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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11287 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI TO OV nato a [...] il [...] MU OV nato a [...] il [...] RA SA nato a [...] il [...] DI LA IS nato a [...] il [...] LA TI BI nato a [...] il [...] RA NI' nato a [...] il [...] LO UL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, nei confronti di LO UL, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e per la inammissibilità nel resto;
per il rigetto dei ricorsi di LA TI BI E MU OV e per l'inammissibilità dei ricorsi di DI 1 N. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11287 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/02/2023 LA IS, DI TO OV, RA NI E RA SA;
uditi i difensori delle parti civili, che così hanno concluso: l'avvocato D'ANTONI VALERIO del foro di PALERMO - in difesa di LI ON KA PA, e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato FORELLO SA del foro di PALERMO in difesa di F.A.I. FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE IN PERSONA DEL L.R.P.T. e LS EP;
quale sostituto processuale dell'avvocato CARADONNA SA del foro di PALERMO in difesa di CH ROSARIO, CH ROMANO e COMITATO ADDIOPIZZO IN PERSONA DEL L.R.P.T; quale sostituto processuale dell'avvocato BARCELLONA ETTORE del foro di PALERMO in difesa di CENTRO STUDI E INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE ONLUS IN PERSONA DEL L.R.P.T. - si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese anche per gli avvocati oggi sostituiti. L'avvocato FELICIA D'AMICO del foro di Roma - in qualità di sostituto processuale dell'avv. GALASSO ALFREDO del foro di PALERMO, in difesa di ASS. NE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ILLEGALITÀ E LE MAFIE "ANTONIO CAPONNETTO" IN PERSONA DEL L.R.P.T. - chiede l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta;
uditi i difensori degli imputati ricorrenti, che così hanno concluso: l'avvocato SPECIALE DEBORA del foro di PALERMO, in difesa di DI TO OV, RA SA e LO UL, si riporta ai motivi;
l'avvocato DE LISI TOMMASO del foro di PALERMO, in difesa di DI LA IS, si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento: l'avvocato OS BI del foro di PALERMO, in difesa di LA TI BI, si riporta ai motivi;
l'avvocato RUSSO MASSIMILIANO del foro di PALERMO, in difesa di MU OV, si riporta ai motivi;
l'avvocato TRINCERI DOMENICO del foro di PALERMO, in difesa di RA NI', si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22 gennaio 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, ad esito del giudizio abbreviato, per quanto qui rileva, condannava alle pene ritenute di giustizia, previa applicazione della disciplina della continuazione fra i reati: - GI DI TO per i delitti ex artt. 416-bis, commi secondo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 1), 56-629 cod. pen. (capi 3 e 6), 512-bis cod. pen. (capo 10) e 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (capo 11); 2 - GI MU per i delitti ex artt. 416-bis, commi secondo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 1), 56-629 cod. pen. (capi 3 e 6), 629 cod. pen. (capo 13), 512-bis cod. pen. (capi 8, 9, 12, 14) e 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (capo 11); - TI DI LA per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2) e 512-bis cod. pen. (capo 7); - OR RA per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2), 56-629 cod. pen. (capi 3, 4, 6) e 512-bis cod. pen. (capo 14); - IO LA TI per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2) e 56-629 cod. pen. (capo 6); - LÒ RA per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2), 56-629 cod. pen. (capi 4, 6) e 512-bis cod. pen. (capo 14); - LI LO per il delitto ex artt. 56-629 cod. pen. (capo 4). La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 8 luglio 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto qui rileva, escludeva la circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., in relazione al reato associativo, e quella ex art. 416-bis.1 cod. pen. per i delitti di trasferimento fraudolento di valori contestati ai capi 7, 8, 9, 10, 12 e 14; conseguentemente rideterminava le pene inflitte dal G.u.p. a tutti gli imputati, fatta eccezione per LI LI, per il quale la sentenza di primo grado veniva integralmente confermata. 2. Hanno proposto ricorso i sette imputati soprindicati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso presentato dall'avv. Debora Speciale nell'interesse di GI Di OT è articolato in quattro motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per i reati fine. La sentenza impugnata ha riportato quella di primo grado senza confrontarsi con i rilievi difensivi, relativi anche alla inesistente figura del "coadiutore", non compresa fra i ruoli indicati nel secondo comma dell'art. 416 cod. pen., che Di OT non svolgeva, poiché egli non ricopriva alcuna carica formale riconoscibile all'interno di "cosa nostra", non sovrintendeva all'attività del sodalizio, non aveva potere decisionale sulle questioni rilevanti. 3 Dalle conversazioni intercettate, poi, non risulta che egli si occupasse del mantenimento dei detenuti e, in particolare, di quello di NZ Lo RO né che SO avesse contatti solo con lui. I collaboratori di giustizia, inoltre, hanno dichiarato di non conoscerlo. Non vi è prova neppure della partecipazione del ricorrente al sodalizio, certamente non desumibile dalle "conversazioni di dubbio gusto" intrattenute "con taluni soggetti controindicati". "Anche con riferimento ai reati fine, la motivazione appare generica, lacunosa e contraddittoria, atteso che nessuna ricostruzione critica è stata posta in essere dalla Corte territoriale, se non la mera riproduzione della motivazione resa dal Primo Giudicante". 3.2. Difetto o comunque genericità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte considerato tutti i criteri previsti dall'art. 62 -bis cod. pen. 3.3. Vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non avendo la Corte fornito una motivazione riguardante la posizione del ricorrente. 3.4. Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, avendo la sentenza applicato il più sfavorevole trattamento sanzionatorio, in relazione al disposto dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., come modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, quando i fatti contestati sono precedenti alla novella. 4. Anche il ricorso presentato dall'avv. Massimiliano Russo nell'interesse di GI SO è articolato in quattro motivi, con i quali si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a quattro diversi capi o punti. 4.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sono inattendibili e prive di riscontro (quelle di AT), connotate da una molteplicità di incongruenze (quelle di Macaluso) ovvero favorevoli a SO (quelle di TA, che ha riferito di non conoscere il ricorrente quale associato mafioso). Le intercettazioni non hanno alcuna valenza probatoria, non essendo stato provato il contenuto illecito delle conversazioni. 4.2. In relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.: essa non può essere affermata sulla base del fatto notorio per il quale le associazioni mafiose farebbero costantemente ricorso alle armi né in ragione degli accertamenti risultanti da precedenti sentenze riguardanti la famiglia mafiosa della Noce. 4 Nel caso specifico l'unico riferimento all'utilizzo di un'arma fu fatto in una conversazione relativa alla presunta tentata estorsione in danno di De SA e Lo TI e non fu ascoltato da SO, intervenuto solo successivamente. 4.3. In ordine all'affermazione di responsabilità per l'estorsione in danno di NE LI, contestata al capo 13). La persona offesa aveva un debito nei confronti di SO di 30.000 euro, avendo perso detta somma, affidatagli in custodia dall'imputato, la cui provenienza illecita non è stata dimostrata. LI non fu costretto a vendere la propria autovettura per saldare parzialmente il debito. Tuttalpiù la condotta di SO potrebbe configurare il reato previsto dall'art. 393 cod. pen. 4.4. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4 -bis, della legge n. 401 del 1989, contestato al capo 11). Sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Giustizia europea e della incerta interpretazione della norma interna, SO riteneva di operare correttamente in virtù del contratto stipulato con società di uno stato membro. 5. Il ricorso presentato dall'avv. Debora Speciale nell'interesse di OR OR è articolato in quattro motivi, gli ultimi tre dei quali (sul diniego delle attenuanti generiche, sull'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e sul calcolo della pena) sono sovrapponibili a quelli svolti nell'impugnazione proposta per GI Di OT. Nel primo motivo, riguardante la condanna per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e per i reati fine, la difesa, richiamati i medesimi principi di diritto esposti nell'altro indicato ricorso, ha sostenuto che la sentenza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi sia stata ritenuta la intraneità di OR OR al sodalizio criminoso che i giudici di merito avrebbero dovuto escludere valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito di non conoscerlo. "Anche con riferimento ai reati fine, la motivazione appare generica, lacunosa e contraddittoria, atteso che nessuna ricostruzione critica è stata posta in essere dalla Corte territoriale, se non la mera riproduzione della motivazione resa dal Primo Giudicante". 6. Il ricorso presentato dall'avv. Tommaso De Lisi nell'interesse di TI Di LA è articolato in tre motivi, con i quali si denunciano il vizio motivazionale della sentenza per illogicità (i primi due motivi) e contraddittorietà (il terzo) in relazione a tre diversi capi o punti della decisione. 5 6.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, motivata sull'erroneo convincimento che Di LA, cui non è stata contestata alcuna estorsione, riscuotesse il "pizzo" per conto di GI Di OT. I collaboratori di giustizia, poi, nulla hanno riferito sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, che non può essere sostenuta alla luce della sola condotta evidenziata nella sentenza impugnata: Di LA, infatti, si limitava ad accompagnare Di OT presso l'agenzia scommesse di via Branci, mantenendosi a distanza e non intervenendo nelle conversazioni fra lo stesso Di OT e altri soggetti ritenuti consociati. Inoltre, la vicenda relativa alla fornitura di caffè da parte dell'impresa del ricorrente al bar Ricotta riguarda solo il profilo della concorrenza. L'unico elemento astrattamente idoneo a configurare la fattispecie contestata è costituito dall'attività di collegamento fra Di OT e SO che tuttavia Di LA svolse in modo estemporaneo e non già quale "veicolatore abituale di notizie", cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel meno grave reato previsto dall'art. 378, secondo comma, cod. pen. 6.2. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 7), considerato che la sentenza non ha motivato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto, quanto alla provenienza illecita delle risorse utilizzate per l'acquisto del bene. 6.3. In relazione alla confisca della impresa individuale "Real Cafè", disposta "tenuto conto del contesto mafioso in cui operava l'impresa", dopo la esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Si può ritenere che la confisca sia stata disposta ai sensi dell'art. 12-sexies della legge 356 del 1992, ora trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen., ma ciò è avvenuto illegittimamente in assenza di una sentenza di condanna, poiché l'intestatario della impresa, DE DO TO SA NN, è stato assolto dal reato di concorso nel medesimo reato già dal primo giudice, con sentenza non impugnata, con la formula: "perché il fatto non costituisce reato", ostativa alla confisca. 7. Il ricorso presentato dall'avv. IO Cosentino nell'interesse di IO La TA è articolato in tre motivi. 7.1. Nullità del giudizio di primo grado e degli atti successivi per violazione di legge (artt. 441, comma 3, e 471, comma 1, cod. proc. pen., art. 6 CEDU), in relazione all'illegittimo rigetto della richiesta avanzata dagli imputati di celebrazione del giudizio abbreviato in pubblica udienza. 