito del nucleo familiare dell'assicurato non deve superare un determinato tetto massimo, mentre l'appello del 3 Ministero concerneva altri requisiti non conferenti in ordine al thema decidendum, sicché non si profilava una valida censura alla pronuncia pretorile, che andava pertanto confermata. Avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
la LE è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civile e della legge n. 118/71, deduce che il Tribunale ha errato rigettando l'appello avverso la sentenza pretorile sul presupposto che il mancato esame del limite reddituale di legge, e Miles dell'eventuale ricovero del soggetto in istituti a carattere pubblico, non era stato oggetto di gravame da parte del Ministero, laddove l'appello concerneva specificamente l'omesso accertamento di entrambi tali elementi in prime cure. La censura è fondata. Premesso che la controversia afferisce al diniego della pretesa pensione di inabilità, i cui presupposti sono fissati dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in subiecta materia va richiamato ed applicato il consolidato principio enunciato da questa Suprema Corte, secondo il quale il cosiddetto requisito economico integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma, al pari del requisito sanitario, un requisito costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile, o rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Peraltro, tali deducibilità O rilevabilità d'ufficio sono da rapportare alle eventuali preclusioni determinatesi nel corso del processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi, ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della mancata impugnazione Miles della decisione implicita in ordine alla ricorrenza del requisito economico, quale indispensabile presupposto logico-giuridico della pronuncia;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda senza alcun riferimento al requisito economico, e l'interessato abbia appellato limitatamente all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, il difetto del requisito economico è deducibile anche per la prima volta in appello, ovvero rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione, espressa o implicita, in ordine alla ricorrenza dello stesso requisito economico (o reddituale), deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 4217/1995). Nella specie, configurandosi la prima delle alternative evidenziate (accoglimento della domanda in sede pretorile con espressa motivazione sul requisito sanitario ed implicita decisione su quello economico), il thema decidendum si incentra nello stabilire se siffatta pronuncia implicita, al fine di evitare gli effetti del giudicato, sia Mile stata oggetto di appello specifico, come sostenuto dal Ministero nell'attuale ricorso, ovvero l'impugnazione sul punto sia carente, come osservato dal giudice di appello, che pertanto non ha portato alcuna indagine al riguardo. A tale quesito residuale va risposto positivamente, nel senso prospettato dal ricorrente, come questa Corte può direttamente accertare, essendo stato denunciato un errore "in procedendo", atteso che, al contrario di quanto evidenziato dal Tribunale, l'atto di appello formulato dal Ministero avverso la sentenza pretorile di accoglimento della domanda contiene la specifica doglianza circa l'omesso accertamento da parte del giudice di prime cure afferente ad entrambi gli elementi, oltre quello sanitario, del pari richiesti dall'art. 12 della legge n. 118/1971, da applicare nella specie trattandosi di pensione di inabilità, e concernenti il limite reddituale necessario ai fini del riconoscimento del beneficio, e l'eventuale ricovero del soggetto in struttura ospedaliera pubblica in ipotesi di indigenza, condizionante l'entità della erogazione (v. pag. 2, righe 1-4 dell'atto di impugnazione, come specificamente indicato in ricorso). Tale situazione determina palesemente la Miles fondatezza delle doglianze formulate dal Ministero, atteso che la sentenza impugnata risulta inficiata in una triplice direzione, correlata alla distorta lettura dell'atto di appello ed alla violazione dell'art. 112 c.p.c., posto: a) che la motivazione del Tribunale circa l'omesso esame dei requisiti cennati è da ritenersi soltanto apparente;
b) che, per l'effetto, risulta violata detta disposizione in tema di corrispondenza tra chiesto conseguente delibazione di una pronunciato, con sola parte della domanda proposta in appello;
c) e 7 che, in carenza dell'asserito giudicato sul punto, si profila la violazione delle norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12 della richiamata legge n. 118/71, per quanto attiene alla sussistenza dei requisiti di legge per la declaratoria del diritto al beneficio oggetto di controversia. I rilievi esposti conclamano, dunque, ! l'accoglimento del ricorso;
sicché la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Napoli, la quale, nel portare l'indagine sui punti indicati, applicherà i richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso. Cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese concernenti il dipresente giudizio di cassazione, alla Corte Appello di Napoli. Roma 22 dicembre 2000. % Il Presidente: Vinceuro TreskaУченка II Cons. estensore: Vingers thiles IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, MAG. 2001. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S S T R O C I D , A S 0 O S L 1 A L 3 . T 3 O T , 5 B R A I S . 'A D E L N P L A S E T I 3 S D -7 N I O G 8 S P - O N 1 IM A E 1 S D A I E E D A , G E O O G T R E T T N T S L E I I S R G E I A E D L R L O E D