Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 4
Nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, questi può, con l'opposizione al decreto, eccepire, ai sensi degli artt. 1247 e 1945 cod. civ., la compensazione con il debito che il creditore ha verso il debitore principale garantito, ancorché tale debito, non ancora scaduto alla data del decreto, diventi esigibile nel corso del giudizio di opposizione.
L'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione.
La disposizione di cui all'art. 66 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (cosiddetta legge cambiaria) è intesa a regolare il concorso dell'azione causale con quella cartolare, così da evitare che il debitore condannato ad adempiere in base alla prima di dette azioni sia nuovamente chiamato a rispondere in base alla seconda. Pertanto, per la sua applicazione è necessario che il debitore "ex causa" sia anche obbligato cambiario, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il soggetto nei cui confronti l'azione causale è proposta (nella specie fideiussore) sia titolare di un'azione di regresso verso i precedenti portatori del titolo.
Il decreto con cui il giudice delegato dispone l'ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento non produce effetti nel giudizio promosso dal creditore nei confronti dei coobbligati del fallito (nella specie, fideiussori), atteso che esso ha mera efficacia preclusiva limitata all'ambito della procedura fallimentare.
Commentario • 1
- 1. FALLIMENTO - FIDEIUSSORE - PAGAMENTO PARZIALE POST FALLIMENTO - RIVALSA EX ART. 61 LF - INAMMISSIBILITÀAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 marzo 2012
ISSN 2385-1376 Il fideiussore, una volta effettuato il pagamento del capitale, gli interessi e le spese in favore del debitore principale, è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore, a norma dell'artt. 1949 e art.1203 n.3 cc, e diviene altresì titolare di una specifica azione di regresso. La surrogazione da luogo ad un fenomeno successorio, ponendo il fideiussore nella medesima posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto mediante il pagamento. Il fideiussore che abbia pagato il creditore comune dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa fornendo la prova dell'avvenuta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M UFFICIO COPIE il 22 FEB. 2002 02573 /02 Richiesta copia studio dal Sig. NW REPUBBLICA ITALIANA - per diritti L.
6.20 IN NOME DE IL CANCELLIERERTE SUPRI I SSAZIONE Oggetto TITOLI DI CREDITO E SEZIONE PRIMA CIVILE FIDEIUSSIONE BANCARIA IMPROPONIBILITA' AZIONE EX ART. 66 C.C. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21088/99 Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 6220 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 693 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 23/10/2001 FITTIPALDI ConsigliereDott. Onofrio ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia IL SOLE ZA URED BROVIA BRUNO, BROVIA ROSELLA, GIOVANNdal Sig. MOIZO per diritti L.
6.20 CARONCINI I elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. 2ZCHAEL2002 presso l'avvocato GENNARO CONTARDI, che li rappresenta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROBERTO SUFFIA, e difende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta procura a margine del ricorso;
dal Sig. 71 per diritti L. 6.20 - ricorrenti "22 FEB. 2002
contro
IL CANCELLIERE BANCA COMMERCIALE ITALIANA - FILIALE ALBA;
A intimata - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza 638/99 della Corte d'Appello di Richiesta copia_studio n. dal Sig.• 2001 TORINO, depositata il 13/05/99; per diritti L. 6.20 2188 udita la relazione della causa svolta nella pubblical IL CANCELLIERE udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che concluso per il Generale Dott. Rosario RUSSO ha l'accoglimento del secondo rigetto del primo motivo;
motivo del ricorso. Svolgimento del processo la BA OM Con ricorso del 23.06.1993, IA, Filiale di BA, richiese nei confronti della fideiussori cliente Soc. Sinopsy a r.l. nonché dei GI, BR BRUN, LA e IZ l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di lire 262.419.350. Spiegò l' istante che la somma dovutale risultava dall'esibito estratto di conto corrente e che buona " era costituito da insoluti parte di tale debito re- lativi a sette effetti negoziati dalla società corren- tista per l' importo complessivo di lire 141.094.569. Con decreto emesso il 25.06.1993 il Presidente del tribunale ingiunse alla società ed ai fideiussori il pagamento della somma predetta, oltre interessi legali. Proposero opposizione tanto la società che i fide- iussori e questi ultimi provvidero a riassumere il giu- dizio dopo l'interruzione dello stesso dovuta al falli- mento della debitrice principale. 2 اد ど Con l'opposizione dedussero a) che la revoca dell'affidamento, con effetto immediato, era priva di che l'intimazione di "rientro" giustificazione;
