Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
La sottoscrizione del presidente (e o di altro componente) del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che solo con esso acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza - pur involontaria - rende di per sè nulla insanabilmente la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa ovviarsi ne' con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissione od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione), ne' tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Tale nullità va invece accertata e dichiarata in sede d'impugnazione, con conseguente remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione carente di sottoscrizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7275 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CODERONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato COSTANTINO CERRUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 09479/99 proposto da:
AT ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CODERONI, difesa dall'avvocato ALDO TORIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso le sentenze del Tribunale di GENOVA, Sezione il Civile, n.471/98 (19/12/97-23/ 2/98) e n.2748/98 (30/10/98-14/12/98) R.G. 4768/95.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco IMANZO;
udito l'Avvocato Eduardo CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il ricorso n. 19753/98 per la dichiarazione di nullità della sentenza e per il ricorso n. 9479/99 per l'accoglimento del II motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'1 febbraio 1993, TO AT conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Genova il Comune di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essa subiti per una caduta determinata dall'improvviso cedimento del fondo stradale. Il Comune si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda. il Pretore di Genova, in accoglimento della domanda, condannava il comune di Genova al risarcimento dei danni nella misura di lire 3.412.044, con rivalutazione e interessi. Appellata la sentenza, il Tribunale, con sentenza del 23 febbraio 1998, riformava la sentenza del Pretore, rigettando la domanda e ponendo a carico della AT le spese di entrambi i gradi. Avverso questa sentenza, TO AT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 5 c.p.c., per essere la sentenza priva della sottoscrizione del Presidente del collegio. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso.
Nel frattempo, con ricorso del 6 ottobre 1998 il Comune di Genova chiedeva al Presidente del Tribunale di procedere alla rinnovazione della deliberazione della sentenza del tribunale, mancante della sottoscrizione del Presidente.
Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio delle parti, procedeva a nuova deliberazione della sentenza, riesaminando il merito della causa. Con sentenza del 14 dicembre 1998 dichiarava la nullità - inesistenza della propria sentenza in data 23 febbraio 1998, respingendo la domanda della AT, con condanna al pagamento delle spese.
Anche avverso questa sentenza la AT ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il comune di Genova resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come risulta dalla parte in fatto, il Tribunale di Genova, quale giudice d'appello, ha pronunziato nella causa tra TO AT e il Comune di Genova, una prima volta con sentenza del 23 febbraio 1998, con la quale ha riformato la sentenza del Pretore, condannando la AT alle spese di entrambi i gradi;
successivamente, a seguito del ricorso del Comune di Genova che chiedeva al Presidente del Tribunale di rinnovare la deliberazione della sentenza, in quanto mancante della sottoscrizione del presidente del collegio, ha proceduto ad una nuova deliberazione, con sentenza pubblicata il 14 dicembre 1998, dichiarando la nullità-inesistenza della propria precedente sentenza in data 23 febbraio 1998 e respingendo la domanda della AT con condanna alle spese di entrambi i gradi. La AT ha proposto ricorso avverso entrambe le sentenze. Con un primo ricorso (iscritto al n. 19753 del 1998) ha censurato la sentenza del 23 febbraio 1998, con due motivi, con il primo dei quali lamenta la violazione dell'art. 132, n. 5 c.p.c., per essere la sentenza priva della sottoscrizione del Presidente. Con il secondo ricorso (iscritto al n. 9479 del 1999) ha censurato la sentenza del 14 dicembre 1998 con tre motivi, con i quali si lamenta l'illegittimità della nuova deliberazione della sentenza e delle modalità della stessa. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso in entrambi i casi.
2. I due ricorsi vanno riuniti. Al proposito si osserva che essendo stati i ricorsi proposti rispettivamente avverso la (prima) sentenza mancante della sottoscrizione del Presidente del collegio e avverso la (seconda) sentenza che ha dichiarato la nullità della prima decisione e ha deliberato nuovamente sul merito del processo, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dall'art. 335 c.p.c., discende dalla connessione tra i due processi, in quanto la decisione dell'uno è idonea a condizionare la decisione dell'altro (in tal senso, in termini specifici: Cass. 11 marzo 1986, n. 1643, in motiv.; in generale: Cass. 4 aprile 1997, n. 2922;
relativamente al caso dei ricorsi avverso la sentenza d'appello e la sentenza che ha deciso sulla revocazione avverso la prima: Cass. 11 giugno 1998, 5850; 7 novembre 1997, n. 10933; 16 marzo 1996, n. 2227;
28 ottobre 1994, n. 8922)
3. Con il ricorso avverso la sentenza del 23 febbraio 1998, la ricorrente ha svolto due motivi: con il primo lamenta la violazione dell'art. 132, n. 5 c.p.c., per essere la sentenza priva della sottoscrizione del Presidente, con l'altro censura la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Il primo motivo è fondato, restando l'altro assorbito. È pacifico che la sentenza sia stata pubblicata senza la sottoscrizione del Presidente del collegio. A ciò consegue la nullità della sentenza stessa e la sua cassazione con rinvio (v. per es.: Cass. 4 dicembre 2000, n. 15424; 4 febbraio 2000, n. 1254; 7 luglio 1999, n. 7055) . In proposito si osserva che, come è stato affermato da questa Corte a Sezioni Unite (9 marzo 1981, n. 1297, v. pure Cass. 11 marzo 1986, n. 1643; Cass. 7 luglio 1999, n. 7055), in caso di annullamento ex art. 161, comma secondo c.p.c., dal coordinamento fra gli artt. 354, primo comma, 360 n. 4, e 383, ultimo comma si desume che la causa va rimessa allo stesso giudice donde proviene la sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione. Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul giudice unico, il giudice del rinvio va oggi individuato nella Corte d'appello di Genova (Cass. 17 gennaio 2001, n. 577; 5 giugno 2000, n. 7453; 1 febbraio 2000, n. 1083).