6 Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione, considerato che l'ordinanza di rigetto era stata impugnata unitamente alla sentenza con l'atto di appello, essendosi la nullità verificatasi durante il giudizio. L'eccezione era fondata in quanto l'istanza fu respinta dal G.u.p. al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 472 del codice di rito. 7.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. In sede di appello la difesa aveva sostenuto la debolezza del compendio probatorio a carico del ricorrente, costituito dalla mera frequentazione di un'agenzia di scommesse, dalla sua presenza in occasione della festa rionale e dal suo presunto coinvolgimento nell'episodio estorsivo in danno di De SA e Lo TI. Si era altresì evidenziato, quanto ai collaboratori di giustizia, che NC e AT avevano dichiarato di non conoscere La TA e che TA lo aveva descritto quale un delinquente comune dedito a reati contro il patrimonio. La Corte territoriale ha erroneamente sminuito le dichiarazioni dei collaboratori, che deponevano a favore della tesi difensiva, enfatizzando la presenza di una imponente mole di conversazioni intercettate, quando invece l'imputato è coinvolto in una unica intercettazione ambientale, oltre ad essere stato osservato dalla P.G. operante solo in due luoghi, ossia nella piazza del quartiere Noce in occasione della festa rionale e nel centro scommesse di via Branci. La sentenza impugnata non ha neppure dato risposta adeguata alla deduzione difensiva con la quale era stato denunciato "l'uso circolare dell'acquisizione probatoria": infatti, "da un lato la partecipazione al delitto confermerebbe l'intraneità del La TA al sodalizio e, nel contempo, il ruolo di associato giustificherebbe la partecipazione all'episodio estorsivo". 7.3. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione contestata al capo 6). La Corte non ha motivato in ordine alla particolarità della situazione segnalata con l'atto di appello: era quantomeno singolare che l'associazione mafiosa ponesse in essere una condotta estorsiva nei confronti di prestanomi ad essa contigui con riferimento a beni rientranti nella sua disponibilità, essendo più logico ritenere che la vicenda fosse connotata dal risentimento per comportamenti non corretti in ordine alla gestione di un bene comune. L'intervento del ricorrente, poi, avvenne in una fase iniziale e fu di brevissima durata, cosicché è ragionevole ipotizzare che nel caso di specie non vi sia stato il passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva: il primo incontro, di carattere esplorativo, fu volto ad accertare quali fossero le intenzioni dei 7 RA De SA e se gli stessi fossero disposti a superare i contrasti sulla gestione dell'agenzia. In detto incontro, poi, non vi furono minacce esplicite o atti di violenza, anche perché il colloquio avvenne con un personaggio del calibro di IE De SA, fratello di ER, "apparentemente contiguo alla cosca mafiosa". 8. Il ricorso presentato dall'avv. Domenico Trinceri nell'interesse di LÒ OR è articolato in quattro motivi, con i quali si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a quattro diversi capi. 8.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Sulla specifica posizione del ricorrente il contributo motivazionale della Corte di appello si risolve in sintetiche e asettiche enunciazioni di principio, con la valorizzazione di frammenti di isolate conversazioni poco chiare e dei due episodi estorsivi contestati ai capi 4) e 6) che tuttavia, al pari della intestazione fittizia di cui al capo 14), costituivano espressione non di una sua compenetrazione stabile nel tessuto organizzativo del presunto sodalizio bensì di una mera contiguità con un determinato ambiente, giustificata essenzialmente con il rapporto parentale con il genitore e con quello lavorativo con SO. La sentenza impugnata non ha considerato che LÒ OR è incensurato, che solo in una conversazione discute di argomenti di natura illecita, che i collaboratori di giustizia hanno dichiarato di non conoscerlo e che nella prospettazione accusatoria egli è il semplice prestanome di SO nella contestata intestazione fittizia di un panificio, circostanza questa ultima inconciliabile con la ritenuta intraneità associativa, non dimostrata comunque da chiare e univoche condotte illecite accertate in giudizio. Il tenore di isolate conversazioni intercettate non è sufficiente per attribuire all'imputato l'atipico ruolo di "segretario" di SO, con il quale egli aveva solo rapporti di natura amicale e lavorativa. Le azioni di "bassa manovalanza", quali le estorsioni contestate, laddove realmente verificatesi, ben potrebbero essere demandate anche a soggetti non partecipi del sodalizio mafioso. La motivazione sull'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. è manifestamente illogica, avendo valorizzato solo il fatto notorio della disponibilità di armi e fatto un generico riferimento presente in una conversazione intercettata, priva di riscontro processuale. 8.2. In relazione all'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione contestata al capo 6). 8 Vi è assoluta mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni svolte nell'atto di appello sulla insussistenza di detto reato. 8.3. In ordine all'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione contestata al capo 4). La sentenza non ha risposto ai rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello, che minavano la complessiva attendibilità della parte civile, con particolare riferimento al segmento modesto e marginale di accusa che investe il supposto coinvolgimento del ricorrente nel fatto contestato. Diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, dai servizi di osservazione e dalle registrazioni delle telecamere installate nel negozio di US SA non risultano affatto "le reiterate visite in negozio del OR". 8.4. In relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 512- bis cod. pen. ascritto al ricorrente al capo 14). La sentenza è del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico, contestata in sede di appello, non essendosi dimostrata la consapevolezza in capo a LÒ OR del presunto fine illecito perseguito da GI SO. 9. Il ricorso presentato dall'avv. Debora Speciale nell'interesse di LI SA è articolato in tre motivi. 9.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di US SA, contestato al capo 4). La Corte territoriale si è limitata a riportare le dichiarazioni della persona offesa senza effettuare alcun vaglio sulla loro attendibilità; esse risultano contraddittorie e poco genuine e provengono da un soggetto che non ha "un passato trasparente [e] sereno", avendo anche instaurato procedimenti contro parenti e un vicino di casa. 9.2. Vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, rimasta indimostrata, anche perché il ricorrente non era neppure a conoscenza che altri avessero avanzato richieste estorsive nei confronti della persona offesa. 9.3. Vizio motivazionale in relazione alla violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. avendo il primo giudice applicato l'aumento di pena in presenza di due aggravanti a effetto speciale, essendo stata ritenuta anche quella prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 2. Ricorso di GI Di OT. Va preliminarmente osservato che senza alcun fondamento la difesa ha asserito che la sentenza impugnata avrebbe pedissequamente riportato il contenuto di quella del primo giudice: dalla stessa struttura della motivazione risulta che la Corte di appello, dopo avere sintetizzato le argomentazioni svolte dal G.u.p. (pagg. 5-12), ha dato ampio spazio ai motivi di gravame (pagg. 12- 28), esaminati analiticamente a partire da quello inerente a un profilo processuale (pagg. 29-30), ha valutato questioni comuni a tutti gli appellanti (pagg. 30-44) e ha poi trattato ampiamente il tema della sussistenza dell'associazione mafiosa e del ruolo svolto in essa da alcuni imputati (pagg. 45- 83) nonché quello della responsabilità per i reati fine (pagg. 85-108), per poi concludere con il profilo del trattamento sanzionatorio (pagg. 108-112). La presenza di una forte e significativa autonoma valutazione da parte del giudice di appello è confermata dalla parziale riforma della sentenza di primo grado, con la esclusione della circostanza aggravante ex artt. 416-bis, comma sesto, cod. pen., in relazione al reato associativo, e di quella ex art. 416-bis.1 cod. pen. per vari reati satellite. 2.1. Avuto particolare riguardo al profilo della responsabilità per il ruolo direttivo svolto all'interno del sodalizio mafioso, va evidenziato che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente come la Corte territoriale abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello, con una motivazione solo in minima parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - emerge che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248; da ultimo v. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). Peraltro, va ricordato che, secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi 10 nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, non mass. sul punto). Per contro, il ricorso contrasta con il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo il quale contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco;
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373). Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Il ricorso, infatti, riportata una serie di massime di sentenze, peraltro risalenti nel tempo e di molto anteriori alla sentenza Modaffari delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889), nella sostanza ha omesso di confrontarsi effettivamente con le ampie argomentazioni della Corte, riguardanti anche la specifica posizione di GI Di OT (pagg. 67-70), avuto riguardo al suo ruolo direttivo nel sodalizio, quale "soggetto coinvestito di poteri decisionali e risolutivi della generalità delle dinamiche e problematiche della famiglia", desunto da ben otto precisi rilievi fattuali. Va in proposito ribadito che "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, ma anche colui che abbia incarichi direttivi 11 e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 267464; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915). La difesa ha contestato in modo assertivo e generico la motivazione della sentenza anche in ordine a tale ultimo aspetto, peraltro erroneamente ritenendo che la condotta del promotore o capo costituisca circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima e non già figura autonoma di reato, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268679; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264631; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304). Nel contempo il ricorrente, censurando sia pure genericamente l'analisi della sentenza in ordine alle conversazioni intercettate, ha obliterato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, non mass. sul punto), circostanze non ravvisabili - e invero neppure dedotte - nel caso in esame, considerato anche che la sentenza impugnata ha evidenziato plurimi elementi (pagg. 49-50) sulla base dei quali si è concluso che "al contenuto delle comunicazioni intercettate debba riconoscersi sicuramente crisma di assoluta affidabilità". E' pacifico anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e 12 concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 3, n. 11313 del 17/02/2022, Ortolani, non mass.). In ordine ai reati fine, a fronte di articolate argomentazioni, la censura è talmente generica ("con riferimento ai reati fine, la motivazione appare generica, lacunosa e contraddittoria, atteso che nessuna ricostruzione critica è stata posta in essere dalla Corte territoriale, se non la mera riproduzione della motivazione resa dal Primo Giudicante") da non consentirne neppure lo scrutinio. 2.2. Assai generica è anche la doglianza relativa al diniego delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza ha specificamente indicato (pagg. 109-110) le ragioni che precludono il riconoscimento di dette attenuanti, che non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694 nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044). 