Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5643
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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La legittimazione processuale, attiva e passiva, dell'institore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa costituisce un attributo connaturale della qualità del soggetto; ne consegue che, per la sua sussistenza, non occorre affatto un'espressa enunciazione nella procura, mentre occorre un'espressa esclusione per poterla negare.

Gli artt. 2086 e 2104 cod. civ. che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore vanno interpretati alla luce del generale principio secondo cui ciascuna parte contrattuale può pretendere e deve fornire soltanto le prestazioni previste nel contratto. Ne consegue che, da un lato, i superiori gerarchici non possono richiedere prestazioni che siano chiaramente escluse dal contratto medesimo e che, dall'altro, il lavoratore - che non voglia attendere l'esito del giudizio in sede sindacale o giudiziaria - ha diritto di rifiutare prestazioni di tale tipo, correndo il rischio, conseguente a tale comportamento, di essere successivamente ritenuto responsabile di inadempimento qualora venga eventualmente accertata la legittimità dell'ordine disatteso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5643
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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