4. Con il secondo ricorso avverso la sentenza del 14 dicembre 1998 la AT ha svolto tre motivi.
Con il primo deduce la violazione degli artt. 161 e 275 c.p.c, lamentando che il Tribunale aveva illegittimamente proceduto alla rinnovazione della precedente sentenza affetta da radicale nullità. Più specificamente, la ricorrente critica la sentenza impugnata, per avere proceduto, al di fuori delle regole dettate dal codice di rito, alla rinnovazione della deliberazione affetta da nullità, in violazione del principio generale secondo cui la devoluzione del giudizio sui vizi di qualsivoglia genere e natura afferenti una pronunzia è devoluto ad altro soggetto rispetto a quello che ha pronunziato il provvedimento.
Peraltro, il Collegio doveva ritenersi "spogliato" del potere di decidere, una volta resa pubblica la sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 275 e 276 c.p.c., lamentando che comunque la seconda sentenza era stata pronunziata da un Collegio in composizione diversa rispetto al primo che aveva deliberato la sentenza priva di sottoscrizione del Presidente.
Con il terzo motivo la AT lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che autonomamente, senza richiesta delle parti. Il
tribunale aveva pronunziato la nullità-inesistenza della propria sentenza in data 23 febbraio 1998. Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito e il terzo è infondato.
5. Circa il primo motivo, in ordine al punto se possa provvedersi alla rinnovazione della sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice che la ha emessa, si registra in seno a questa Corte un contrasto di giurisprudenza.
Infatti, questa Corte, con la sentenza 22 settembre 1993, n. 9661 ha ritenuto che "nel caso di provvedimento inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritto da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell'inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli articoli 276, 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 119 disp. Att.".
Diversamente, in precedenza, la Corte, con sentenza dell'11 marzo 1986, n. 1643 aveva affermato che "la sottoscrizione del presidente (e/o di altro componente) del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che solo con esso, acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza - pur involontaria - rende di per sè nulla insanabilmente la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa ovviarsi ne' con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissione od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione), ne' tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Tale nullità va invece accertata e dichiarata in sede d'impugnazione, con conseguente remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione carente di sottoscrizione" (pur se non specificamente in termini, v. Cass. 2 aprile 1992, n. 4025). Il Collegio ritiene di doversi uniformare alla decisione n. 1643 del 1986. Il Tribunale di Genova, con, la pubblicazione della sentenza, sia pure priva della sottoscrizione del Presidente, si era, infatti, spogliato del potere di decidere nuovamente quella causa, essendo il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione alla controversia (sul punto v. anche Cass. S.U. 9 marzo 1981, n. 1297). La sentenza, sia pure priva della sottoscrizione del presidente del collegio, una volta pubblicata conclude (se definitiva) il processo dinanzi al giudice, privandolo comunque del potere-dovere di decidere nuovamente sulla domanda, e può essere rimossa unicamente attraverso l'impugnazione o attraverso l'autonoma actio nullitatis. Per altro verso, una volta ritenuto - come ha argomentato lo stesso Tribunale di Genova - che non è possibile utilizzare in un caso quale quello di specie la procedura di correzione dell'errore materiale (sul punto v. Cass. S.U. 9 marzo 1981, n. 1297 e la giurisprudenza successiva conforme) è difficile poi ammettere che il Tribunale possa nuovamente deliberare la sentenza. Ciò, sia se si considera, come osservato in dottrina, che anche la sentenza priva di sottoscrizione, una volta pubblicata, è astrattamente idonea a porsi quale fonte della disciplina del rapporto, fino a quando non venga rimossa con l'impugnazione o con l'actio nullitatis, sia se ha riguardo alla difficoltà di coordinare la permanenza del potere di nuova delibera della sentenza con il sistema delle impugnazioni (o con l'autonoma azione di nullità)
Difficoltà quest'ultima che non ha il significato di addurre inconvenienti pratici, ma che dimostra come la nuova deliberazione della sentenza pubblicata sia al di fuori del sistema processuale che fa capo al codice di rito.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la nullità in questione è rilevabile d'ufficio. Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.
La sentenza del 14 dicembre 1998, con riferimento al motivo accolto, dev'essere cassata senza rinvio, a norma dell'art. 382 c.p.c., per essere stata emessa quando il giudice difettava in ordine alla specifica controversia del potere di deciderla.
In conclusione, la sentenza in data 14 dicembre 1998 va cassata senza rinvio, mentre la sentenza in data 23 febbraio 1998 va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, che pronunzierà sull'appello proposto dal Comune di Genova e provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 19753 del 1988 e n. 9479 del 1988;
cassa senza rinvio la sentenza del 14 dicembre 1988; cassa con rinvio alla Corte d'appello di Genova, che provvederà anche sulle spese di questa fase, la sentenza del 23 febbraio 1998. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 13 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001