2.3. Generico e manifestamente infondato è il motivo riguardante il riconoscimento del carattere armato dell'associazione. La Corte di appello, in primo luogo, ha richiamato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi. Pertanto, poiché in relazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, quali cosa nostra, la 'ndrangheta e la camorra, la stabile dotazione di armi è fatto notorio non ignorabile, l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, è configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677). Inoltre, stante 13 la natura oggettiva della circostanza, è sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini del sodalizio perché detta aggravante sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero lo ignori per colpa, in ragione del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. (v., ad es., Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254; di recente cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, non mass. sul punto). La sentenza, poi, così come il primo giudice, ha rimarcato la presenza di specifici elementi fattuali "che dimostrano, in relazione all'operatività concreta dei componenti della famiglia mafiosa della Noce, l'esistenza di armi non dei singoli imputati, ma dell'intero gruppo organizzato e la consapevolezza dei singoli associati in relazione alla detenzione di strumenti di offesa da parte del sodalizio". 2.4. Generico e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo con il quale la difesa ha lamentato che sarebbe stato applicato, in relazione alla suddetta circostanza aggravante, il più sfavorevole trattamento sanzionatorio, successivo alla modifica dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. operata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69. Nel caso di specie si è in presenza di una contestazione "aperta" ("dal mese di dicembre 2014 e fino alla data odierna"), cosicché il momento consumativo della condotta associativa coincide con quello della pronuncia di primo grado (di recente v. Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). La sentenza, comunque, ha specificamente motivato in ordine alla operatività del sodalizio anche in epoca successiva al 15 giugno 2015, evidenziando dati di fatto (pag. 39) con i quali il ricorso non si è affatto confrontato. 3. Ricorso di GI SO. Anche questa impugnazione è caratterizzata, in primo luogo, da estrema genericità. 3.1. In ordine alla prova "dell'incontrastato primato esercitato dal SO" nel sodalizio mafioso, la sentenza impugnata ha evidenziato numerosi risultati probatori (a pagg. 53-57, in particolare), nella sostanza obliterati dal ricorrente, avuto particolare riguardo al contenuto di molte conversazioni intercettate, "di chiarissima lettura e dal significato oggettivamente non travisabile", sulle quali già l'appello dello stesso imputato era "del tutto silente". Nella sentenza non è ravvisabile alcun vizio motivazionale, peraltro denunciato cumulativamente dalla difesa, in contrasto con il principio ribadito di 14 recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 3.2. Privo di fondamento è il motivo riguardante la contestata sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in quanto trascura la natura oggettiva della circostanza e l'applicabilità del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., alla luce dei principi richiamati sul tema trattando del ricorso precedente (sub § 2.3.). 3.3. E' manifestamente infondato anche il motivo inerente all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione consumata in danno di NE LI, con il quale, in modo perplesso, la difesa ha sostenuto che "non può escludersi che la pretesa creditoria del SO nei confronti del LI fosse giudizialmente azionabile per vie giudiziali". La Corte territoriale ha logicamente escluso che, pur a fronte di un presunto credito di SO nei confronti di LI, l'imputato avrebbe mai potuto convenire in giudizio la persona offesa per ottenere che lo stesso vendesse la propria autovettura per ripianare parte del debito. Hanno di recente osservato le Sezioni Unite che nella estorsione «l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3.4. E' privo di fondamento anche l'ultimo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4- bis, della legge n. 401 del 1989, contestato al capo 11). La Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto rilevanti nella materia di cui si tratta, affermati anche in varie sentenze emesse dalla Corte di Giustizia europea, svolgendo puntuali argomentazioni (pagg. 101-108) del tutto ignorate dalla difesa. Va altresì precisato - in ordine al rilievo sulla buona fede di SO, il quale, alla luce di alcune pronunce della suddetta Corte e della "incerta interpretazione della norma interna", avrebbe ritenuto di "operare correttamente in virtù del regolare contratto stipulato con la società di uno stato membro - che l'overrulíng non consentito, perché non prevedibile per l'imputato, è ravvisabile nei soli casi 15 di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre debba essere esclusa qualora la soluzione offerta, come nel caso di specie, si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, che di per sé rende l'esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non accolto dall'indirizzo maggioritario (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rossi, Rv. 278864; Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, Galvanetti, Rv. 275623; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406). 4. Ricorso di OR OR. L'impugnazione è stata proposta dal medesimo difensore di GI Di OT e gli ultimi tre motivi sono sovrapponibili a quelli esposti in detto ricorso. Si tratta di motivi generici e manifestamente infondati, come in precedenza osservato (sub § 2.2., 2.3. e 2.4). Del tutto generico è anche il primo motivo, riguardante la condanna per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, con il quale si sono perlopiù riportate massime di sentenze di legittimità, peraltro precedenti alla sentenza Modaffari. La difesa non si è confrontata con le puntuali argomentazioni della decisione impugnata, riguardanti anche la specifica posizione di OR OR (pagg. 71-72), avuto riguardo al suo stretto rapporto con i vertici della cosca, desunto da molteplici conversazioni intercettate e confermato dal ruolo di primo piano svolto in occasione della tentata estorsione in danno del commerciante US SA, che - ha rimarcato la Corte - fu "più volte avvicinato ed intimidito con atti concreti [...] ed espressioni chiaramente allusive della provenienza mafiosa della messa a posto". Il ricorrente, poi, è stato condannato anche per l'estorsione consumata in danno di Davide Mariano, per un'altra estorsione tentata nei confronti di ER De SA e AN Lo TI nonché per un delitto di trasferimento fraudolento di valori. Così come per il ricorso presentato nell'interesse di GI Di OT, la censura riguardante l'affermazione di responsabilità per i reati fine (identica), sopra integralmente riportata, è talmente generica da non consentirne neppure lo scrutinio. 5. Ricorso di TI Di LA. I motivi proposti in questo ricorso sono tutti manifestamente infondati. 16 5.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e alla impossibilità di riqualificare il fatto nel delitto di favoreggiamento personale, la motivazione della sentenza (pagg. 80-84) è tutt'altro che illogica, come invece sostenuto dalla difesa. Alla luce di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, la Corte di appello, aderendo anche alle valutazioni del primo giudice, ha ritenuto dimostrate l'attività di esattore del "pizzo" svolta da Di LA agli ordini di GI Di OT, la sua abituale frequentazione con lo stesso Di OT e con altri esponenti della cosca, la funzione di collegamento fra SO e Di OT esercitata dal ricorrente, la protezione ricevuta dai vertici del sodalizio nell'ambito del contenzioso insorto in ordine alla fornitura di caffè da parte della sua impresa al bar Ricotta, le insistenti richieste di denaro anche a soggetti diversi da due presunti debitori. La Corte territoriale ha esaminato e disatteso le doglianze proposte con i motivi di gravame, ricordando anche, in risposta ad una deduzione difensiva, che ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, la commissione di reati-fine non è essenziale (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826). La sentenza, poi, sulla base della incensurabile ricostruzione in fatto del ruolo svolto da Di LA, ha espressamente escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen., facendo corretta applicazione del principio secondo il quale il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, quale che questi sia, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374; Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv. 256987; Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008, Pillari, Rv. 241701; da ultimo v. Sez. 1, n. 28567 del 07/04/2022, Montepiccolo, non mass. sul punto). 5.2. Senza alcun fondamento il ricorrente ha censurato la motivazione dei giudici di merito là dove si è affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto. 17 Proprio decidendo sul ricorso presentato in sede cautelare da TI Di LA, questa Corte ha ribadito il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio della incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019, Di LA, Rv. 276669; in senso esattamente conforme v., ad es., Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere Rv. 257364; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, non mass. sul punto). 5.3. E' manifestamente infondato anche il motivo in tema di confisca, con il quale si è evidenziato che l'intestatario della impresa è stato assolto dal reato di trasferimento fraudolento di valori per difetto dell'elemento soggettivo. La difesa, a sostegno della propria tesi, ha richiamato il principio affermato in una recente pronuncia di questa Corte, secondo la quale l'assoluzione dal delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen., con la formula: perché il fatto non costituisce reato, osta alla confisca dei beni disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463). Il ricorrente ha omesso di considerare che detta sentenza si riferisce alla ipotesi in cui sia assolto l'interposto, ossia il vero titolare del bene che lo ha intestato ad altri per sfuggire a provvedimenti ablatori delle misure di prevenzione, e non già - come nel caso di specie - quando l'assoluzione, sotto il profilo soggettivo, ha riguardato il soggetto interponente. Vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al coefficiente psicologico richiesto affinché anche il soggetto interposto possa essere ritenuto concorrente nel reato: secondo alcune pronunce il delitto previsto dall'art. 512- bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale (cfr., ad es., Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437; Sez. 6, n. 34667 del 07/05/2016, Arduino, Rv. 267705); secondo un diverso e prevalente orientamento, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (da ultimo v. Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass. nonché Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio Sabatino, Rv. 282202). 18 Il contrasto, tuttavia, non rileva, in quanto è incontroverso il principio, affermato già in una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), secondo il quale la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro. Pertanto, l'accertamento della colpevolezza di TI Di LA per il delitto ex art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 7), neppure contestata con il ricorso in esame, legittima la disposta confisca della impresa individuale "Real Cafè", ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., risultando irrilevante a questi fini l'assoluzione del soggetto interposto per difetto dell'elemento psicologico del reato. 6. Ricorso di IO La TA. I motivi proposti in questo ricorso sono manifestamente infondati e, in parte, non consentiti. 6.1. In ordine alla questione in rito la Corte ha espresso una corretta motivazione, rilevando la natura della nullità verificatasi nel giudizio abbreviato e la conseguente tardività della eccezione proposta. Quanto al primo profilo, il ricorrente non contesta che nel rito abbreviato la nullità derivante dall'illegittimo diniego della richiesta di trattazione in pubblica udienza del giudizio integra un'ipotesi di nullità relativa, e non assoluta o a regime intermedio, atteso che il regime di pubblicità opera a richiesta dell'imputato (Sez. 1, n. 27231 del 04/03/2015, Moretti, Rv. 264038). La difesa, invece, sostiene che la nullità sarebbe stata tempestivamente eccepita con l'atto di appello. Si tratta di una deduzione priva di fondamento, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 182, comma 2 (prima parte), del codice di rito, secondo il quale «[q]uando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo», termine stabilito a pena di decadenza, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza del 19 luglio 2019, allegato al ricorso, risulta che il G.u.p., con ordinanza, rigettò la richiesta di celebrazione del giudizio a porte aperte e che subito dopo iniziò la discussione (pag. 5 delle trascrizioni). La nullità, dunque, si verificò nel momento in cui il giudice pronunciò l'ordinanza di rigetto della richiesta e, a quel punto, il difensore presente avrebbe dovuta eccepirla «immediatamente dopo» e non già soltanto con l'atto di appello. 