Sentenza 6 marzo 1992
Massime • 2
Per l'effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, ultimo periodo, Cod. proc. pen., il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo. In questo caso il giudice per le indagini preliminari non è competente a definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt. 441 e 442 Cod. proc. pen., anche se ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall'ergastolo. (Nello stesso senso: Sezioni Unite, sent. 3222 dep. 18 marzo 1992, udienza 6 marzo 1992, in proc. Merletti).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442, comma secondo, Cod. proc. pen. nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l'imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l'ergastolo, non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo che abbiano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del detto art. 442, comma secondo, Cod. proc. pen.. Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale i cui atti di conseguenza non possono essere annullati. (Nello stesso senso: Sezioni Unite, sent. 3222 dep. 18 marzo 1992, udienza 6 marzo 1992, in proc. Merletti).
Commentari • 8
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 6 novembre 2019 (r.o. n. 1 del 2020), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario della Spezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo), in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 5 della medesima legge n. 33 del 2019, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 dicembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 6 novembre 2019 (r.o. n. 1 del 2020), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario della Spezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo), in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 5 della medesima legge n. 33 del 2019, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/03/1992, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ecc. Antonio BRANCACCIO Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Gaetano LO COCO Consigliere del 6.3.1992
2. " RR EV " SENTENZA N. 3
3. " AL VE " R.G.N.
4. " AL AS " N. 18687/91
5. " UI CO "
6. " PE DI UR "
7. " RA IE "
8. " Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da P.G.
contro
:
1) CI OV, nato a [...] [...] ;
2) SA EL AR OM, nato a [...] [...];
avverso la sentenza 23.4.91 Corte Assise Appello di Caltanissetta. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio LATTANZI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bartolomeo LOMBARDI che ha concluso per rigetto del ricorso del P.G. e inammissibilità del ricorso del CI;
Udito il difensore Avv. Delfino SIRACUSANO di Catania e l'Avv. Michele VIZZINI.
Svolgimento del processo
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta e OV CI hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 aprile 1991, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta in un giudizio abbreviato, riformando parzialmente la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, ha determinato per CI la pena di diaciassette anni e otto giorni di reclusione e di lire 960.000 di multa e per il coimputato EL VO la pena di diciassette anni e otto giorni di reclusione e di lire 900.000 di multa in relazione a due omicidi aggravati, a una rapina aggravata e ad alcuni reati in materia di armi, unificati per la continuazione, dei quali gli imputati erano stati ritenuti responsabili dal giudice di primo grado con le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti. A quanto risulta dalla sentenza il 21 gennaio 1990 alle ore 19,30 circa in località Calvario di Montedoro era avvenuto l'omicidio di AN AL e di AT GA, due giovani rispettivamente di 19 e 15 anni colpiti da numerosi colpi di ascia e di coltello. Alle ore 21,45 dello stesso giorno i due imputati si erano recati dai carabinieri per denunciare che passando occasionalmente in auto avevano visto i corpi senza vita dei due amici. I carabinieri erano accorsi sul luogo ed avevano trovato AL già morto e la GA ancora in vita;
avevano curato l'immediato trasporto all'ospedale di Caltanissetta della ragazza che era morta durante la notte. VO e CI dopo l'omicidio erano stati visti da altri carabinieri lavare l'autovettura A 112 di VO sporca di sangue e successivamente, nonostante il lavaggio, erano state riscontrate sull'autovettura macchie di sangue, sia esternamente, nella parte anteriore, sia internamente;
inoltre nell'abitazione di VO in seguito ad una perquisizione erano stati rinvenuti un paio di calzoni macchiati di sangue. Prima VO e poi CI avevano confessato di avere commesso i due omicidi, ma ciascuno aveva accusato l'altro di essere stato l'ideatore e l'esecutore principale dei delitti. Gli omicidi a detta degli imputati erano stati commessi per impadronirsi delle chiavi di casa di AL e rubare delle armi (tre fucili da caccia e due pistole) detenute dal padre. Su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva proceduto al giudizio abbreviato e con sentenza del 20 giugno 1990 aveva condannato ciascuno degli imputati alla pena di trenta anni di reclusione e di £ 2.000.000 di multa e CI inoltre alla pena di £ 600.000 di ammenda per la detenzione abusiva di un pugnale e di alcune cartucce.
