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Sentenza 2 gennaio 2023
Sentenza 2 gennaio 2023
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAJA MAKRAM nato il [...] avverso la sentenza del 20/4/2021 del Giudice di pace di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Fermo ha condannato GR Makram alla pena di euro quindicimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di espulsione emesso il 7 febbraio 2020 > dal Questore e dal Prefetto di Macerata. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Umberto Gramenzi, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. del 28 agosto 2000, n. 274, alla quale il giudice non avrebbe fatto alcun riferimento nella motivazione, pur trattandosi di istituto da applicare anche d'ufficio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/06/2022 2.1. Si evidenzia che la causa di non punibilità, in caso di sussistenza dei presupposti, opera come per ogni causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per la quale vi è obbligo di declaratoria, in ogni stato e grado, senza alcuna necessità di istanza di parte. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché circa la misura della pena non attestata al minimo edittale. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sotto il profilo dell'astratta applicabilità della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 34 del 2000, va rilevato, come indicato anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, che essa si applica, ricorrendone i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oggetto della sentenza di impugnata (tra le altre Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Rv. 279642). Sul punto, deve osservarsi che l'istituto in questione, secondo un indirizzo di questa Corte di legittimità, ha natura di condizione di improcedibilità dinanzi al giudice di pace, con la previsione della preventiva non opposizione della parte lesa e dell'imputato (Sez. F, 6/08/2015, n. 34672, Cacioni, Rv. 264702, Sez. 6, n. 44683 del 15/09/ 2015, T., Rv. 265114). In questo caso è stato rilevato che è lo stesso legislatore ad aver indicato l'istituto come causa di improcedibilità anche se, per alcuni commentatori, detta terminologia non appare corretta. Invero, è stato evidenziato, pur a fronte della diversa lettera della norma, che sarebbe preferibile inserire l'istituto tra le cause di non punibilità, posto che la 2 tenuità del fatto, in questo caso, implica una verifica della fondatezza dell'accusa da ancorarsi anche a precisi parametri soggettivi. L'istituto, poi, dal punto di vista dei presupposti necessita dell'occasionalità della condotta (e non della mera non abitualità), oltre alla verifica del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento possa recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato o dell'indagato (Sez. 6, 14/07/2015 n. 31920, Marzola, Rv. 264420; Sez. F, 20/08/2015, n. 38876, Morreale, Rv. 264700). Per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, poi, qualora sia stata esercitata l'azione penale, viene riconosciuto alla persona offesa un vero e proprio un potere di interdizione (Sez. U, 16/07/2015, n. 43264, Steger, Rv. 264547). Infine, si rileva che, a fronte di un fatto particolarmente tenue, non è richiesta, per l'operatività dell'istituto, la previa definizione del merito della regiudicanda, come si evince dalla lettera della norma che, ai commi 2 e 3, subordina la pronuncia soltanto alla mancanza di opposizione da parte dei soggetti legittimati a formularla. Si tratta, quindi, di una pronuncia di improcedibilità con una decisione di absolutio ab istantia, adottata senza preventivo accertamento probatorio circa la fondatezza dell'accusa. Il giudice pertanto ove ricorrano, sulla base degli atti in suo possesso, i presupposti per reputare di scarsa valenza offensiva l'accaduto, provvede immediatamente a pronunciare l'improcedibilità dell'azione promossa con l'unico limite rappresentato dalla manifestazione contraria formulata dagli interessati (imputato e parte lesa), tenendo conto che essa ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive. Va specificato, peraltro, secondo quanto affermato da questa Corte, con indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, relativo specificamente all'improcedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti Rv. 268458), che questa non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice di pace, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa. Del resto, si è osservato in giurisprudenza, che l'improcedibilità prevista dall'art. 34, comma 3, d.lgs. n, 274 del 2000 è introdotta da disposizione in rito, posta esclusivamente a tutela dell'interesse delle parti private, la cui violazione 3 non determina una nullità assoluta (Sez. 5, n. 20595 del 15/02/2021, Ferrante, Rv. 281180). Si tratta di pronuncia che rappresenta esercizio del potere discrezionale del giudice, rispetto al quale questi non deve esporre un'espressa motivazione quando l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indraccolo, Rv. 272442 Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277). Orbene, a fronte della indicata pluralità di presupposti necessari per l'operatività dell'istituto invocato, il ricorso, è generico posto che, rispetto alla dedotta operatività in astratto di questo, ricorrendone i presupposti, non indica, nel caso concreto, da quali elementi fattuali, trascurati indebitamente dal giudice di merito, tale particolare tenuità dell'offesa dovrebbe trarsi, né si deduce o risulta che la richiesta in tal senso sia stata avanzata dall'interessato. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile. La motivazione, in relazione alla misura della pena, non indica la ragione di questa in modo espresso. Tuttavia, si opera richiamo all'art. 133 cod. pen. e questa si discosta dal minimo edittale in misura non considerevole (euro 15.000 di ammenda). Sul punto, va dunque, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. cit.), nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione in assenza di motivazione non viene, puntualmente, dedotta, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, che queste siano state chieste dall'imputato e non concesse in assenza di motivazione che giustificasse il diniego. 3. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in euro tremila tenuto conto dei profili relativi all'inammissibilità dell'impugnazione, di cui alla pronuncia della Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Fermo ha condannato GR Makram alla pena di euro quindicimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di espulsione emesso il 7 febbraio 2020 > dal Questore e dal Prefetto di Macerata. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Umberto Gramenzi, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. del 28 agosto 2000, n. 274, alla quale il giudice non avrebbe fatto alcun riferimento nella motivazione, pur trattandosi di istituto da applicare anche d'ufficio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/06/2022 2.1. Si evidenzia che la causa di non punibilità, in caso di sussistenza dei presupposti, opera come per ogni causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per la quale vi è obbligo di declaratoria, in ogni stato e grado, senza alcuna necessità di istanza di parte. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché circa la misura della pena non attestata al minimo edittale. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sotto il profilo dell'astratta applicabilità della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 34 del 2000, va rilevato, come indicato anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, che essa si applica, ricorrendone i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oggetto della sentenza di impugnata (tra le altre Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Rv. 279642). Sul punto, deve osservarsi che l'istituto in questione, secondo un indirizzo di questa Corte di legittimità, ha natura di condizione di improcedibilità dinanzi al giudice di pace, con la previsione della preventiva non opposizione della parte lesa e dell'imputato (Sez. F, 6/08/2015, n. 34672, Cacioni, Rv. 264702, Sez. 6, n. 44683 del 15/09/ 2015, T., Rv. 265114). In questo caso è stato rilevato che è lo stesso legislatore ad aver indicato l'istituto come causa di improcedibilità anche se, per alcuni commentatori, detta terminologia non appare corretta. Invero, è stato evidenziato, pur a fronte della diversa lettera della norma, che sarebbe preferibile inserire l'istituto tra le cause di non punibilità, posto che la 2 tenuità del fatto, in questo caso, implica una verifica della fondatezza dell'accusa da ancorarsi anche a precisi parametri soggettivi. L'istituto, poi, dal punto di vista dei presupposti necessita dell'occasionalità della condotta (e non della mera non abitualità), oltre alla verifica del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento possa recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato o dell'indagato (Sez. 6, 14/07/2015 n. 31920, Marzola, Rv. 264420; Sez. F, 20/08/2015, n. 38876, Morreale, Rv. 264700). Per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, poi, qualora sia stata esercitata l'azione penale, viene riconosciuto alla persona offesa un vero e proprio un potere di interdizione (Sez. U, 16/07/2015, n. 43264, Steger, Rv. 264547). Infine, si rileva che, a fronte di un fatto particolarmente tenue, non è richiesta, per l'operatività dell'istituto, la previa definizione del merito della regiudicanda, come si evince dalla lettera della norma che, ai commi 2 e 3, subordina la pronuncia soltanto alla mancanza di opposizione da parte dei soggetti legittimati a formularla. Si tratta, quindi, di una pronuncia di improcedibilità con una decisione di absolutio ab istantia, adottata senza preventivo accertamento probatorio circa la fondatezza dell'accusa. Il giudice pertanto ove ricorrano, sulla base degli atti in suo possesso, i presupposti per reputare di scarsa valenza offensiva l'accaduto, provvede immediatamente a pronunciare l'improcedibilità dell'azione promossa con l'unico limite rappresentato dalla manifestazione contraria formulata dagli interessati (imputato e parte lesa), tenendo conto che essa ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive. Va specificato, peraltro, secondo quanto affermato da questa Corte, con indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, relativo specificamente all'improcedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti Rv. 268458), che questa non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice di pace, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa. Del resto, si è osservato in giurisprudenza, che l'improcedibilità prevista dall'art. 34, comma 3, d.lgs. n, 274 del 2000 è introdotta da disposizione in rito, posta esclusivamente a tutela dell'interesse delle parti private, la cui violazione 3 non determina una nullità assoluta (Sez. 5, n. 20595 del 15/02/2021, Ferrante, Rv. 281180). Si tratta di pronuncia che rappresenta esercizio del potere discrezionale del giudice, rispetto al quale questi non deve esporre un'espressa motivazione quando l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indraccolo, Rv. 272442 Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277). Orbene, a fronte della indicata pluralità di presupposti necessari per l'operatività dell'istituto invocato, il ricorso, è generico posto che, rispetto alla dedotta operatività in astratto di questo, ricorrendone i presupposti, non indica, nel caso concreto, da quali elementi fattuali, trascurati indebitamente dal giudice di merito, tale particolare tenuità dell'offesa dovrebbe trarsi, né si deduce o risulta che la richiesta in tal senso sia stata avanzata dall'interessato. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile. La motivazione, in relazione alla misura della pena, non indica la ragione di questa in modo espresso. Tuttavia, si opera richiamo all'art. 133 cod. pen. e questa si discosta dal minimo edittale in misura non considerevole (euro 15.000 di ammenda). Sul punto, va dunque, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. cit.), nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione in assenza di motivazione non viene, puntualmente, dedotta, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, che queste siano state chieste dall'imputato e non concesse in assenza di motivazione che giustificasse il diniego. 3. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in euro tremila tenuto conto dei profili relativi all'inammissibilità dell'impugnazione, di cui alla pronuncia della Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente