Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2573
CASS
Sentenza 22 febbraio 2002

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Nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, questi può, con l'opposizione al decreto, eccepire, ai sensi degli artt. 1247 e 1945 cod. civ., la compensazione con il debito che il creditore ha verso il debitore principale garantito, ancorché tale debito, non ancora scaduto alla data del decreto, diventi esigibile nel corso del giudizio di opposizione.

L'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione.

La disposizione di cui all'art. 66 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (cosiddetta legge cambiaria) è intesa a regolare il concorso dell'azione causale con quella cartolare, così da evitare che il debitore condannato ad adempiere in base alla prima di dette azioni sia nuovamente chiamato a rispondere in base alla seconda. Pertanto, per la sua applicazione è necessario che il debitore "ex causa" sia anche obbligato cambiario, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il soggetto nei cui confronti l'azione causale è proposta (nella specie fideiussore) sia titolare di un'azione di regresso verso i precedenti portatori del titolo.

Il decreto con cui il giudice delegato dispone l'ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento non produce effetti nel giudizio promosso dal creditore nei confronti dei coobbligati del fallito (nella specie, fideiussori), atteso che esso ha mera efficacia preclusiva limitata all'ambito della procedura fallimentare.

Commentario1

  • 1FALLIMENTO - FIDEIUSSORE - PAGAMENTO PARZIALE POST FALLIMENTO - RIVALSA EX ART. 61 LF - INAMMISSIBILITÀ
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 marzo 2012

    ISSN 2385-1376 Il fideiussore, una volta effettuato il pagamento del capitale, gli interessi e le spese in favore del debitore principale, è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore, a norma dell'artt. 1949 e art.1203 n.3 cc, e diviene altresì titolare di una specifica azione di regresso. La surrogazione da luogo ad un fenomeno successorio, ponendo il fideiussore nella medesima posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto mediante il pagamento. Il fideiussore che abbia pagato il creditore comune dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa fornendo la prova dell'avvenuta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2573
Data del deposito : 22 febbraio 2002

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