b) era stata inviata il 22.06.1993 e ricevuta il giorno successivo, sicché la società non era ancora in mora decreto ingiuntivo di allorché era stato richiesto il pagamento;
c) che non sussisteva neppure la condizione dell'esigibilità del credito atteso che il saldaconto faceva riferimento ad un credito "vero e liquido" ma non ancora esigibile;
d) che la BA non aveva provve- duto al deideposito titoli di credito, ai sensi len dell'art. 66 della legge sulla cambiale. Richiesero quindi che il decreto fosse revocato, che attraverso una consulenza contabile fosse accertato l'esatto am- montare del debito verso la BA, che ne fosse dichia- rata la compensazione con l'importo di BOT (buoni or- dinari del Tesoro) in deposito presso la stessa banca. In contraddittorio della BA, che resistette Tribunale di BA, sentenza con all'opposizione, il in data 20.01.1997, dichiarò improcedibile l'opposizione della società Sinopsy e respinse quella somma precisata dalla dei fideiussori che condannò alla banca in corso di causa. Gli stessi fideiussori impugnarono la sentenza. Riproposero nel giudizio di appello le eccezioni di im- ly 3 5 procedibilità dell' azione per omesso deposito dei ti- toli posti a fondamento dell'azione causale e di impro- ponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo;
invoca- rono la compensazione, prevista dall'art. 5 delle con- dizioni contrattuali che avevano regolato i rapporti tra la correntista e la banca;
contestarono, infine, che la BA potesse "precisare, modificare o mutare" la domanda spiegata con il ricorso per ingiunzione. La BA appellata resistette al gravame. Con sentenza emessa il 13.05.1999, la Corte di To- ملا confermando la sentenza del rino rigettò l'appello, tribunale. Osservò la Corte in ordine ai motivi dell'appello, che la messa in mora si era compiuta ben prima a) dell'emissione del decreto ingiuntivo, essendo pacifico era stata adem- che fino a tale data l'obbligazione non piuta, e che al momento della decisione la domanda di pagamento risultava fondata e accoglibile;
b) che i fideiussori non avevano la qualità di coobbligati cam- biari sicché a nulla rilevava che la banca non avesse provveduto al deposito dei titoli, ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria;
c) che l'ampliamento della domanda (a crediti ulteriori maturati sul medesimo conto corrente nel corso del giudizio, in dipendenza di ulteriori titoli cambiari ritornati insoluti) risaliva 4 alla comparsa di costituzione della BA e rispetto ad essa nulla avevano eccepito le controparti, così accet- tando il contraddittorio e che, nel merito, tale cre- dito ulteriore era provato dall'ammissione della BA al passivo del fallimento della Soc. Sinopsy, rafforza- ta dalla circostanza che BR UN, presente alla verifica dei crediti, non aveva mosso contestazioni;
d) che l'eccezione di compensazione era stata correttamen- te respinta dal tribunale con riferimento sia alla circostanza che le obbligazioni assunte dalla banca ( (di restituire alla società Sinopsy, alla scadenza del h 30.07.1993, il controvalore dei titoli alla stessa ven- duti ) non erano scadute alla data di emissione del "1 al maggior importo del cre- decreto ingiuntivo, sia dito della BA, quale emerso nel corso del giudizio Avverso tale sentenza i BR, UN e LA, e la IZ hanno proposto ricorso per cassazione. La BA OM IA non ha svolto at- tività difensiva. Motivi della decisione In entrambi i gradi del giudizio di merito la Ban- OM IA si è costituita in giudizio in ca direttore della Filiale di BA (istante persona del anche per 1' emissione del decreto ingiuntivo di 5 pagamento) onde del tutto rituale la notificazione del ricorso per cassazione eseguita allo stesso Diret- al procuratore nominato per il giu- tore e per esso dizio di appello, presso il quale la BA stessa (la Filiale di BA e per essa il suo direttore pro tempore) elettoaveva domicilio (v. l'intestazione della sentenza ora impugnata). Peraltro, l'attività 0 succursali di una banca resta svolta dalle filiali imputata alla persona giuridica di cui le filiali c. stesse e le succursali costituiscono una emanazione e ai