Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
Quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato-mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale.
Commentari • 3
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La massima È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l' art. 581, comma 2, c.p. , che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali - Cassazione penale , sez. V , 19/02/2019 , n. 9727). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2014, n. 32703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32703 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/04/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 601
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 36026/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO CA N. IL 11/09/1978;
avverso la sentenza n. 4016/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2013 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2010, che condannava MP RM alla pena di mesi sette di reclusione ed al risarcimento del danno subito dalla parte civile AN AR, agente in servizio presso la Polizia penitenziaria della Casa circondariale Palermo - Pagliarelli, ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 336 c.p., (capo sub C) ed all'art. 61, nn. 2 e 10, artt. 110 e 582,
art. 585, comma 1, in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, (capo sub D), commessi in Palermo il 12 settembre 2004. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Omessa notifica, presso il proprio domicilio (eletto in Caltanissetta, via Pio La Torre n. 18/F), dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale ex art. 548 c.p.p., comma 3, e art. 585 c.p.p., comma 2, essendo stata la stessa effettuata, invece, presso il domicilio di uno dei suoi difensori di fiducia, con la conseguente esigenza di rimessione degli atti alla Corte d'appello per la corretta notifica dell'estratto contumaciale;
2.2. Carenze motivazionali in relazione ad una serie di censure sollevate in sede di gravame, che lamentavano il difetto di prova riguardo al fatto che l'imputato avesse immobilizzato l'agente AN, cagionandogli le lesioni in contestazione: dalle dichiarazioni da costui rese, e poste a fondamento, quale prova esclusiva, del positivo accertamento giudiziale compiuto in primo e secondo grado, emergono, infatti, profili di contraddittorietà che inducono a non poterlo considerare oggettivamente attendibile, data l'imprecisione mostrata nel riportare quanto accaduto, con particolare riferimento alla dichiarazione secondo cui egli sarebbe stato aggredito alle spalle, rendendo in tal modo poco verosimile la possibilità che abbia riconosciuto con assoluta certezza i suoi aggressori, unitamente alla mancata specificazione dell'identità di colui che poi, in concreto, ebbe ad appropriarsi delle chiavi in suo possesso, nonché delle modalità con le quali queste ultime sarebbero passate da lui agli aggressori.
Analoghi profili di dubbio emergono, inoltre, sulla ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti e sullo stesso movente, poiché mentre il capo sub C) individua la ragione della violenza nella consegna delle chiavi per l'apertura della cella, lo AN ha riferito di aver subito la sottrazione in conseguenza dello stato di immobilità in cui sarebbe stato ridotto;
ne' egli è stato in grado di individuare alcuno dei detenuti presenti in quel frangente e di specificare l'evolversi dei fatti successivi agli atti di violenza usati nei suoi confronti, ma precedenti all'episodio della colluttazione verificatasi all'interno della cella n. 4, cui l'imputato rimase assolutamente estraneo, come accertato dalla pronuncia di primo grado.
Nessuno degli agenti penitenziari di turno al momento dei fatti, infine, ha offerto elementi utili ai fini dell'accertamento della colpevolezza, non avendo assistito all'aggressione compiuta in danno dello AN, che peraltro, all'atto del loro intervento, sembrava essere in stato confusionale. Ritenuta l'insussistenza del delitto di cui all'art. 336 c.p., dovrebbero escludersi anche l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesione e quello di violenza a pubblico ufficiale, nonché quella di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, con la conseguente esclusione del reato semplice di cui all'art. 582 c.p.. Illogica deve ritenersi la motivazione anche riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, con prevalenza sulle contestate aggravanti.
2.3. Nullità della sentenza per intervenuta prescrizione dei reati, essendo ormai ampiamente trascorso il termine più favorevole introdotto dalla L. n. 251 del 2005. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Palesemente infondata deve ritenersi la prima doglianza, aspecificamente prospettata per non avere il ricorrente, autore egli stesso del ricorso, chiarito, ne' precisato, quale incidenza abbia in concreto esercitato la dedotta evenienza procedurale sull'effettività e pienezza delle garanzie riconnesse al suo diritto di difesa.