19 6.2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo la motivazione della sentenza non si presta ad alcune delle censure svolte nel ricorso. I giudici di merito hanno richiamato una numerosa serie di elementi probatori, puntualmente evidenziati (pagg. 77-81), fra i quali assumono particolare rilievo la partecipazione dell'imputato alla tentata estorsione in danno di De SA e Lo TI (dimostrativa della sua consapevolezza "degli interessi economici della cosca nonché sinergica e solidale condivisione delle azioni da intraprendere a tutela degli interessi comuni", resa evidente da frasi pronunciate dopo l'azione intimidatoria) e soprattutto la sua presenza in reiterati incontri con diversi esponenti della cosca, anche posizionati ai vertici assoluti (GI Musco e altri ancora), al di fuori dell'agenzia di scommesse di via Branci. La difesa ha lamentato che "la Corte palermitana ha letto a senso unico il dato probatorio, tra l'altro parzialmente travisandolo", proponendo inammissibili deduzioni di merito, in contrasto con i limiti del sindacato della Corte di legittimità, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, SO, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alteri°, non mass. sul punto). E' inammissibile, dunque, la doglianza circa il parziale travisamento della prova, con la quale, invero, si è denunciata una erronea valutazione e interpretazione delle risultanze probatorie. 6.3. Anche in ordine alla tentata estorsione in danno di ER De SA e AN Lo TI, la difesa propone una inammissibile versione alternativa, disattesa dalla Corte (pag. 78), che ha poi compiutamente ricostruito la vicenda anche trattando della posizione di GI Di OT (pagg. 67-68), escludendo radicalmente che l'azione posta in essere dai "componenti del 'commando' (composto da OR LÒ, OR OR, La TA e EN, come riscontrato anche dai fotogrammi in atti)", incaricati della "spedizione punitiva" da SO e Di OT, fosse "esclusivamente esplorativa", come nuovamente opinato dal ricorrente. Non si trattò - secondo i giudici di merito - di un mero atto preparatorio. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma 20 anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., ad es., Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589; di recente v. Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, non mass. sul punto nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 42326 del 04/10/2022, Scibilia, non mass.). 7. Ricorso di LÒ OR. I motivi proposti in questo ricorso sono non consentiti, generici o manifestamente. 7.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo la motivazione della sentenza offre una serie di argomentazioni coerenti con quelle del primo giudice, rispetto alle quali il ricorso sconta il medesimo limite della precedente impugnazione (v. sub § 6.2.), proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie e svalutando la rilevanza delle varie circostanze dimostrative della partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso, specificamente indicate dalla Corte territoriale (pagg. 72-75), compresa quella del concorso nei due rilevanti episodi estorsivi, in relazione ai quali - come ora si dirà - i motivi di ricorso non possono essere accolti. A questo proposito va ribadito che, se per un verso ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, la commissione di reati-fine non è essenziale, per altro verso è legittimo valorizzare proprio la realizzazione di detti reati, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Di Sarli, Rv. 254233; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.). E' priva di fondamento la doglianza riguardante il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto - come già visto esaminando il ricorso di GI Di OT (v. sub § 2.3.) - la sentenza non si è limitata, diversamente da quanto opinato dalla difesa, a richiamare il fatto notorio del carattere armato dell'associazione "cosa nostra". 21 7.2. Del tutto generico, invece, è il motivo riguardante la condanna per la tentata estorsione in danno di ER De SA e AN Lo TI, contestata al capo 6). La difesa si è limitata a trascrivere l'appello sul punto, lamentando soltanto l'assoluta mancanza di motivazione rispetto alle doglianze espresse in detto atto. Si è già visto (sub § 6.3.) che la Corte di appello ha descritto la vicenda con valutazioni incensurabili. La ricostruzione in punto di fatto esclude che la richiesta estorsiva così come effettuata (estromissione di Lo TI dalla società ovvero immediata restituzione della somma di 20.000,00 euro, corrispondente alla quota intestata fittiziamente al Lo TI, di cui Di OT era l'effettivo titolare) fosse azionabile giuridicamente, cosicché risultava priva di fondamento la richiesta della difesa di riqualificare il fatto nel reato previsto dagli artt. 56 e 393 cod. pen.; Secondo il diritto vivente, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. è configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). Va poi ribadito che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannnni, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). 7.3. Anche nel terzo motivo, relativo alla condanna per la tentata estorsione in danno di US SA, contestata al capo 4), è in larga parte riportato il motivo di gravame sul punto. I giudici di merito hanno richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un 22 rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Va ribadito in proposito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie. Travisando il contenuto della sentenza impugnata, la difesa, peraltro in modo assertivo, ha sostenuto che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, dai servizi di osservazione e dalle registrazioni delle telecamere installate nel negozio di US SA non risultano "le reiterate visite in negozio del OR", essendo chiaro che il giudice di appello intendesse riferirsi non già a LÒ OR bensì al padre OR. Trattando specificamente della posizione di LÒ OR (pag. 85), la sentenza ha ricordato che il giovane accompagnò il padre I'll luglio 2014 quando questi rivolse alla vittima un chiaro avvertimento di stampo mafioso e che, dal mese successivo, egli in più occasioni si avvicinò all'autovettura di SA con atteggiamenti minacciosi. Sulla base della incensurabile ricostruzione in fatto della vicenda, la Corte di appello, disattendendo il motivo di gravame sul punto (pag. 88), ha fatto corretta applicazione del diritto vivente in tema di concorso di persone nel reato: la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso non presuppone necessariamente un previo concerto o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui o la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente, per contro, che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto;
carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (v., ad es., Sez. U, n. 31 del 23 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). In particolare, avuto proprio riguardo al resto di estorsione, si è affermato che anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2012, Aloia, Rv. 257979; Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 257979; Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Bash Hysa, Rv. 241871; da ultimo v. Sez. 2, n. 48537 del 21/10/2022, Pavan, non mass.). 7.4. Non ha fondamento neppure il motivo inerente all'affermazione di responsabilità per il delitto ex art. 512-bis cod. pen., reato di pericolo astratto configurabile quando l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (v., ad es., Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandatari, Rv. 266661 nonché, più di recente, Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, non mass. sul punto). Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, inoltre, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. Detti principi hanno riflessi anche in ordine alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 nonché Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286), connotato dallo "scopo elusivo" che «prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 24 261980; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri;
da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, AG OC, non mass. sul punto). Inoltre, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, Annbrosio, non mass.). La difesa ha censurato la sentenza impugnata contestando essenzialmente la omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico in capo a LÒ OR. Tuttavia, riprendendo un tema al quale in precedenza si è fatto cenno (sub § 5.3.), ritiene il Collegio, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio Sabatino, Rv. 282202; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954), che debba rispondere a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. Il principio risulta coerente con quello più generale statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo». Nello stesso senso si sono successivamente pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904). 8. Ricorso di LI SA. I motivi proposti sono manifestamente infondati o generici. 8.1. Sull'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione in danno di US SA, si è detto in precedenza (sub § 7.3.) della incensurabilità 25 della motivazione della sentenza impugnata sulla credibilità della persona offesa e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, non inficiata dal silenzio inizialmente serbato sul coinvolgimento di SA per le ragioni logicamente evidenziate dalla Corte territoriale (pag. 87). 8.2. Generico, così come già lo era nell'atto di appello, è il motivo inerente alla circostanza aggravante del metodo mafioso, la cui natura oggettiva è pacifica, considerato che essa si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto). I giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui detta aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini;
Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De AO, Rv. 257065; da ultimo v. Sez. 2, n. 45582 del 24/11/2022, Catarisano, non mass.). La Corte di appello, in particolare, ha ben spiegato che SA era pienamente consapevole del ruolo svolto in favore del clan mafioso, nonostante inizialmente si fosse proposto come "mediatore" (pag. 89). 8.3. La difesa ha poi contestato la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., stante l'aumento di pena apportato per la ricorrenza di due aggravanti a effetto speciale (quella ex art. 416-bis.1 cod. pen. e quella prevista dall'art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.). Trattasi di deduzione del tutto infondata. La Corte di appello, infatti, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado quanto alla posizione di LI SA, per il quale il G.u.p. ha determinato la pena apportando solo l'aumento minimo di un terzo per la circostanza aggravante del metodo mafioso, prima della riduzione per il rito, senza considerare in alcun modo l'altra circostanza aggravante (pag. 558 della sentenza di primo grado). 9. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 26
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché, in solido, alle spese sostenute dalle parti civili "Centro studi e iniziative culturali IO La OR onlus in persona del I.r.p.t."; "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo in persona del I.r.p.t."; Ass.ne nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie "Antonio Caponnetto" in persona del I.r.p.t.; Comitato addiopizzo in persona del I.r.p.t.; "F.A.I. Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane in persona del I.r.p.t." che liquida per ciascuna di esse in euro 3686,00 oltre accessori legge;