dirigenti preposti ad esse va, di regola, ricono- sciuta la qualità di institore, ai sensi dell'art. onde quei dirigenti 2203, comma secondo, cod. civ., in giudizio, in nome stessi possono agire e resistere della banca preponente, per qualsiasi rapporto che ab- com'è nel caso di specie bia avuto svolgimento nella filiale o succursale cui essi siano preposti, co- sì come previsto dal comma secondo dell'art. 2204 cod. civ. Il ricorso, se pur esteso in forma atecnica, non è privo di riferimenti normativi e consente, con riguardo al catalogo dei dimotivi ricorso di cui all'art. 360 c.p.C., l'individuazione di quattro spe- cifiche censure, onde non sorgono dubbi circa la sua ammissibilità (Cass. n. 3835 del 1981). 6 Il primo motivo censura la sentenza impugnata sul punto della inammissibilità del ricorso per ingiun- zione. Alla Corte di merito i ricorrenti addebitano "l'errore di diritto" di aver superato l'originaria im- proponibilità del ricorso, derivante dalla presentazio- ne anticipata previsione rispetto alla contrattuale oredi ventiquattro ilper rientro di termine un debitoria, con il riferimento alla dall'esposizione data di emissione del decreto ingiuntivo ( allorché il termine era scaduto). Il motivo è infondato. Mr. La Corte di merito ha respinto la doglianza considerando che, essendosi compiuta la vanamente dell'emissione messa in (il 23.06.1993) prima mora del decreto ingiuntivo (il successivo 25.06), "il fondamento della domanda sussisteva al momento della decisione". Tale motivazione è del tutto corretta. Ed in- 1' opposizione decreto ingiuntivo non al vero, a farne valere un' impugnazione del decreto, volta vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., così 7 che la sentenza che decide il giudizio stesso deve accogliere la dell'attoredomanda (il credi- tore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare come è accaduto nel caso di specie - che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, alsussistenti momento della proposi- pur se non zione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della decisione. Dallo svolgimento del secondo motivo di ricorso emergono le censure di violazione degli artt. 66 della legge cambiaria (r.d. n. del1669 1933) e dell'art. 1945 cod. civ. nonché di omessa moti- vazione su punto decisivo. Richiamando la sentenza di questa Corte n. 3078 del 1978, e la non controversa qualità, che essi rive- stivano, di fideiussori omnibus della società Sinopsy, garanti, cioè, delle obbligazioni "di qualsiasi natu- ra (id est: causali e cambiarie) che quella aves- " se contratto nei confronti della BA (pag. 14 del ri- corso), i ricorrenti l'erroredenunciano dei giudici dell'appello nell' aver ritenuto che l'applicabilità della norma dell'art. 66 cit. circa l'onere del deposito dei titoli richiedeva "che il debitore ex causa fosse anche obbligato cambiario" 8 qualità che essi fideiussori non avevano. Così argo- mentando, essi la Corte di merito deducono, aveva finito per disattendere la norma dell'art. 1945 C.C. che legittima il fideiussore ad opporre tutte le ecce- zioni che spettano al debitore principale, non esclusa - fondataquella sul disposto ancora deducono dell'art. 66 cit. n. 8225 del 1987 di E' richiamata poi la sentenza il mancato assol- questa Corte per il principio che vimento degli oneri previsti dalla norma dell'art. 66 1. c. sino al momento della precisazione delle conclu- sioni costituisce circostanza impeditiva dell'esame nel merito della domanda " Il motivo è infondato, proprio per quella ragione giuridica correttamente individuata dalla Corte di merito. Tuttavia, si impongono più esaurienti conside- razioni. Benché relativamente a quella parte del credito corrispondente a quella parte dell'esposizione debito- ria della Soc. Sinopsy risultante dal saldo debitore del conto corrente e che traeva ragione dagli in- soluti registrati nel conto in ordine ai titoli cambiari nelle operazioni negoziati di sconto, la BA, secondo quanto la sentenza impugnata e 9 l'esposizione dei ricorrenti consentono di rilevare, avesse esercitato l'azione causale fondata sul rapporto che aveva dato luogo alla negoziazione dei stessa era esonerata, titoli, non per ciò la BA nei confronti della sua debitrice scontataria e girante, dagli oneri di cui all'art. 66 della legge cambiaria. L'azione causale per la restituzione delle som- me anticipate nello sconto ( rt. 1859 c.c.) è certa- mente fondata sul rapporto di prestito, ma questo les è pur sempre quel rapporto che "diede causa alla trasmissione" dei