Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 34453
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

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Il giudice che in concreto ritenga adeguata una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario deve necessariamente fare riferimento alle misure di sicurezza sì come previste e disciplinate dalla legge, e non può sottoporre il prosciolto a una misura il cui contenuto attuativo sia difforme dalla previsione legale. (Fattispecie in cui il giudice aveva disposto, nei confronti del prosciolto per infermità di mente, la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia fissando la durata di anni due, tipica della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 34453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34453
    Data del deposito : 17 giugno 2010

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