Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche quando dipenda da una riforma legislativa che modifica il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato, intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed a prescindere dalla prospettazione di specifiche doglianze sul punto nei motivi d'impugnazione. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, in ragione del regime sanzionatorio più favorevole per esso previsto dal D.L. 20 marzo 2014 n. 36, conv., con mod., dalla legge 16 maggio 2014 n.79, in presenza d ricorso nel quale era denunziata la violazione di legge soltanto con riguardo alla disposta confisca dei beni in sequestro).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2015, n. 19765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19765 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 21/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco MA - Consigliere - N. 163
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 18549/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA NA AR N. IL 28/04/1994;
avverso la sentenza n. 3512/2013 TRIBUNALE di VERONA, del 09/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentitale conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza. FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona con sentenza del 9/12/2013, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti SC AN MA, imputata di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la pena concordata dalle parti medesime, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5 effettuata la riduzione del rito.
2. Avverso la sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione con il quale denunzia violazione di legge per essere stata disposta la confisca e distruzione anche dei cellulari in sequestro, che non avevano alcuna correlazione con il reato contestato.
3. Restando assorbito il motivo del ricorso, la statuizione deve essere, per altra e prevalente ragione, annullata.
All'imputata è stata riconosciuta l'ipotesi (all'epoca costituente attenuante) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che, secondo la disciplina al tempo vigente, importava una pena da uno a sei anni di reclusione e da 3.000 a 26.000 Euro.
Con il decreto L. 20 marzo 2014, n. 36, ora convertito nella L. 16 maggio 2014, n. 79, alla fattispecie in esame, riscritta come autonoma ipotesi di reato, è stato attribuito un diverso e meno grave trattamento sanzionatorio: da sei mesi a quattro anni di reclusione e da 1.032 a 10.329 Euro di multa (nella prima versione di reato autonomo minore introdotta con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, le cui previsioni sono state prematuramente poste in crisi dalla sentenza della Corte cost. n. 32/01 4, con la quale è stato dichiarata costituzionalmente illegittima l'equiparazione trattamentale, a prescindere dalla qualità delle sostanze stupefacenti, operata con la novella apportata al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dal D.L. 30 dicembre 2005, art. 4bis, comma 1, lett. b, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, il reato risultava punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 26.000 euro). In sede di legittimità, si è più volte chiarito (Cass., Sez. 5, n. 345 del 13/11/2002, Rv. 224220; Sez. 1, n. 1711 del 14/4/1994, Rv. 197464) in siffatti casi che il rispetto del principio di legalità della pena (comb. disp. art. 2 c.p., comma 4 e art. 129 c.p.p., comma 2) impone annullamento d'ufficio della statuizione di merito. Salvo a registrasi contrasto sull'idoneità del ricorso inammissibile a dar vita ad un tale esercizio officioso (in senso contrario: Sez. 2, n. 44667 dell'8/7/2013, Rv. 257612; Sez. 5, n. 36293 del 977/2004, Rv. 230636; nel senso dell'ininfluenza: Sez. 6, n. 21982 del 16/5/2013). Siccome condivisamente illustrato in profondità nella sentenza di questa stessa Sezione n. 13903/14 del 28/2/2014, il principio di retroattività della norma più favorevole si fonda sulla legge ordinaria (art. 2 c.p., comma 4) e, giudicata non pertinente l'evocazione degli artt. 13 e 25, Cost., sull'art. 3 Cost. Pertanto "Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior - quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario - impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali - a titolo esemplificativo - quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo;
cfr. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993). Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost. sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole" (C. cost. sent, n. 393/2006; per la giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 34117 del 27/04/2006 - dep. 12/10/2006, Alberini e altro, Rv. 235051).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 19/7/2011, dopo aver ripreso le norme sovranazionali rilevanti in materia, ha escluso che l'art. 7 CEDU imponga una maggior tutela della retroattività della lex mitior, anzi rilevando che nella CEDU si rinviene il limite del giudicato, valicabile, invece, secondo lo stato dell'elaborazione interna, oltre a segnare un'incidenza, per estensione di materia, inferiore all'area delineata dall'art. 2 c.p., comma 4. 6. Ciò premesso, il patto, sotteso alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., oggi risulta essersi formato in relazione ad una sanzione penale da ritenersi ormai contra legem, dovendo trovare applicazione il nuovo regime sanzionatorio più favorevole, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, non ostandovi nessuna delle superiori esigenze individuate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 393, sopra citata.
Ciò posto, caduto il patto, le parti restano libere di riformulare, alla luce del nuovo trattamento penale, il nuovo accordo, il quale, è bene chiarire, ove i limiti edittali nuovi lo consentano, può anche confermare, se del caso, la quantificazione precedente.
7. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della statuizione, con trasmissione degli atti per il prosieguo (giudizio ordinario o nuovo patteggiamento).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015