condanna, inoltre, OR OR, OR LÒ e SA LI, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili OL ON IN AO e SA US che liquida per ciascuna di esse in euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 3 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, nei confronti di LO UL, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e per la inammissibilità nel resto;
per il rigetto dei ricorsi di LA TI BI E MU OV e per l'inammissibilità dei ricorsi di DI 1 N. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11287 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/02/2023 LA IS, DI TO OV, RA NI E RA SA;
uditi i difensori delle parti civili, che così hanno concluso: l'avvocato D'ANTONI VALERIO del foro di PALERMO - in difesa di LI ON KA PA, e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato FORELLO SA del foro di PALERMO in difesa di F.A.I. FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE IN PERSONA DEL L.R.P.T. e LS EP;
quale sostituto processuale dell'avvocato CARADONNA SA del foro di PALERMO in difesa di CH ROSARIO, CH ROMANO e COMITATO ADDIOPIZZO IN PERSONA DEL L.R.P.T; quale sostituto processuale dell'avvocato BARCELLONA ETTORE del foro di PALERMO in difesa di CENTRO STUDI E INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE ONLUS IN PERSONA DEL L.R.P.T. - si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese anche per gli avvocati oggi sostituiti. L'avvocato FELICIA D'AMICO del foro di Roma - in qualità di sostituto processuale dell'avv. GALASSO ALFREDO del foro di PALERMO, in difesa di ASS. NE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ILLEGALITÀ E LE MAFIE "ANTONIO CAPONNETTO" IN PERSONA DEL L.R.P.T. - chiede l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta;
uditi i difensori degli imputati ricorrenti, che così hanno concluso: l'avvocato SPECIALE DEBORA del foro di PALERMO, in difesa di DI TO OV, RA SA e LO UL, si riporta ai motivi;
l'avvocato DE LISI TOMMASO del foro di PALERMO, in difesa di DI LA IS, si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento: l'avvocato OS BI del foro di PALERMO, in difesa di LA TI BI, si riporta ai motivi;
l'avvocato RUSSO MASSIMILIANO del foro di PALERMO, in difesa di MU OV, si riporta ai motivi;
l'avvocato TRINCERI DOMENICO del foro di PALERMO, in difesa di RA NI', si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22 gennaio 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, ad esito del giudizio abbreviato, per quanto qui rileva, condannava alle pene ritenute di giustizia, previa applicazione della disciplina della continuazione fra i reati: - GI DI TO per i delitti ex artt. 416-bis, commi secondo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 1), 56-629 cod. pen. (capi 3 e 6), 512-bis cod. pen. (capo 10) e 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (capo 11); 2 - GI MU per i delitti ex artt. 416-bis, commi secondo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 1), 56-629 cod. pen. (capi 3 e 6), 629 cod. pen. (capo 13), 512-bis cod. pen. (capi 8, 9, 12, 14) e 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (capo 11); - TI DI LA per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2) e 512-bis cod. pen. (capo 7); - OR RA per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2), 56-629 cod. pen. (capi 3, 4, 6) e 512-bis cod. pen. (capo 14); - IO LA TI per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2) e 56-629 cod. pen. (capo 6); - LÒ RA per i delitti ex artt. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. (capo 2), 56-629 cod. pen. (capi 4, 6) e 512-bis cod. pen. (capo 14); - LI LO per il delitto ex artt. 56-629 cod. pen. (capo 4). La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 8 luglio 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto qui rileva, escludeva la circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., in relazione al reato associativo, e quella ex art. 416-bis.1 cod. pen. per i delitti di trasferimento fraudolento di valori contestati ai capi 7, 8, 9, 10, 12 e 14; conseguentemente rideterminava le pene inflitte dal G.u.p. a tutti gli imputati, fatta eccezione per LI LI, per il quale la sentenza di primo grado veniva integralmente confermata. 2. Hanno proposto ricorso i sette imputati soprindicati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso presentato dall'avv. Debora Speciale nell'interesse di GI Di OT è articolato in quattro motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per i reati fine. La sentenza impugnata ha riportato quella di primo grado senza confrontarsi con i rilievi difensivi, relativi anche alla inesistente figura del "coadiutore", non compresa fra i ruoli indicati nel secondo comma dell'art. 416 cod. pen., che Di OT non svolgeva, poiché egli non ricopriva alcuna carica formale riconoscibile all'interno di "cosa nostra", non sovrintendeva all'attività del sodalizio, non aveva potere decisionale sulle questioni rilevanti. 3 Dalle conversazioni intercettate, poi, non risulta che egli si occupasse del mantenimento dei detenuti e, in particolare, di quello di NZ Lo RO né che SO avesse contatti solo con lui. I collaboratori di giustizia, inoltre, hanno dichiarato di non conoscerlo. Non vi è prova neppure della partecipazione del ricorrente al sodalizio, certamente non desumibile dalle "conversazioni di dubbio gusto" intrattenute "con taluni soggetti controindicati". "Anche con riferimento ai reati fine, la motivazione appare generica, lacunosa e contraddittoria, atteso che nessuna ricostruzione critica è stata posta in essere dalla Corte territoriale, se non la mera riproduzione della motivazione resa dal Primo Giudicante". 3.2. Difetto o comunque genericità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte considerato tutti i criteri previsti dall'art. 62 -bis cod. pen. 3.3. Vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non avendo la Corte fornito una motivazione riguardante la posizione del ricorrente. 3.4. Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, avendo la sentenza applicato il più sfavorevole trattamento sanzionatorio, in relazione al disposto dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., come modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, quando i fatti contestati sono precedenti alla novella. 4. Anche il ricorso presentato dall'avv. Massimiliano Russo nell'interesse di GI SO è articolato in quattro motivi, con i quali si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a quattro diversi capi o punti. 4.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sono inattendibili e prive di riscontro (quelle di AT), connotate da una molteplicità di incongruenze (quelle di Macaluso) ovvero favorevoli a SO (quelle di TA, che ha riferito di non conoscere il ricorrente quale associato mafioso). Le intercettazioni non hanno alcuna valenza probatoria, non essendo stato provato il contenuto illecito delle conversazioni. 4.2. In relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.: essa non può essere affermata sulla base del fatto notorio per il quale le associazioni mafiose farebbero costantemente ricorso alle armi né in ragione degli accertamenti risultanti da precedenti sentenze riguardanti la famiglia mafiosa della Noce. 4 Nel caso specifico l'unico riferimento all'utilizzo di un'arma fu fatto in una conversazione relativa alla presunta tentata estorsione in danno di De SA e Lo TI e non fu ascoltato da SO, intervenuto solo successivamente. 4.3. In ordine all'affermazione di responsabilità per l'estorsione in danno di NE LI, contestata al capo 13). La persona offesa aveva un debito nei confronti di SO di 30.000 euro, avendo perso detta somma, affidatagli in custodia dall'imputato, la cui provenienza illecita non è stata dimostrata. LI non fu costretto a vendere la propria autovettura per saldare parzialmente il debito. Tuttalpiù la condotta di SO potrebbe configurare il reato previsto dall'art. 393 cod. pen. 4.4. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4 -bis, della legge n. 401 del 1989, contestato al capo 11). Sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Giustizia europea e della incerta interpretazione della norma interna, SO riteneva di operare correttamente in virtù del contratto stipulato con società di uno stato membro. 5. Il ricorso presentato dall'avv. Debora Speciale nell'interesse di OR OR è articolato in quattro motivi, gli ultimi tre dei quali (sul diniego delle attenuanti generiche, sull'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e sul calcolo della pena) sono sovrapponibili a quelli svolti nell'impugnazione proposta per GI Di OT. Nel primo motivo, riguardante la condanna per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e per i reati fine, la difesa, richiamati i medesimi principi di diritto esposti nell'altro indicato ricorso, ha sostenuto che la sentenza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi sia stata ritenuta la intraneità di OR OR al sodalizio criminoso che i giudici di merito avrebbero dovuto escludere valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito di non conoscerlo. "Anche con riferimento ai reati fine, la motivazione appare generica, lacunosa e contraddittoria, atteso che nessuna ricostruzione critica è stata posta in essere dalla Corte territoriale, se non la mera riproduzione della motivazione resa dal Primo Giudicante". 6. Il ricorso presentato dall'avv. Tommaso De Lisi nell'interesse di TI Di LA è articolato in tre motivi, con i quali si denunciano il vizio motivazionale della sentenza per illogicità (i primi due motivi) e contraddittorietà (il terzo) in relazione a tre diversi capi o punti della decisione. 5 6.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, motivata sull'erroneo convincimento che Di LA, cui non è stata contestata alcuna estorsione, riscuotesse il "pizzo" per conto di GI Di OT. I collaboratori di giustizia, poi, nulla hanno riferito sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, che non può essere sostenuta alla luce della sola condotta evidenziata nella sentenza impugnata: Di LA, infatti, si limitava ad accompagnare Di OT presso l'agenzia scommesse di via Branci, mantenendosi a distanza e non intervenendo nelle conversazioni fra lo stesso Di OT e altri soggetti ritenuti consociati. Inoltre, la vicenda relativa alla fornitura di caffè da parte dell'impresa del ricorrente al bar Ricotta riguarda solo il profilo della concorrenza. L'unico elemento astrattamente idoneo a configurare la fattispecie contestata è costituito dall'attività di collegamento fra Di OT e SO che tuttavia Di LA svolse in modo estemporaneo e non già quale "veicolatore abituale di notizie", cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel meno grave reato previsto dall'art. 378, secondo comma, cod. pen. 6.2. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 7), considerato che la sentenza non ha motivato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto, quanto alla provenienza illecita delle risorse utilizzate per l'acquisto del bene. 6.3. In relazione alla confisca della impresa individuale "Real Cafè", disposta "tenuto conto del contesto mafioso in cui operava l'impresa", dopo la esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Si può ritenere che la confisca sia stata disposta ai sensi dell'art. 12-sexies della legge 356 del 1992, ora trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen., ma ciò è avvenuto illegittimamente in assenza di una sentenza di condanna, poiché l'intestatario della impresa, DE DO TO SA NN, è stato assolto dal reato di concorso nel medesimo reato già dal primo giudice, con sentenza non impugnata, con la formula: "perché il fatto non costituisce reato", ostativa alla confisca. 7. Il ricorso presentato dall'avv. IO Cosentino nell'interesse di IO La TA è articolato in tre motivi. 7.1. Nullità del giudizio di primo grado e degli atti successivi per violazione di legge (artt. 441, comma 3, e 471, comma 1, cod. proc. pen., art. 6 CEDU), in relazione all'illegittimo rigetto della richiesta avanzata dagli imputati di celebrazione del giudizio abbreviato in pubblica udienza. 6 Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione, considerato che l'ordinanza di rigetto era stata impugnata unitamente alla sentenza con l'atto di appello, essendosi la nullità verificatasi durante il giudizio. L'eccezione era fondata in quanto l'istanza fu respinta dal G.u.p. al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 472 del codice di rito. 7.