Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2019, n. 9977
CASS
Sentenza 21 novembre 2019

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La violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2019, n. 9977
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9977
    Data del deposito : 21 novembre 2019

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