In seguito all'impugnazione degli imputati la Corte di assise di appello di Caltanissetta, come si è detto, ha riformato parzialmente la sentenza riducendo le pene inflitte.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello e CI.
Questi ha presentato al direttore della casa circondariale in cui era detenuto un atto contenente la sola dichiarazione di ricorso e con un atto successivo ha dichiarato di rinunciare all'impugnazíone. Indipendentemente dalla rinuncia il ricorso dell'imputato risulta fin dall'origine inammissibile perché l'atto di impugnazione non conteneva i motivi e le altre enunciazioni richieste dall'art. 581 c.p.p. Il Procuratore generale ha dedotto la nullità dei giudizi di primo e di secondo grado facendo rilevare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il giorno successivo alla pronuncia della Corte di assise di appello, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 442 comma 2 c.p.p. ed ha fatto così venir meno la possibilità del giudizio abbreviato nei procedimenti per delitti punibili con l'ergastolo, come erano gli omicidi commessi dai due imputati.
La prima sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite rilevando che la questione circa l'effetto della sentenza della Corte costituzionale sui giudizi già svolti con il rito abbreviato era di particolare importanza ed avrebbe potuto dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
Motivi della decisione
Con la sentenza n. 176 del 1991 la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale, affermando nella motivazione che "una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare della seconda, il venir meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo".
Il Procuratore generale requirente e la difesa hanno sostenuto che l'incidenza normativa della pronuncia di illegittimità costituzionale deve desumersi unicamente dal dispositivo e che quindi in seguito alla sentenza n. 176 del 1991 resta preclusa la possibilità di sostituire la pena dell'ergastolo con quella della reclusione di trenta anni ma non anche quella di svolgere il giudizio abbreviato per i delitti che secondo l'imputazione enunciata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio risultano punibili con l'ergastolo. È stato detto che bisogna distinguere i presupposti del procedimento speciale dalla regola di giudizio e che la diminuzione della pena, come la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di trenta anni, costituisce una regola di giudizio, mentre il presupposto è costituito dalla definibilità allo stato degli atti, con la conseguenza che se esiste il presupposto può svolgersi il giudizio abbreviato anche se riguarda un delitto punibile con l'ergastolo e che in questo caso, al termine del giudizio, il giudice se, per la diversa qualificazione del fatto, l'esclusione di aggravanti o la comparazione con attenuanti, ritiene di dover applicare la pena della reclusione opera la riduzione di un terzo, mentre se ritiene di dover applicare l'ergastolo non puo sostituirlo con trenta anni di reclusione. Si è aggiunto che la ricostruzione è conforme alla direttiva n. 53 della legge delega, dato che la formula "previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo" vuole significare che l'entità della pena deve venire in considerazione dopo il giudizio e non prima.
È chiaro che questa ricostruzione dell'istituto comporterebbe nel caso oggetto del ricorso la legittimità del giudizio abbreviato e della diminuzione di pena, dato che il giudice per le indagini preliminari non ha applicato per alcun reato la pena dell'ergastolo ed ha inflitto in concreto trenta anni di reclusione perché, come ha rilevato il giudice di appello, ha erroneamente effettuato rispetto ai due omicidi un cumulo materiale delle pene, pur avendo unificato tutti i reati per la continuazione. Si tratta però di una ricostruzione non consentita dalla sentenza della Corte costituzionale.