4. Per quel che attiene, inoltre, alle censure mosse nel secondo motivo di ricorso, tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
5. Entro tale prospettiva, invero, deve rilevarsi come, sulla base delle univoche emergenze probatorie offerte dall'esito dell'istruzione dibattimentale, i Giudici di merito abbiano ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando, segnatamente: a) che mentre l'agente AN stava per aprire le celle dove i detenuti dovevano fare rientro dall'ora d'aria, ed in particolare quella ove erano ristretti i detenuti MP e PO, costoro lo aggredirono alle spalle, afferrandolo per il collo ed immobilizzandolo, al fine di appropriarsi delle chiavi di un'altra cella (la n. 4); b) che, successivamente, un gruppo di detenuti fece ingresso nella cella n. 4 e portò a termine, con bastoni e mazze forniti da altri detenuti, una violenta aggressione in danno dei suoi occupanti (uno dei quali, proveniente dalla sezione "protetti", aveva effettuato delle chiamate in correità); c) che a seguito della violenza in tal modo subita, lo AN riportava una serie di lesioni attestate dalla documentazione medico-sanitaria in atti menzionata.
Le dichiarazioni rese dall'agente di Polizia penitenziaria sono state, con lineare ed esaustiva motivazione, ritenute credibili sulla base di una serie di criteri direttivi, specificamente evidenziati ed in concreto valutati dalla Corte di merito, che li ha singolarmente e globalmente apprezzati, ponendo in rilievo come egli, pur aggredito alle spalle, sia stato perfettamente in grado non solo di identificare l'imputato ed il suo complice, ma anche di precisare che i due, dopo averlo immobilizzato causandogli le lesioni certificate nella relativa documentazione (con una prognosi di sessanta giorni, seguita da altri trenta giorni), si appropriarono delle chiavi della vicina cella, i cui occupanti costituivano l'obiettivo della ulteriore, concertata, condotta delittuosa in quel frangente realizzata.
La violenta azione in danno dello AN venne dunque posta in essere con l'obiettivo di immobilizzarlo e di impossessarsi delle chiavi, onde evitare che egli potesse prontamente intervenire e compiere atti del suo ufficio finalizzati a sventare l'aggressione concertata in danno dei detenuti ristretti nella vicina cella. La Corte d'appello, dunque, ha fatto buon governo dei principii che regolano la materia in esame, sussistendo l'ipotesi di cui all'art. 336 c.p., allorquando, come avvenuto nel caso di specie, la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione (da ultimo, Sez. 6, n. 51030 del 05/12/2013, dep. 18/12/2013, Rv. 258505). È altresì noto, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di violenza a pubblico ufficiale, con la conseguenza che, se l'atto di violenza con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni non è fine a sè stesso, ma, come avvenuto nel caso di specie, è stato posto in essere allo scopo di costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato-mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale (cfr. Sez. 6, n. 1272 del 05/12/2003, dep. 20/01/2004, Rv. 229508).
6. Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese in punto di fatto dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, nonché sulla dosimetria del relativo trattamento sanzionatorio, prospettandone, tuttavia, un diverso ed alternativo apprezzamento, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
7. L'illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo, tuttavia, alla constatazione che i reati ascritti all'imputato sono oggi attinti da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161 c.p., (sette anni e sei mesi). I fatti integranti l'accusa sono stati commessi, come da imputazione, il 12 settembre 2004, con la conseguenza che il relativo termine massimo di prescrizione è spirato il 12 luglio 2012 (dovendosi tener conto di una sospensione di sessanta giorni per la partecipazione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali e di un ulteriore periodo di sospensione di sessanta giorni L. 24 luglio 2008, n. 125, ex artt. 2 bis e 1 ter). La descritta emergenza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all'obbligo di cui all'art. 129 c.p.p., comma primo, in carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale del ricorrente o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Evenienza da escludersi a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (in uno alla confermata sentenza di primo grado) questo Giudice di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129, comma secondo, c.p.p., rispetto alla causa estintiva prescrizionale (Sez. 4,
18.9.2008 n. 40799, Merlo, Rv. 241474; Sez. 6, 12.6.2008 n. 27944, Capuzzo, Rv. 240955).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014