titoli cambiari (art. 66 1.c.) onde anche in relazione all'esercizio di tale azione, come delle altre che, avendo ad oggetto il pagamento, si riconnettano al rapporto che diede luogo all'emissione о alla trasmissione ( girata ) della cambiale, si rende concreta quell'esigenza di tutela che la norma appresta al debitore cambiario, in que- che ha trasferito al- scontatario sto caso allo banca, mediante girata (art. 1859 cit.), il o i la titoli oggetto dello sconto. E' vero che da una pronuncia di questa Corte (la n. 6368 del 1986 intervenuta in una fattispecie regolata dall'art. 58 della legge sull'assegno bancario, il cui tenore è tuttavia analogo a quello dell'art. 66 1.c.) Ли 10 nel senso che l'azione sembra il contrario, emergere causale fondata sul rapporto di conto corrente e volta a conseguire il pagamento del saldo passivo, differen- ziandosi dall'azione causale in senso stretto basata sul titolo che ha dato luogo alla girata dell'assegno, ritenuta soggetta ad alcun non potrebbe essere processuale, ed in specie onere di natura all'osservanza preliminare degli oneri previsti dal- l'art. 58 1.a. (e dall'art. 66 l.c.), escludendosi anche, per il carattere eccezionale delle disposi- zioni che sottopongono ad oneri specifici un'azione giudiziale, l'applicazione analogica della norma. Ma stessa Corte - del altro diorientamento questa 6645 del 1986 (può quale è espressione la sentenza n. essere utilmente richiamato, sulla questione, anche il lontano precedente n.1878 del 11.07.1960) e al quale è preferibile prestare adesione, non da ultimo, per l'uniformità di linea interpretativa che esso registra, sul tema, con la dottrina specialistica ha invece puntualizzato lache ra- tio della norma dell'art. 66 1.c. impone di ri- tenere che le prescrizioni dell'offerta di resti- tuzione e del deposito dei cambiarititoli pre- viste dalla norma debbono essere osservate, e la essere applicata, anche nel caso norma stessa dev' 11 Ily controversia insorga sulla delbase con- che di tratto di sconto cambiario. Può dirsi, infatti, che anche in tal caso, attuandosi 10 sconto me- diante girata del titolo (art. 1859 c.c.) e risul- tando quindi lo scontatario come obbligato cam- biario nei confronti della banca, permangano le esigenze di tutela dell'obbligato delle quali la Néespressione. in contrario varrebbe norma Osservare che la norma dell'art. 1859 cit. non su- bordina l'esercizio dell'azione di restituzione all'adempimento preliminare di delle somme anticipate alcuna formalità. Le due norme debbono essere, inve- ro, necessariamente coordinate nell'applicazione la correlazione può avvenire non altrimenti che sulla base della considerazione secondo la quale l'azione di restituzione ex art. 1859 c.C. è pur sempre l'azione causale derivante dal rapporto che ha dato luogo alla trasmissione del titolo cambiario, attuandosi infatti lo sconto attraverso la girata della ondecambiale, nemmeno può dirsi che l'azione ex art. 1859 C.C. (anche fondandosi il credito della banca sul saldo debitore del conto corrente sul quale le negoziazioni di sconto me- diante girata dei titoli si appoggino e siano regolate) sia azione causale impropria, distinta da 12 E la necessità della corre- quella dell'art. 66 1.c. lazione tra le due norme appare dimostrata dalla stes- sa, prevalentemente accettata, definizione causale ex art. come1859 c.C., "fondata dell'azione sul rapporto di prestito e sulla promessa di restitu- zione, con pagamento a dimezzo un terzo, fatta alla banca dallo scontatario" attuale che diviene ed e in concreto esperibile allorché il debitore cam- biario ometta di pagare, alla scadenza (ciò si ri- cava proprio dalla norma dell'art. 1859 c.C.). In altri termini, realizzandosi lo sconto cambia- rio attraverso la girata del titolo, tutte le esigenze di tutela sottese alle prescrizioni dell'art. 66 1.c. sono presenti ed attuali allorché la banca girataria l'azione causale facendo valere per lo sconto eserciti il suo diritto alla restituzione delle somme anticipate all'atto dello sconto, facendo valere cioè quel rappor- to che diede luogo alla trasmissione del titolo. Che altra impropria di- l'azione causale sia questa e non scende, poi, anche dalla circostanza che essa spetta nei confronti dello scontatario in parallelo con l'azione cartolare (ex art. 1859 la banca, nel ca- so di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal restituzione della titolo, ha anche il diritto alla somma anticipata). 1/9 13 l'eccezione ex art. 66 Da tutto ciò deriva che dalla debitrice Soc.