Com'è noto, dopo iniziali incertezze questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata anche per l'intervento delle Sezioni unite civili, è giunta alla conclusione che l'effettiva portata normativa delle sentenze dichiarativi di illegittimità costituzionale non è necessariamente definita dal solo dispositivo perché il tipo di provvedimento previsto dal legislatore per le pronunce della Corte costituzionale fa ritenere che pure per esse debbano valere i criteri ermeneutici generalmente adottati per le sentenze e che quindi il dispositivo debba essere interpretato facendo riferimento alla corrispondente motivazione (v. Sez. unite civ., 24 ottobre 1984, n. 5401, in Giust. civ. , 1984, 1, p. 2706;
Sez.un. civ., 16 gennaio 1985, n. 94, ivi 1985. 1, p. 694; più di recente Sez.lav., 19 aprile 1989, n. 1850, ivi, 1989, I, p. 2094). Posto tale principio non può affermarsi che in seguito alla dichiarazione di illegittimità contenuta nella sentenza n. 176 del 1991 può procedersi con il giudizio abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo rimanendo solo preclusa la possibilità di sostituire l'ergastolo con la reclusione di trenta anni. È tutta la motivazione della sentenza, e non solo le parole inizialmente riportate, che esprime la correlazione tra la pena applicabíle e l'ammissibilità del procedimento speciale, escludendo che la pena possa rilevare solo al momento del giudizio. In altre parole la Corte costituzionale ha fatto rientrare tra i presupposti del giudizio abbreviato anche l'applicabilità in base, all'imputazione, di una pena diversa dall'ergastolo, nel senso che il procedimento speciale risulta ammissibile solo quando è applicabile una pena pecuniaria o una pena detentiva temporanea.
È da notare al riguardo che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari prima di procedere al giudizio abbreviato, proprio perché intendeva farne escludere la legittimità, sia per la ragione poi giudicata fondata dalla Corte costituzionale, sia per altre ragioni, e che l'Avvocatura dello Stato per quanto concerneva il denunciato eccesso di delega rispetto all'ergastolo aveva eccepito l'inammissibilità della questione "in base all'assunto che il giudice a quo l'ha sollevata in un momento in cui l'applicazione della norma denunciata si presentava come una mera eventualità, non essendo ancora stati accertati gli elementi idonei a verificare se, in concreto, fosse applicabile la pena dell'ergastolo". E da parte della Corte costituzionale questa eccezione è stata ritenuta priva di fondamento per la considerazione che "l'ordinanza di rimessione pur ponendo l'accento sul profilo della pena, mette in discussione la stessa possibilità, alla luce della delega, di sottoporre a giudizio abbreviato i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo".
Dopo avere individuato la caratteristica del giudizio abbreviato nella riduzione della pena la Corte costituzionale ha aggiunto che "con il mettere in discussione la possibilità di operare tale riduzione per una certa categoria di delitti viene necessariamente messa in discussione anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento speciale".
Coerentemente poi, con la successiva ordinanza n. 48 del 7 febbraio 1992, la Corte costituzionale, investita di un'ulteriore questione di legittimità costituzionale sul giudizio abbreviato sollevata da un giudice per le indagini preliminari, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità rilevando che era stato contestato all'imputato un delitto per il quale era prevista la pena dell'ergastolo e che di conseguenza, per effetto della sentenza n. 176/91 il giudizio abbreviato risultava inapplicabile. Deve quindi concludersi che per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442 comma 2 c.p.p. non è ammesso il giudizio abbreviato quando all'imputato è addebitato un reato punibile con l'ergastolo, rispetto al quale il giudice per le indagini preliminari risulta privo della competenza di definire il processo. Certo può accadere che il giudice del dibattimento poi qualifichi diversamente il fatto (ad esempio ritenendo che si tratti di omicidio preterintenzionale anziché di omicidio volontario) od escluda le circostanze che secondo l'imputazione avrebbero comportato l'applicabilità dell'ergastolo ed occorre stabilire se in un caso del genere l'imputato che si è visto ingiustificatamente privare del giudizio abbreviato può comunque ottenere dal giudice del dibattimento diminuzione di un terzo, come quando il giudizio abbreviato viene impedito dal dissenso ingiustificato del pubblico ministero (C.cost. 15 febbraio 1991, n. 81) o da un errata decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari (C. cost. 31 gennaio 1992, n. 23),: ma questo caso esula dal tema della presente decisione, dato l'avvenuto svolgimento ad opera del giudice per le indagini preliminari di un giudizio abbreviato che secondo la sentenza n. 176/91 non sarebbe stato consentito. Occorre dunque stabilire quali effetti abbia determinato la dichiarazione di illegittimità costituzionale nel caso in esame, cioè se abbia comportato l'invalidità del giudizio abbreviato che si era già svolto e della correlativa diminuzione di pena applicata agli imputati.
