Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
In tema di impugnazioni, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, per l'esclusione della recidiva e per l'operatività delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità non più in comparazione, confermi la misura della pena erroneamente inflitta in primo grado in riferimento all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'obbligo imposto dall'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che la pena da ridurre sia stata determinata in maniera legale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2012, n. 6966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6966 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1654
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 13861/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA SA, n. a Napoli il 14/10/1982;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3/11/2011 (n. 9003/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/2/2011 il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in sede di giudizio abbreviato, condannava LI SA per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (acc. in Napoli il 7/2/2011).
All'imputato, riconosciuta la attenuante del fatto di lieve entità, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, con la diminuente del rito, veniva irrogata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000 di multa. La Corte di Appello di Napoli, su impugnazione dell'imputato e del P.M., disapplicando la recidiva contestata, confermava la pronuncia di condanna e la pena irrogata in primo grado.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, lamentando la violazione di legge e del principio del divieto della "reformatio in peius". Invero il giudice di merito, una volta disapplicata la recidiva, con la operatività delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, avrebbe dovuto irrogare una pena di entità inferiore a quella stabilita in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso la sentenza di primo grado è stata impugnata non solo dall'imputato, ma anche dal P.M. il quale ha lamentato che, essendo state le attenuanti valutate equivalenti alla recidiva reiterata, la pena base per il calcolo della sanzione da irrogare doveva essere quella prevista dall'art. 73, comma 1 e non quella di cui al 5 comma, non essendo il fatto di lieve entità un'ipotesi autonoma di reato, ma una mera circostanza attenuante.
3.2. Ciò premesso va ricordato che l'invocato principio del divieto di "reformatio in peius" intanto può operare, in quanto appellante sia il solo imputato. Nel caso di specie l'appello è stato proposto anche dal P.M. e proprio con riferimento al trattamento sanzionatorio, per cui infondato è il richiamo all'operatività dell'art. 597 c.p.p., comma 3. Vero è che il quarto comma del citato l'art. 597 stabilisce che "In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita", ma ciò presuppone che la pena in primo grado sia stata determinata in modo legittimo;
quanto invece, come nel caso che ci occupa, essa è stata quantificata in misura illegale, il giudice di appello non può essere ad essa vincolato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39882 del 03/10/2007 Ud. (dep. 29/10/2007), Rv. 238009). Consegue che legittimamente la Corte distrettuale, disapplicata la recidiva, con la operatività delle due attenuanti non più in comparazione, ha determinato la pena in misura corrispondente a quella già irrogata in primo grado.
All'infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013