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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2023, n. 33382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33382 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IN nato il [...] avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 33382 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a BI Altin, concesse le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo 2), tra l'altro disponendo il sequestro conservativo della somma di denaro già in sequestro, a garanzia del pagamento delle spese di giustizia. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione BI Altin, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo) ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per avere il Tribunale motivato in modo irragionevole, contraddittorio e lacunoso in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di proscioglimento nel merito dell'imputato. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., deducendo carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti giustificativi del disposto sequestro conservativo della somma di denaro già in sequestro. Sarebbe, in particolare, assente ogni valutazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, requisito imprescindibile per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 316 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al sequestro conservativo, nel resto invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, in quanto dedotta con motivo non prospettabile con ricorso per cassazione, non essendo esso previsto tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103). Non è denunciabile, infatti, in sede di legittimità, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Ciò, invero, appare del tutto logico e congruo, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (cfr., in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; per la quale, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena). 3. Del pari manifestamento infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato ha lamentato l'illegittimità, per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi, del disposto sequestro conservativo della somma di denaro (euro 15.970,00) già sottoposta a sequestro in occasione del suo arresto. Per come chiarito nella sentenza impugnata, tale provvedimento è stato emesso, nella ritenuta ricorrenza delle condizioni e dei presupposti necessari, in accoglimento di una richiesta del P.M. ex artt. 316 e 317 cod. proc. pen. di conversione del sequestro della somma di denaro a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia. Rispetto all'indicato provvedimento, all'evidenza connotato da natura cautelare, trova dirimente applicazione il principio, oramai consolidatosi presso questa Corte di legittimità, per cui, in tema di misure cautelari reali, avverso il provvedimento con il quale il giudice dispone, su istanza del pubblico ministero, che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen., è proponibile 3 Il Consigliere estensore Presidenti unicamente istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37797 del 10/07/2019, Gogioso, Rv. 276746-01; Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018, dep. 2019, Scalese, Rv. 275070-01). L'istanza di riesame non è stata, nella specie, proposta, avendo l'BI irritualmente optato per la diretta presentazione del ricorso in cassazione. Né, per il Collegio, il rimedio così inammissibilmente esperito può essere convertito nella necessaria richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., risultando evidente come l'irrituale impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. 4. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 maggio 2023
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 maggio 2023