Sugli effetti delle pronunce di ìncostituzionalità di norme processuali nella giurisprudenza della Corte di cassazione, e soprattutto in quella delle sezioni penali, si sono manifestati orientamenti contrastanti e sono dovute intervenire le Sezioni unite ,le quali con la sentenza 7 luglio 1984, GA (in Cass.pen., 1984, p. 2386) hanno riconosciuto che "la dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia ab origine la norma in contrasto con il precetto costituzionale, ha efficacia invalidante e non abrogativa, producendo conseguenze simili a quelle dell'annullamento". Da questa efficacia le Sezioni unite hanno argomentato "l'obbligo del giudice di non applicare la norma dichiarata incostituzionale, e ciò non soltanto nel procedimento in cui è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale, ma stante l'efficacia erga omnes della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale anche in ogni altro giudizio in cui la norma stessa debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, anche se venuto in essere anteriormente alla pubblicazione sulla G.U. della suddetta sentenza, purché ancora in via di svolgimento o comunque non produttivo di effetti giuridici definitivi.
Anche dopo l'intervento delle Sezioni unite, soprattutto in seguito alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (C.cost. 15 luglio 1983, n. 222), i contrasti si sono reiterati (v., ad esempio, Sez. II, 25 giugno 1984 Tropea, in Cass.pen., 1985, p. 1186, n. 738; Sez.III, 14 marzo 1984, Bragagnolo, ivi, 1985, p. 1187, n. 739; Sez.II, 29 settembre 1983, Rossetti, ivi, 1985, p. 1187, n. 740), perché alcune decisioni hanno continuato a ritenere che le dichiarazioni di incostituzionalità non possono rendere invalidi gli atti processuali precedentemente compiuti e producono effetti solo per il tempo successivo alla pubblicazione del dispositivo sulla Gazzetta ufficiale (ancora in questo senso, di recente, v. Sez.VI, 25 ottobre 1990, Dell 'Ernia, n. 187314). Si tratta però di decisioni che non hanno addotto argomenti per contrastare i principi affermati dalle Sezioni unite, perciò quei principi non possono che essere ribaditi. Sul punto deve concludersi che la normativa risultante per effetto delle pronunce di incostituzionalità va applicata anche rispetto agli atti processuali già compiuti (sempreché, ovviamente, vi siano le condizioni processuali per la sua applicazione), costituendo per il giudice l'unico canone di valutazione di quegli atti. Nel caso in esame, dato che il Procuratore generale ricorrente ha messo in discussione la validità del giudizio abbreviato, con la conseguente diminuzione di pena, e correlativamente la competenza del giudice per le indagini preliminari a definire il giudizio in luogo della corte di assise, non può prescindersi per la decisione del ricorso dalla pronuncia di incostituzionalità se non individuando una limitazione che possa nel caso di specie impedirne l'applicazione "retroattiva".