1.c. sarebbe stata opponibile Sinopsy, sicché l'indagine della Corte di merito avrebbe dovuto, per completezza di motivazione rispet- to alle doglianze degli appellanti, focalizzarsi sulla norma dell'art. 1945 c.c. che essi invocavano dell'eccezione, dell' opponibilità anche a sostegno con il supporto della richiamata pronuncia di questa Corte n. 3078 del 1978. Sennonché, in tale indagine la Corte stessa non avrebbe potuto poi prescindere dal considerare se di fideiussori omnibus, che proprio quella qualità deducevano ad altri fini, medesimi appellanti gli - come la BA a sua vol- non fosse stata di ostacolo richiamandosi alla clausola lett. G ta aveva dedotto, del contratto di fideiussione in forza della quale i fideiussori erano tenuti al pagamento "immediato, a prima richiesta" all'opponibilità dell'eccezione stessa e, ancor prima, se tale particolare forma di fideiussoria non esonerasse la BA garanzia beneficiaria dall'onere della preventiva offerta in cambiari, im- restituzione depositoe dei titoli che esercita posto dalla norma al creditore l'azione causale. E tuttavia, le ragioni di infondatezza della censu- 14 امانه ra risiedono in quella particolare posizione del fi- che - come la Corte di merito ha rileva- deiussore, non si legittima all'eccezione di temporanea ine- to - sigibilità ex art. 66 1.c. in quanto estraneo all'obbligazione cambiaria e dunque privo di azione cartolare, ancorché (Cass. n. 1734 del 1995) egli sia pur sempre titolare di un'azione di regresso ex art. 1950 C.C. verso l'obbligato garantito. detto della ratio della prescrizione Si posta dall'art. 66 1.c. : evitare che il debitore, convenuto in base all'azione causale, si trovi esposto al rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria (e consentire allo stesso, in di adempimento e condanna all'adempimento, in di caso base al rapporto causale, di riavere il titolo per esperire le eventuali azioni cartolari spettantegli in via diretta о di eregresso per dare la prova dell'eseguito pagamento). Ebbene tale ratio della nor- ma rende evidente che, proprio in quanto estraneo all'obbligazione cambiaria e già soltanto per questo, il fideiussore è sottratto al rischio suddetto, onde già potrebbe argomentarsi in termini di mancanza di un suo interesse personale e diretto ad opporre al l'eccezione ex art. 66 1.c. creditore Ulteriore argomento, sulla base del quale esclude- ily 15 degli oneri di cui re la necessità dell'adempimento all'art. 66 l.c. da parte del creditore che agisca nei confronti del fideiussore, è rinvenibile in ciò che quest'ultimo, che non obbligato cambiario benché possa trovarsi, in quanto fideiussore omnibus, ad aver garantito anche le obbligazioni che il debitore abbia assunto in forma cambiaria о che in capo al debitore stesso derivino dallo sconto cambiario, non abbisogna del possesso dei titoli cambiari per l'esercizio della sua azione di regresso (art. altro essendo il titolo (il documento costituente la len 1950 c.c.) verso il debitore principale garantito, prova del pagamento) che può giustificare e dare fondamento all'esercizio di tale azione di re- gresso. Quando ancora si consideri che la norma dell'art. 66 1.C., come già si è detto dinanzi, tutela l'interesse del debitore convenuto per sottrarlo al pericolo di pagare una seconda volta in forza di azione cambiaria allo e scopo di con- sentirgli, ove egli adempia in albase rapporto causale, di ricevere le ecambiali di utilizzar- le nelle azioni dirette о di regresso spettantegli (in termini, Cass. n. 2084 del 1998 ed altre conformi), trova spiegazione la necessità, giustamente ritenu- 16 ta dalla Corte di merito, che per l'applicazione della norma suddetta, sempre in relazione alle finalità della stessa, "il debitore ex causa sia anche debitore cambiario, non rilevando in contrario che il