Sentenza 6 agosto 2015
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, non può procedersi ad annullamento della sentenza di condanna emessa dal giudice di pace al fine di una valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., poichè la verifica in ordine ai presupposti per l'applicazione di tale istituto è stata già compiuta con esito negativo allorchè è stata esclusa la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la quale implica una delibazione più ampia di quella richiesta ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 06/08/2015, n. 34672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34672 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 06/08/2015
Dott. BONI Monica - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 25
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 55171/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ER, n. 17/07/1979 a Roma;
avverso la sentenza del giudice di pace di ROMA in data 11/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. S. Aterno, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ON ER ha proposto ricorso avverso la sentenza del giudice di pace di ROMA emessa in data 11/03/2014, depositata in data 25/03/2014, con cui, all'esito del dibattimento, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche, questi è stato condannato alla pena di Euro 900,00 di multa per il delitto di lesioni personali volontarie commesso, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nella relativa imputazione, in danno di DI OS RS (reato contestato come commesso in data 12/02/2007).
2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce il ricorrente, con tale motivo, l'applicabilità al caso in esame della nuova disciplina dettata dall'art. 131 - bis cod. pen.; in assenza di disciplina transitoria, infatti (come del resto ammesso dalla Corte di Cassazione nelle prime decisioni successive all'entrata in vigore della nuova disciplina sull'introduzione della nuova causa di non punibilità ex D.Lgs. 26 marzo 2015, n. 28), la previsione in esame sarebbe applicabile anche in sede di legittimità, ricorrendo, peraltro, nel caso in esame, i due requisiti previsti dalla legge: a) limite edittale;
b) condotta particolarmente tenue;
nella specie, il reato contestato è quello previsto dall'art. 582 c.p., comma 2, e, quanto alla pena, avuto riguardo ai limiti edittali indicati dall'art. 131 bis cod. pen., gli stessi non risultano superati ne', infine, dal corpo della motivazione dell'impugnata sentenza, emergono dati significativi di un apprezzamento sulla gravita dei fatti addebitati o di particolari danni cagionati alla p.o., ne' si rinvengono giudizi espressi nel senso di escludere la particolare tenuità del fatto;
il giudice, peraltro, ha riconosciuto la concessione delle attenuanti generiche, come del resto reso palese dallo stato di incensuratezza del ricorrente;
conclusivamente, alla luce di quanto sopra si chiede riconoscersi la particolare tenuità del fatto con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice di pace di Roma affinché dichiari il fatto non punibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, infondato, dovrebbe essere rigettato;
tuttavia, proprio per l'assenza di cause di inammissibilità - come rilevato dalla Settima Sezione penale con l'ordinanza 19/06/2015 di rimessione degli atti alla Sezione competente -, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
4. Ed invero, sostiene il ricorrente che, nel caso in esame, ricorrerebbero le condizioni per ritenere il fatto di particolare tenuità, dunque rientrante nella previsione dell'art. 131 bis cod. pen.. La tesi del ricorrente non tiene, tuttavia, in debito conto che il reato per cui si procede è stato giudicato dal giudice di pace che, all'esito del dibattimento è pervenuto a giudizio di condanna nei confronti del ricorrente. Secondo il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, che prevede l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto", il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato "l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato"; in particolare, il comma terzo della citata disposizione prevede che "se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono".
L'art. 131 bis cod. pen., di recente introdotto, nel prevedere invece l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevede espressamente che "la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". È ben vero, come del resto rilevato correttamente dall'Ufficio del Massimario di questa Corte (v. Rei. n. 111/02/2015 del 23.04.2015) che l'istituto previsto dal nuovo art. 131-bis cod. pen. sembra conformato diversamente da quello disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 atteso che il primo appare configurabile in termini di diritto sostanziale, come causa di non punibilità, mentre il secondo, invece, attiene, per espresso disposto del legislatore alla "procedibilità" e all'esercizio dell'azione penale" (e che, ancora, mentre a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3, "se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono", diversamente, ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., le regole sono diverse, in quanto in caso di pronuncia di sentenza pre- dibattimentale, per effetto dell'art. 469 cod. proc. pen., "nuovo" comma 1-bis la persona offesa deve essere semplicemente sentita "se compare" ed, che, ancora, in caso di sentenza emessa all'esito di dibattimento o di giudizio abbreviato, la legge non solo non richiede la non opposizione dell'indagato e della persona offesa, ma non prescrive neppure il compimento di specifici adempimenti procedimentali). È, tuttavia, altrettanto vero che la valutazione che il giudice di pace deve compiere al fine di valutare l'esistenza della particolare tenuità del fatto non solo è sovrapponibile a quella dell'art. 131 bis cod. pen., ma è implica sicuramente una ambito delibativo più ampio, atteso che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo;
grado di colpevolezza;
occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (v., tra le tante: Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009 - dep. 04/09/2009, Scalzo, Rv. 244910). Il giudizio di non particolare tenuità del fatto, dunque, nei reati di competenza del giudice di pace è da ritenersi prioritariamente svolto al momento della valutazione, in negativo, da parte del giudice di pace, della sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, donde del tutto superfluo si appaleserebbe l'annullamento dell'impugnata sentenza al fine di valutare un elemento oggettivo (la particolare tenuità del fatto), che il giudice di pace ha già valutato a suo tempo nel ritenere inapplicabile il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. A ciò va aggiunto, infine, che, all'udienza 7/05/2013, davanti al giudice procedente, aveva avuto esito negativo il tentativo di conciliazione, dunque nessuna manifestazione di disponibilità era stata manifestata dalla persona offesa, con conseguente espletamento del contraddittorio sul punto.
5. Il ricorso, come detto, dovrebbe essere rigettato. Tuttavia, in assenza di cause di sospensione del termine di prescrizione massima, avuto riguardo alla data di commissione del reato per cui si procede (12/02/2007), lo stesso è interamente decorso alla data del 12/08/2014.
L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 6 agosto 2015. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2015