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. In sede di appello la difesa aveva sostenuto la debolezza del compendio probatorio a carico del ricorrente, costituito dalla mera frequentazione di un'agenzia di scommesse, dalla sua presenza in occasione della festa rionale e dal suo presunto coinvolgimento nell'episodio estorsivo in danno di De SA e Lo TI. Si era altresì evidenziato, quanto ai collaboratori di giustizia, che NC e AT avevano dichiarato di non conoscere La TA e che TA lo aveva descritto quale un delinquente comune dedito a reati contro il patrimonio. La Corte territoriale ha erroneamente sminuito le dichiarazioni dei collaboratori, che deponevano a favore della tesi difensiva, enfatizzando la presenza di una imponente mole di conversazioni intercettate, quando invece l'imputato è coinvolto in una unica intercettazione ambientale, oltre ad essere stato osservato dalla P.G. operante solo in due luoghi, ossia nella piazza del quartiere Noce in occasione della festa rionale e nel centro scommesse di via Branci. La sentenza impugnata non ha neppure dato risposta adeguata alla deduzione difensiva con la quale era stato denunciato "l'uso circolare dell'acquisizione probatoria": infatti, "da un lato la partecipazione al delitto confermerebbe l'intraneità del La TA al sodalizio e, nel contempo, il ruolo di associato giustificherebbe la partecipazione all'episodio estorsivo". 7.3. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione contestata al capo 6). La Corte non ha motivato in ordine alla particolarità della situazione segnalata con l'atto di appello: era quantomeno singolare che l'associazione mafiosa ponesse in essere una condotta estorsiva nei confronti di prestanomi ad essa contigui con riferimento a beni rientranti nella sua disponibilità, essendo più logico ritenere che la vicenda fosse connotata dal risentimento per comportamenti non corretti in ordine alla gestione di un bene comune. L'intervento del ricorrente, poi, avvenne in una fase iniziale e fu di brevissima durata, cosicché è ragionevole ipotizzare che nel caso di specie non vi sia stato il passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva: il primo incontro, di carattere esplorativo, fu volto ad accertare quali fossero le intenzioni dei 7 RA De SA e se gli stessi fossero disposti a superare i contrasti sulla gestione dell'agenzia. In detto incontro, poi, non vi furono minacce esplicite o atti di violenza, anche perché il colloquio avvenne con un personaggio del calibro di IE De SA, fratello di ER, "apparentemente contiguo alla cosca mafiosa". 8. Il ricorso presentato dall'avv. Domenico Trinceri nell'interesse di LÒ OR è articolato in quattro motivi, con i quali si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a quattro diversi capi. 8.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. Sulla specifica posizione del ricorrente il contributo motivazionale della Corte di appello si risolve in sintetiche e asettiche enunciazioni di principio, con la valorizzazione di frammenti di isolate conversazioni poco chiare e dei due episodi estorsivi contestati ai capi 4) e 6) che tuttavia, al pari della intestazione fittizia di cui al capo 14), costituivano espressione non di una sua compenetrazione stabile nel tessuto organizzativo del presunto sodalizio bensì di una mera contiguità con un determinato ambiente, giustificata essenzialmente con il rapporto parentale con il genitore e con quello lavorativo con SO. La sentenza impugnata non ha considerato che LÒ OR è incensurato, che solo in una conversazione discute di argomenti di natura illecita, che i collaboratori di giustizia hanno dichiarato di non conoscerlo e che nella prospettazione accusatoria egli è il semplice prestanome di SO nella contestata intestazione fittizia di un panificio, circostanza questa ultima inconciliabile con la ritenuta intraneità associativa, non dimostrata comunque da chiare e univoche condotte illecite accertate in giudizio. Il tenore di isolate conversazioni intercettate non è sufficiente per attribuire all'imputato l'atipico ruolo di "segretario" di SO, con il quale egli aveva solo rapporti di natura amicale e lavorativa. Le azioni di "bassa manovalanza", quali le estorsioni contestate, laddove realmente verificatesi, ben potrebbero essere demandate anche a soggetti non partecipi del sodalizio mafioso. La motivazione sull'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. è manifestamente illogica, avendo valorizzato solo il fatto notorio della disponibilità di armi e fatto un generico riferimento presente in una conversazione intercettata, priva di riscontro processuale. 8.2. In relazione all'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione contestata al capo 6). 8 Vi è assoluta mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni svolte nell'atto di appello sulla insussistenza di detto reato. 8.3. In ordine all'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione contestata al capo 4). La sentenza non ha risposto ai rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello, che minavano la complessiva attendibilità della parte civile, con particolare riferimento al segmento modesto e marginale di accusa che investe il supposto coinvolgimento del ricorrente nel fatto contestato. Diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, dai servizi di osservazione e dalle registrazioni delle telecamere installate nel negozio di US SA non risultano affatto "le reiterate visite in negozio del OR". 8.4. In relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 512- bis cod. pen. ascritto al ricorrente al capo 14). La sentenza è del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico, contestata in sede di appello, non essendosi dimostrata la consapevolezza in capo a LÒ OR del presunto fine illecito perseguito da GI SO. 9. Il ricorso presentato dall'avv. Debora Speciale nell'interesse di LI SA è articolato in tre motivi. 9.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di US SA, contestato al capo 4). La Corte territoriale si è limitata a riportare le dichiarazioni della persona offesa senza effettuare alcun vaglio sulla loro attendibilità; esse risultano contraddittorie e poco genuine e provengono da un soggetto che non ha "un passato trasparente [e] sereno", avendo anche instaurato procedimenti contro parenti e un vicino di casa. 9.2. Vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, rimasta indimostrata, anche perché il ricorrente non era neppure a conoscenza che altri avessero avanzato richieste estorsive nei confronti della persona offesa. 9.3. Vizio motivazionale in relazione alla violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. avendo il primo giudice applicato l'aumento di pena in presenza di due aggravanti a effetto speciale, essendo stata ritenuta anche quella prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 2. Ricorso di GI Di OT. Va preliminarmente osservato che senza alcun fondamento la difesa ha asserito che la sentenza impugnata avrebbe pedissequamente riportato il contenuto di quella del primo giudice: dalla stessa struttura della motivazione risulta che la Corte di appello, dopo avere sintetizzato le argomentazioni svolte dal G.u.p. (pagg. 5-12), ha dato ampio spazio ai motivi di gravame (pagg. 12- 28), esaminati analiticamente a partire da quello inerente a un profilo processuale (pagg. 29-30), ha valutato questioni comuni a tutti gli appellanti (pagg. 30-44) e ha poi trattato ampiamente il tema della sussistenza dell'associazione mafiosa e del ruolo svolto in essa da alcuni imputati (pagg. 45- 83) nonché quello della responsabilità per i reati fine (pagg. 85-108), per poi concludere con il profilo del trattamento sanzionatorio (pagg. 108-112). La presenza di una forte e significativa autonoma valutazione da parte del giudice di appello è confermata dalla parziale riforma della sentenza di primo grado, con la esclusione della circostanza aggravante ex artt. 416-bis, comma sesto, cod. pen., in relazione al reato associativo, e di quella ex art. 416-bis.1 cod. pen. per vari reati satellite. 2.1. Avuto particolare riguardo al profilo della responsabilità per il ruolo direttivo svolto all'interno del sodalizio mafioso, va evidenziato che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente come la Corte territoriale abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello, con una motivazione solo in minima parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - emerge che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248; da ultimo v. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). Peraltro, va ricordato che, secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi 10 nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, non mass. sul punto). Per contro, il ricorso contrasta con il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo il quale contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco;
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373). Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Il ricorso, infatti, riportata una serie di massime di sentenze, peraltro risalenti nel tempo e di molto anteriori alla sentenza Modaffari delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889), nella sostanza ha omesso di confrontarsi effettivamente con le ampie argomentazioni della Corte, riguardanti anche la specifica posizione di GI Di OT (pagg. 67-70), avuto riguardo al suo ruolo direttivo nel sodalizio, quale "soggetto coinvestito di poteri decisionali e risolutivi della generalità delle dinamiche e problematiche della famiglia", desunto da ben otto precisi rilievi fattuali. Va in proposito ribadito che "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, ma anche colui che abbia incarichi direttivi 11 e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 267464; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915). La difesa ha contestato in modo assertivo e generico la motivazione della sentenza anche in ordine a tale ultimo aspetto, peraltro erroneamente ritenendo che la condotta del promotore o capo costituisca circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima e non già figura autonoma di reato, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268679; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264631; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304). Nel contempo il ricorrente, censurando sia pure genericamente l'analisi della sentenza in ordine alle conversazioni intercettate, ha obliterato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, non mass. sul punto), circostanze non ravvisabili - e invero neppure dedotte - nel caso in esame, considerato anche che la sentenza impugnata ha evidenziato plurimi elementi (pagg. 49-50) sulla base dei quali si è concluso che "al contenuto delle comunicazioni intercettate debba riconoscersi sicuramente crisma di assoluta affidabilità". E' pacifico anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e 12 concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 3, n. 11313 del 17/02/2022, Ortolani, non mass.). In ordine ai reati fine, a fronte di articolate argomentazioni, la censura è talmente generica ("con riferimento ai reati fine, la motivazione appare generica, lacunosa e contraddittoria, atteso che nessuna ricostruzione critica è stata posta in essere dalla Corte territoriale, se non la mera riproduzione della motivazione resa dal Primo Giudicante") da non consentirne neppure lo scrutinio. 2.2. Assai generica è anche la doglianza relativa al diniego delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza ha specificamente indicato (pagg. 109-110) le ragioni che precludono il riconoscimento di dette attenuanti, che non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694 nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044). 