soggetto nei cui neppure la circostanza confronti l'azione causale proposta sia tito- lare di un'azione di regresso verso i precedenti portatori del titolo" (in termini, la sentenza di n. 1734 del 1995 alla quale la Corte di questa Corte merito si è richiamata). E dunque, l'omessa motivazione in relazione alla norma dell'art. 1945 C.C. non ha pregiudicato la cor- rettezza della delladecisione Corte di merito sul punto dell'eccezione ex art. 66 1.c. terzo motivo denuncia, per l'aspetto processua- Il le, la violazione dell'art. 183 c.p.c. per avere la Corte di merito confermato l'ammissibilità dell'ampliamento "ad ulteriori crediti per altri inso- luti cambiari" della domanda inizialmente proposta dal- la BA con il ricorso decreto ingiuntivo, e nel meri- to la violazione dell'art. 2697 c.c. per aver la stessa Corte riconosciuto fondata la pretesa ulteriore della banca sulla base del solo provvedimento di ammissione al passivo nel fallimento della Soc. Sinopsy, ottenuto dalla stessa BA per l'ammontare di lire 438.920.334 17 "senza che BR UN, presente all'udienza, muovesse contestazioni" (il rilievo è della sentenza ora impu- gnata). Sotto il primo profilo la censura è infondata. Non è dedotto dai ricorrenti che la BA avesse fatto valere, per l'ampliamento del petitum, una diver- sa causa petendi e dalla sentenza, anche considerate le premesse, ossia che la pretesa fatta valere con il decreto ingiuntivo trovava il suo fondamento giuridico nell' esposizione debitoria della Soc. Sinopsy, dopo la revoca dell'affidamento, attestata dall'estratto di conto corrente, può ricavarsi tanto l'identità e uni- cità del bancario cui rapporto tutti i crediti si riferivano, quanto la circostanza che l'estensione della richiesta di pagamento a somme ulteriori si correlava all'ampliamento dell'esposizione debitoria attinente, appunto, al rapporto stesso. Si era trat- tato dunque di una semplice emendatio, del tutto consentita (v. Cass. n. 7547 del 1983). Decisivo è tut- tavia che i ricorrenti non censurehanno svolto che investano il rilievo della Corte di merito circa l'accettazione del contraddittorio sull'ampliamento del petitum che la BA aveva introdotto "sin dalla comparsa di costituzione del 21.03.1995 dopo la riassunzione della causa ad opera della controparte" 18 (v. la sentenza a pag. 10). La censura è però merito.fondata nel lainfatti, che de- considerare, E' sufficiente endofallimentare del cre- finitività dell'accertamento definitività che lungi dal poter essere assi- dito milata al giudicato di cui all'art. 2909 C.C. (per il quale, peraltro, il problema giuridico si por- rebbe in quei fissati dalla norma termini dell'art. preclusiva spiega una efficacia soltanto 1306 c.c.), all'interno del procedimento fallimentare non può гле effetti nei confronti dei coobbligati solida- produce 11, estranei al processo fallimentare, dunque nei confronti dei fideiussori del debitore fallito. Il dell'efficacia meramente preclusiva ed en- principio del decreto di ammissione allo stato do fallimentare jus receptum nella giu- passivo costituisce infatti risprudenza di Cortequesta di legittimità (già da Cass. SS. UU. n. 2582 riaffermatodel 1963, più di recente da Cass. n. 2545 del 1990 e, proprio per la limitazione "all'interno della procedura concorsua- le", da Cass. n. 3830 del 2001) onde i giudici potuto riconoscere al de- dell' appello non avrebbero creto ammissione di ammissione al passivo del cre- dito di lire 438.920.334 fatto valere dalla BA nel fallimento della Soc. Sinopsy il valore proba- 19 D ad un accertamento definitivo torio conseguente del credito stesso, idoneo a indiscutibile ed spiegare effetti anche nei confronti dei fide- iussori. E ciò nemmeno nei confronti di BR UN, essendo fondata la contestazione dei ricorrenti sul punto (con riferimento tanto alla