Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Il giudice che in concreto ritenga adeguata una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario deve necessariamente fare riferimento alle misure di sicurezza sì come previste e disciplinate dalla legge, e non può sottoporre il prosciolto a una misura il cui contenuto attuativo sia difforme dalla previsione legale. (Fattispecie in cui il giudice aveva disposto, nei confronti del prosciolto per infermità di mente, la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia fissando la durata di anni due, tipica della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 34453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34453 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
34453/ 10 53
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere - N. 2504/10 SENTENZA- Presidente - N. GIUSEPPE MARIA COSENTINO Dott.
Dott. ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIACOMO FUMU N. 323/2009
- Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI
- Rel. Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI nei confronti di:
1) RR NO N. IL 27/01/1968 * C/
avverso la sentenza n. 268/2008 TRIB.SEZ.DIST. di SANLURI, del 09/10/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per efro-lev elice
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Udito, per la parte civile, l'Avv
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Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari ricorre per Cassazione avverso la sentenza 9.10.2008 del Tribunale della medesima città, con la quale, a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato: a) è stata dichiarata l'assoluzione di RR
NO dai reati di cui agli artt. 56, 629 cp, 582, 337 cp (fatti commessi in Furtei il
27.8.2008) ai sensi dell'art. 88 cp, per vizio totale di mente;
b) ai sensi dell'art. 219 cp è stata applicata all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione della Casa di Cura e custodia per la durata di mesi sei.
L'ufficio della pubblica accusa lamenta il vizio di inosservanza ed errata applicazione degli artt. 219 e 222 cp in relazione alla previsione della durata minima della misura di sicurezza. In particolare, la parte ricorrente, pur condividendo la scelta di merito fatta dal Tribunale di applicare all'imputato, totalmente infermo di mente, la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cp, in luogo di quella prevista dall'art. 222 cp, pur tuttavia denuncia l'erroneità della decisione in riferimento alla "durata" minima della misura applicata. Sostiene la parte ricorrente che il Tribunale pur nella previsione della applicazione della misura di sicurezza della Casa di cura e custodia, avrebbe dovuto disporre che la sua durata fosse di anni due, così come previsto dall'art. 222 cp.
Il ricorso è infondato. La Corte Costituzionale, con la sentenza 253/2003 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 222 cp nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Il dictum della Corte, deve essere inteso nel senso che l'art. 222 cp non può più essere letto in termini di automatica applicazione della misura di sicurezza del Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, al prosciolto per totale infermità di mente, ma nel senso che a quest'ultimo può essere applicata anche diversa misura di sicurezza purchè rispondente alla tutela delle due esigenze contrapposte: cura dell'infermo e tutela della collettività. In tale ambito pertanto il giudice dispone della possibilità di scelta della misura di sicurezza più idonea al perseguimento di detti fini, potendo così sostituire quella prevista dall'art. 222 cp con altra prevista e disciplinata dall'art. 219 cp. Peraltro tale libertà di scelta, che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità, non consente al giudice di prevedere nel concreto una misura di sicurezza il cui contenuto attuativo si presenti in modo difforme rispetto alla previsione legale. Il disporre, da un lato la misura di sicurezza della Casa di cura e custodia (ex art. 219 cp) e prevedere, nel contempo che essa abbia durata pari ad anni due (secondo la previsione di cui all'art. 222 cp), come sostiene l'Ufficio ricorrente, vorrebbe dire che al giudice è riconosciuta la possibilità di disporre una misura di sicurezza atipica;
queste sono ravvisabili ogni qualvolta presentino, una delle loro componenti (durata e contenuto precettivo) caratteri difformi dal modello legale, che, se pur inadeguato per casi concreti, rimane comunque l'unico applicabile, se pur con i contemperamenti derivanti dalle numerose decisioni della Corte Costituzione, la quale in più occasioni ha censurato proprio il rischio della
"creazione" giurisprudenziale di misure diverse, per contenuto dal modello legale. Per le suddette considerazioni si deve quindi affermare che appare corretta la decisione del Tribunale, per avere disposto l'applicazione della misura di sicurezza della Casa di cura e custodia, secondo i termini di durata previsti proprio dall'art 219 cp, senza ricorrere alla costruzione di una misura "ibrida" che riprenda il contenuto sostanziale - precettivo dall'art. 219 cp e quello della durata dall'art. 222 cp.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 17.6.2010.
Il giudice estensore il Presidente
Umb Dr. Ugo De Crescienzo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 SET 2010
IL CANCELLIERE IL
Piera Esposito EMA DI CA