2.3. Generico e manifestamente infondato è il motivo riguardante il riconoscimento del carattere armato dell'associazione. La Corte di appello, in primo luogo, ha richiamato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi. Pertanto, poiché in relazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, quali cosa nostra, la 'ndrangheta e la camorra, la stabile dotazione di armi è fatto notorio non ignorabile, l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, è configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677). Inoltre, stante 13 la natura oggettiva della circostanza, è sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini del sodalizio perché detta aggravante sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero lo ignori per colpa, in ragione del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. (v., ad es., Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254; di recente cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, non mass. sul punto). La sentenza, poi, così come il primo giudice, ha rimarcato la presenza di specifici elementi fattuali "che dimostrano, in relazione all'operatività concreta dei componenti della famiglia mafiosa della Noce, l'esistenza di armi non dei singoli imputati, ma dell'intero gruppo organizzato e la consapevolezza dei singoli associati in relazione alla detenzione di strumenti di offesa da parte del sodalizio". 2.4. Generico e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo con il quale la difesa ha lamentato che sarebbe stato applicato, in relazione alla suddetta circostanza aggravante, il più sfavorevole trattamento sanzionatorio, successivo alla modifica dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. operata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69. Nel caso di specie si è in presenza di una contestazione "aperta" ("dal mese di dicembre 2014 e fino alla data odierna"), cosicché il momento consumativo della condotta associativa coincide con quello della pronuncia di primo grado (di recente v. Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). La sentenza, comunque, ha specificamente motivato in ordine alla operatività del sodalizio anche in epoca successiva al 15 giugno 2015, evidenziando dati di fatto (pag. 39) con i quali il ricorso non si è affatto confrontato. 3. Ricorso di GI SO. Anche questa impugnazione è caratterizzata, in primo luogo, da estrema genericità. 3.1. In ordine alla prova "dell'incontrastato primato esercitato dal SO" nel sodalizio mafioso, la sentenza impugnata ha evidenziato numerosi risultati probatori (a pagg. 53-57, in particolare), nella sostanza obliterati dal ricorrente, avuto particolare riguardo al contenuto di molte conversazioni intercettate, "di chiarissima lettura e dal significato oggettivamente non travisabile", sulle quali già l'appello dello stesso imputato era "del tutto silente". Nella sentenza non è ravvisabile alcun vizio motivazionale, peraltro denunciato cumulativamente dalla difesa, in contrasto con il principio ribadito di 14 recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 3.2. Privo di fondamento è il motivo riguardante la contestata sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in quanto trascura la natura oggettiva della circostanza e l'applicabilità del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., alla luce dei principi richiamati sul tema trattando del ricorso precedente (sub § 2.3.). 3.3. E' manifestamente infondato anche il motivo inerente all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione consumata in danno di NE LI, con il quale, in modo perplesso, la difesa ha sostenuto che "non può escludersi che la pretesa creditoria del SO nei confronti del LI fosse giudizialmente azionabile per vie giudiziali". La Corte territoriale ha logicamente escluso che, pur a fronte di un presunto credito di SO nei confronti di LI, l'imputato avrebbe mai potuto convenire in giudizio la persona offesa per ottenere che lo stesso vendesse la propria autovettura per ripianare parte del debito. Hanno di recente osservato le Sezioni Unite che nella estorsione «l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3.4. E' privo di fondamento anche l'ultimo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4- bis, della legge n. 401 del 1989, contestato al capo 11). La Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto rilevanti nella materia di cui si tratta, affermati anche in varie sentenze emesse dalla Corte di Giustizia europea, svolgendo puntuali argomentazioni (pagg. 101-108) del tutto ignorate dalla difesa. Va altresì precisato - in ordine al rilievo sulla buona fede di SO, il quale, alla luce di alcune pronunce della suddetta Corte e della "incerta interpretazione della norma interna", avrebbe ritenuto di "operare correttamente in virtù del regolare contratto stipulato con la società di uno stato membro - che l'overrulíng non consentito, perché non prevedibile per l'imputato, è ravvisabile nei soli casi 15 di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre debba essere esclusa qualora la soluzione offerta, come nel caso di specie, si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, che di per sé rende l'esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non accolto dall'indirizzo maggioritario (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rossi, Rv. 278864; Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, Galvanetti, Rv. 275623; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406). 4. Ricorso di OR OR. L'impugnazione è stata proposta dal medesimo difensore di GI Di OT e gli ultimi tre motivi sono sovrapponibili a quelli esposti in detto ricorso. Si tratta di motivi generici e manifestamente infondati, come in precedenza osservato (sub § 2.2., 2.3. e 2.4). Del tutto generico è anche il primo motivo, riguardante la condanna per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, con il quale si sono perlopiù riportate massime di sentenze di legittimità, peraltro precedenti alla sentenza Modaffari. La difesa non si è confrontata con le puntuali argomentazioni della decisione impugnata, riguardanti anche la specifica posizione di OR OR (pagg. 71-72), avuto riguardo al suo stretto rapporto con i vertici della cosca, desunto da molteplici conversazioni intercettate e confermato dal ruolo di primo piano svolto in occasione della tentata estorsione in danno del commerciante US SA, che - ha rimarcato la Corte - fu "più volte avvicinato ed intimidito con atti concreti [...] ed espressioni chiaramente allusive della provenienza mafiosa della messa a posto". Il ricorrente, poi, è stato condannato anche per l'estorsione consumata in danno di Davide Mariano, per un'altra estorsione tentata nei confronti di ER De SA e AN Lo TI nonché per un delitto di trasferimento fraudolento di valori. Così come per il ricorso presentato nell'interesse di GI Di OT, la censura riguardante l'affermazione di responsabilità per i reati fine (identica), sopra integralmente riportata, è talmente generica da non consentirne neppure lo scrutinio. 5. Ricorso di TI Di LA. I motivi proposti in questo ricorso sono tutti manifestamente infondati. 16 5.1. In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e alla impossibilità di riqualificare il fatto nel delitto di favoreggiamento personale, la motivazione della sentenza (pagg. 80-84) è tutt'altro che illogica, come invece sostenuto dalla difesa. Alla luce di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, la Corte di appello, aderendo anche alle valutazioni del primo giudice, ha ritenuto dimostrate l'attività di esattore del "pizzo" svolta da Di LA agli ordini di GI Di OT, la sua abituale frequentazione con lo stesso Di OT e con altri esponenti della cosca, la funzione di collegamento fra SO e Di OT esercitata dal ricorrente, la protezione ricevuta dai vertici del sodalizio nell'ambito del contenzioso insorto in ordine alla fornitura di caffè da parte della sua impresa al bar Ricotta, le insistenti richieste di denaro anche a soggetti diversi da due presunti debitori. La Corte territoriale ha esaminato e disatteso le doglianze proposte con i motivi di gravame, ricordando anche, in risposta ad una deduzione difensiva, che ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, la commissione di reati-fine non è essenziale (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826). La sentenza, poi, sulla base della incensurabile ricostruzione in fatto del ruolo svolto da Di LA, ha espressamente escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen., facendo corretta applicazione del principio secondo il quale il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, quale che questi sia, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374; Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv. 256987; Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008, Pillari, Rv. 241701; da ultimo v. Sez. 1, n. 28567 del 07/04/2022, Montepiccolo, non mass. sul punto). 5.2. Senza alcun fondamento il ricorrente ha censurato la motivazione dei giudici di merito là dove si è affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto. 17 Proprio decidendo sul ricorso presentato in sede cautelare da TI Di LA, questa Corte ha ribadito il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio della incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019, Di LA, Rv. 276669; in senso esattamente conforme v., ad es., Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere Rv. 257364; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, non mass. sul punto). 5.3. E' manifestamente infondato anche il motivo in tema di confisca, con il quale si è evidenziato che l'intestatario della impresa è stato assolto dal reato di trasferimento fraudolento di valori per difetto dell'elemento soggettivo. La difesa, a sostegno della propria tesi, ha richiamato il principio affermato in una recente pronuncia di questa Corte, secondo la quale l'assoluzione dal delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen., con la formula: perché il fatto non costituisce reato, osta alla confisca dei beni disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463). Il ricorrente ha omesso di considerare che detta sentenza si riferisce alla ipotesi in cui sia assolto l'interposto, ossia il vero titolare del bene che lo ha intestato ad altri per sfuggire a provvedimenti ablatori delle misure di prevenzione, e non già - come nel caso di specie - quando l'assoluzione, sotto il profilo soggettivo, ha riguardato il soggetto interponente. Vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al coefficiente psicologico richiesto affinché anche il soggetto interposto possa essere ritenuto concorrente nel reato: secondo alcune pronunce il delitto previsto dall'art. 512- bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale (cfr., ad es., Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437; Sez. 6, n. 34667 del 07/05/2016, Arduino, Rv. 267705); secondo un diverso e prevalente orientamento, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (da ultimo v. Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass. nonché Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio Sabatino, Rv. 282202). 18 Il contrasto, tuttavia, non rileva, in quanto è incontroverso il principio, affermato già in una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), secondo il quale la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro. Pertanto, l'accertamento della colpevolezza di TI Di LA per il delitto ex art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 7), neppure contestata con il ricorso in esame, legittima la disposta confisca della impresa individuale "Real Cafè", ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., risultando irrilevante a questi fini l'assoluzione del soggetto interposto per difetto dell'elemento psicologico del reato. 6. Ricorso di IO La TA. I motivi proposti in questo ricorso sono manifestamente infondati e, in parte, non consentiti. 6.1. In ordine alla questione in rito la Corte ha espresso una corretta motivazione, rilevando la natura della nullità verificatasi nel giudizio abbreviato e la conseguente tardività della eccezione proposta. Quanto al primo profilo, il ricorrente non contesta che nel rito abbreviato la nullità derivante dall'illegittimo diniego della richiesta di trattazione in pubblica udienza del giudizio integra un'ipotesi di nullità relativa, e non assoluta o a regime intermedio, atteso che il regime di pubblicità opera a richiesta dell'imputato (Sez. 1, n. 27231 del 04/03/2015, Moretti, Rv. 264038). La difesa, invece, sostiene che la nullità sarebbe stata tempestivamente eccepita con l'atto di appello. Si tratta di una deduzione priva di fondamento, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 182, comma 2 (prima parte), del codice di rito, secondo il quale «[q]uando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo», termine stabilito a pena di decadenza, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza del 19 luglio 2019, allegato al ricorso, risulta che il G.u.p., con ordinanza, rigettò la richiesta di celebrazione del giudizio a porte aperte e che subito dopo iniziò la discussione (pag. 5 delle trascrizioni). La nullità, dunque, si verificò nel momento in cui il giudice pronunciò l'ordinanza di rigetto della richiesta e, a quel punto, il difensore presente avrebbe dovuta eccepirla «immediatamente dopo» e non già soltanto con l'atto di appello. 