posizione uni- taria di essi fideiussori rispetto all'accertamento del debito intervenuto nei confronti della Soc. Sinopsy, debitore principale, tanto nei rapporti interni tra senso che dal les i fideiussori, ossia nei rapporti del suddetto Bro- via con gli altri fideiussori) nel silenzio di costui in sede di verifica fallimentare dei crediti nessuna conseguenza, in termini di ricono- scimento del credito della banca, avrebbe potuto trarsi. In effetti la sentenza ora impugnata nemmeno spiega quale significato, valore, о ap- porto probatorio si sarebbe potuto trarre, e in quali limiti (v. art. 1309 c.c.), dalla circostanza che all'udienza, "non ave- BR, presente il suddetto mosso alcuna contestazione “ va Sul punto, ossia nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna. dei fideiussori pronunciata dal Tribunale, anche per detta maggior somma sul fon- damento del solo provvedimento di ammissione della BA al passivo del fallimento per la maggior 20 somma corrispondente al credito verso la debitrice Soc. Sinopsy, la sentenza dev'essere dunque cassata con rinvio. Il quarto motivo di ricorso, anche richiamandosi alla clausola n. 5 del contratto che regolava i rappor- ti tra le parti, censura la statuizione di rigetto dell'eccezione di compensazione per violazione della norma dell'art. 1243 c.c. nonché per mancanza e insuf- ficienza di motivazione. zione alla compensazione giudiziale (art. 1243 comma len Anche tale censura è fondata, tanto più in rela- 2° c.c.). La Corte di merito, pur dando atto che la BA "aveva venduto alla Soc. Sinopsy BOT trimestrali con scadenza al 30.07.1993" sie che la stessa BA era "obbligata a restituire il controvalore dei titoli al- la scadenza, a custodirli e ad accreditarne l'importo alla scadenza" ha poi escluso di poter far luogo alla compensazione parziale che i fideiussori, (anche richiamando la clausola 5n. del contratto di fi- deiussione) avevano eccepito per l'ammontare (lire 100.000.000) dei titoli, sulla base del duplice rilievo "che i titoli non erano ancora scaduti all'atto del decreto ingiuntivo" (emesso il 25.06.1993) e che "in corso di causa era emerso un maggior impor- مك 21 to del credito" della BA. Ora, come non è dubbia la proponibilità dell'eccezione di compensazione da parte del fide- 1945 c.c. ex art. iussore, ex art. e, specificamente, 1247 C.C., del pari è evidente l'erroneità della sen- che per di più risulta incomprensibile nella tenza valutazione del " maggior ammontare del credito della BA emerso nel corso del giudizio come di un dato ostativo alla opponibilità del
contro
- - parte in cui nella ha compensazione credito in conferito rilievo. alla mancata scadenza dei titoli all'atto del decreto ingiuntivo, ossia al momento dell'emissione dello stesso, laddove il credito della correntista per il controvalore dei titoli era divenuto esigibile data del 30.07.1993, alla nel corso del giudizio di opposizione. Il motivo in esame dev'essere dunque accolto, onde anche in allarelazione censura di violazione dell'art. 1243 C.C., con esso proposta, la sentenza dev'essere cassata. Il giudice del rinvio, che si designa in altra se- zione della stessa Corte di Appello di Torino, provve- derà anche in ordine alle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
22 RG. 21089/1 La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo ed il quarto motivo. Cassa 1'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso addì 23 ottobre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore Gree Waiter/Celentan Angelo Grieco Walter Celentano чет "Yew ATIN CORTE SUPRATER D AL CANCELLIERE Andree/Blanchi Depositate In 22 FEB 2002 IL CANCELLIERE il 109T 129,11 456T 61,97 Registrato in card 16111. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 TOT. 191,08 Serie 41522 134,08 CENTO NOVANTUNG / 28, (euro 23