Questa applicazione infatti non è senza limiti: uno, com'è noto, è costituito dalle situazioni esaurite, un altro è costituito dalle situazioni consolidate per effetto di norme penali di favore. Il secondo limite si ricollega all'art. 25 comma 2 Cost. ed è stato più volte indicato dalla Corte costituzionale, che nei tempi meno recenti era chiarare l'inammissibilità di questioni di costituzionalità concernenti norme penali di favore per la considerazione che l'eventuale pronuncia di accoglimento non avrebbe potuto spiegare effetti nel giudizio a quo. Con la sentenza 3 giugno 1983, n. 148 (in Cass. pen., 1983, p. 1909) la Corte costituzionale ha riconosciuto l'ammissibilità delle questioni concernenti norme penali di favore ribadendo però che "è un fondamentale principio di civiltà giuridica, elevato a livello costituzionale dal secondo comma dell'art. 25 Cost. ..., ad esigere certezza ed irretroattività
dei reati e delle pene: né le garanzie che ne derivano potrebbero venire meno, se non compromettendo l'indispensabile coerenza dei dettati costituzionali, di fronte ad una decisione di accoglimento". La Corte ha poi aggiunto che "sebbene privata di efficacia ai sensi del primo comma dell'art. 136 Cost. (e resa per se stessa inapplicabile alla stregua dell'art. 30, comma 3 , della legge n. 87 del 1953), quanto al passato la norma penale di favore continua perciò a rilevare, in forza del prevalente principio che preclude la retroattività delle norme incriminatrici".
La diminuzione di un terzo della pena e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di trenta anni costituiscono trattamenti penali di favore con caratteristiche peculiari, perchè si ricollegano ad un comportamento dell'imputato successivo al reato e di natura processuale, ma secondo queste Sezioni unite la peculiarità dei trattamenti non rende inoperante il limite di cui si è detto.
È vero che, nonostante autorevoli opinioni dottrinali in senso diverso, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale tende ad escludere la riferibilità dell'art. 25 comma 2 Cost. alle norme processuali, ma nella specie gli aspetti processuali sono strettamente collegati con aspetti processuali sono strettamente collegati con aspetti sostanziali, perchè tali certamente sono quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione della pena e tali sono stati considerati anche dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 23 del 1992 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni concernenti il giudizio abbreviato, nella parte in cui non consentivano al giudice del dibattimento di verificare se il processo avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti e di applicare in caso affermativo la riduzione di pena. Sottrarre al giudice del dibattimento il controllo sulla definibilità allo stato degli atti avrebbe infatti limitato secondo la Corte costituzionale "in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".
Non importa stabilire la natura della diminuzione o della sostituzione della pena, importa piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore e che ai fini della presente decisione rilevano gli aspetti sostanziali della disposizione concernente tale trattamento, aspetti che sarebbe difficile contestare avendo presente un caso come quello oggetto del presente ricorso nel quale l'adozione del giudizio abbreviato ha determinato una diminuzione di pena di otto anni e sei mesi di reclusione. Nè secondo queste Sezioni unite può rilevare in senso negativo il fatto che il trattamento penale di favore dipenda da un comportamento successivo alla commissione del reato perché la garanzia dell'art. 25 comma 2 Cost. deve essere intesa nel senso che se la legge ricollega ad una condotta, anche successiva al reato, un trattamento penale non può un'eventuale pronuncia di incostituzionalità di quella legge comportare un trattamento svantaggioso per chi ha tenuto quella condotta. Se si pensa, ad esempio, alle disposizioni che in relazione a condotte di collaborazione o di dissociazione tenute dopo la commissione dei reati, hanno introdotto casi di non punibilità ed attenuanti per i terroristi "pentiti" o "dissociati" ci si convince agevolmente che la garanzia della "irretroattività" delle pronunce di incostituzionalità relative a norme penali di favore non può non riguardare anche il trattamento penale stabilito per condotte successive alla commissione del reato e che quindi il dato rilevante è costituito dal collegamento tra una condotta e il suo trattamento penale sostanziale, di modo che non può applicarsi ad un imputato una normativa meno vantaggiosa di quella che regolava la sua condotta nel momento in cui l'ha posta in essere.
Posti questi principi deve concludersi che la sentenza n. 176/91 non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibíli con l'ergastolo che hanno richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442 comma 2 c.p.p. Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale adottato e di conseguenza deve essere rigettato il ricorso del Procuratore generale diretto a fare ìnvalidare gli atti del giudìzio abbreviato e fare cadere il correlativo trattamento di favore.
Il ricorso di OV CI invece, come si è detto inizialmente, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrerete al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso di OV CI e rigetta quello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta;
condanna il CI al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Roma 6 marzo 1992.