19 6.2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo la motivazione della sentenza non si presta ad alcune delle censure svolte nel ricorso. I giudici di merito hanno richiamato una numerosa serie di elementi probatori, puntualmente evidenziati (pagg. 77-81), fra i quali assumono particolare rilievo la partecipazione dell'imputato alla tentata estorsione in danno di De SA e Lo TI (dimostrativa della sua consapevolezza "degli interessi economici della cosca nonché sinergica e solidale condivisione delle azioni da intraprendere a tutela degli interessi comuni", resa evidente da frasi pronunciate dopo l'azione intimidatoria) e soprattutto la sua presenza in reiterati incontri con diversi esponenti della cosca, anche posizionati ai vertici assoluti (GI Musco e altri ancora), al di fuori dell'agenzia di scommesse di via Branci. La difesa ha lamentato che "la Corte palermitana ha letto a senso unico il dato probatorio, tra l'altro parzialmente travisandolo", proponendo inammissibili deduzioni di merito, in contrasto con i limiti del sindacato della Corte di legittimità, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, SO, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alteri°, non mass. sul punto). E' inammissibile, dunque, la doglianza circa il parziale travisamento della prova, con la quale, invero, si è denunciata una erronea valutazione e interpretazione delle risultanze probatorie. 6.3. Anche in ordine alla tentata estorsione in danno di ER De SA e AN Lo TI, la difesa propone una inammissibile versione alternativa, disattesa dalla Corte (pag. 78), che ha poi compiutamente ricostruito la vicenda anche trattando della posizione di GI Di OT (pagg. 67-68), escludendo radicalmente che l'azione posta in essere dai "componenti del 'commando' (composto da OR LÒ, OR OR, La TA e EN, come riscontrato anche dai fotogrammi in atti)", incaricati della "spedizione punitiva" da SO e Di OT, fosse "esclusivamente esplorativa", come nuovamente opinato dal ricorrente. Non si trattò - secondo i giudici di merito - di un mero atto preparatorio. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma 20 anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., ad es., Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589; di recente v. Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, non mass. sul punto nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 42326 del 04/10/2022, Scibilia, non mass.). 7. Ricorso di LÒ OR. I motivi proposti in questo ricorso sono non consentiti, generici o manifestamente. 7.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo la motivazione della sentenza offre una serie di argomentazioni coerenti con quelle del primo giudice, rispetto alle quali il ricorso sconta il medesimo limite della precedente impugnazione (v. sub § 6.2.), proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie e svalutando la rilevanza delle varie circostanze dimostrative della partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso, specificamente indicate dalla Corte territoriale (pagg. 72-75), compresa quella del concorso nei due rilevanti episodi estorsivi, in relazione ai quali - come ora si dirà - i motivi di ricorso non possono essere accolti. A questo proposito va ribadito che, se per un verso ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, la commissione di reati-fine non è essenziale, per altro verso è legittimo valorizzare proprio la realizzazione di detti reati, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Di Sarli, Rv. 254233; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.). E' priva di fondamento la doglianza riguardante il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto - come già visto esaminando il ricorso di GI Di OT (v. sub § 2.3.) - la sentenza non si è limitata, diversamente da quanto opinato dalla difesa, a richiamare il fatto notorio del carattere armato dell'associazione "cosa nostra". 21 7.2. Del tutto generico, invece, è il motivo riguardante la condanna per la tentata estorsione in danno di ER De SA e AN Lo TI, contestata al capo 6). La difesa si è limitata a trascrivere l'appello sul punto, lamentando soltanto l'assoluta mancanza di motivazione rispetto alle doglianze espresse in detto atto. Si è già visto (sub § 6.3.) che la Corte di appello ha descritto la vicenda con valutazioni incensurabili. La ricostruzione in punto di fatto esclude che la richiesta estorsiva così come effettuata (estromissione di Lo TI dalla società ovvero immediata restituzione della somma di 20.000,00 euro, corrispondente alla quota intestata fittiziamente al Lo TI, di cui Di OT era l'effettivo titolare) fosse azionabile giuridicamente, cosicché risultava priva di fondamento la richiesta della difesa di riqualificare il fatto nel reato previsto dagli artt. 56 e 393 cod. pen.; Secondo il diritto vivente, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. è configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). Va poi ribadito che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannnni, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). 7.3. Anche nel terzo motivo, relativo alla condanna per la tentata estorsione in danno di US SA, contestata al capo 4), è in larga parte riportato il motivo di gravame sul punto. I giudici di merito hanno richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un 22 rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Va ribadito in proposito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie. Travisando il contenuto della sentenza impugnata, la difesa, peraltro in modo assertivo, ha sostenuto che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, dai servizi di osservazione e dalle registrazioni delle telecamere installate nel negozio di US SA non risultano "le reiterate visite in negozio del OR", essendo chiaro che il giudice di appello intendesse riferirsi non già a LÒ OR bensì al padre OR. Trattando specificamente della posizione di LÒ OR (pag. 85), la sentenza ha ricordato che il giovane accompagnò il padre I'll luglio 2014 quando questi rivolse alla vittima un chiaro avvertimento di stampo mafioso e che, dal mese successivo, egli in più occasioni si avvicinò all'autovettura di SA con atteggiamenti minacciosi. Sulla base della incensurabile ricostruzione in fatto della vicenda, la Corte di appello, disattendendo il motivo di gravame sul punto (pag. 88), ha fatto corretta applicazione del diritto vivente in tema di concorso di persone nel reato: la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso non presuppone necessariamente un previo concerto o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui o la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente, per contro, che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto;
carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (v., ad es., Sez. U, n. 31 del 23 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). In particolare, avuto proprio riguardo al resto di estorsione, si è affermato che anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2012, Aloia, Rv. 257979; Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 257979; Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Bash Hysa, Rv. 241871; da ultimo v. Sez. 2, n. 48537 del 21/10/2022, Pavan, non mass.). 7.4. Non ha fondamento neppure il motivo inerente all'affermazione di responsabilità per il delitto ex art. 512-bis cod. pen., reato di pericolo astratto configurabile quando l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (v., ad es., Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandatari, Rv. 266661 nonché, più di recente, Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, non mass. sul punto). Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, inoltre, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. Detti principi hanno riflessi anche in ordine alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 nonché Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286), connotato dallo "scopo elusivo" che «prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 24 261980; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri;
da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, AG OC, non mass. sul punto). Inoltre, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, Annbrosio, non mass.). La difesa ha censurato la sentenza impugnata contestando essenzialmente la omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico in capo a LÒ OR. Tuttavia, riprendendo un tema al quale in precedenza si è fatto cenno (sub § 5.3.), ritiene il Collegio, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio Sabatino, Rv. 282202; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954), che debba rispondere a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. Il principio risulta coerente con quello più generale statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo». Nello stesso senso si sono successivamente pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904). 8. Ricorso di LI SA. I motivi proposti sono manifestamente infondati o generici. 8.1. Sull'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione in danno di US SA, si è detto in precedenza (sub § 7.3.) della incensurabilità 25 della motivazione della sentenza impugnata sulla credibilità della persona offesa e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, non inficiata dal silenzio inizialmente serbato sul coinvolgimento di SA per le ragioni logicamente evidenziate dalla Corte territoriale (pag. 87). 8.2. Generico, così come già lo era nell'atto di appello, è il motivo inerente alla circostanza aggravante del metodo mafioso, la cui natura oggettiva è pacifica, considerato che essa si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto). I giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui detta aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini;
Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De AO, Rv. 257065; da ultimo v. Sez. 2, n. 45582 del 24/11/2022, Catarisano, non mass.). La Corte di appello, in particolare, ha ben spiegato che SA era pienamente consapevole del ruolo svolto in favore del clan mafioso, nonostante inizialmente si fosse proposto come "mediatore" (pag. 89). 8.3. La difesa ha poi contestato la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., stante l'aumento di pena apportato per la ricorrenza di due aggravanti a effetto speciale (quella ex art. 416-bis.1 cod. pen. e quella prevista dall'art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.). Trattasi di deduzione del tutto infondata. La Corte di appello, infatti, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado quanto alla posizione di LI SA, per il quale il G.u.p. ha determinato la pena apportando solo l'aumento minimo di un terzo per la circostanza aggravante del metodo mafioso, prima della riduzione per il rito, senza considerare in alcun modo l'altra circostanza aggravante (pag. 558 della sentenza di primo grado). 9. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 26
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché, in solido, alle spese sostenute dalle parti civili "Centro studi e iniziative culturali IO La OR onlus in persona del I.r.p.t."; "Confcommercio imprese per l'Italia Palermo in persona del I.r.p.t."; Ass.ne nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie "Antonio Caponnetto" in persona del I.r.p.t.; Comitato addiopizzo in persona del I.r.p.t.; "F.A.I. Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane in persona del I.r.p.t." che liquida per ciascuna di esse in euro 3686,00 oltre accessori legge;
condanna, inoltre, OR OR, OR LÒ e SA LI, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili OL ON IN AO e SA US che liquida per ciascuna di esse in euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 3 febbraio 2023.