Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: l'ematoma rientra nella nozione di malattiaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di lesioni personali, l'ematoma rientra nella nozione di malattia in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un'alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo (Cassazione penale , sez. I , 25/09/2020 , n. 31008). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 25/09/2020 , n. 31008 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2019, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di B.G.E. avverso la sentenza del Giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2016, n. 49171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49171 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
4 9 1 7 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 4042/2016- - Presidente - N. ARTURO CORTESE Dott. Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 6143/2016 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OU AM N. IL 23/07/1970 avverso la sentenza n. 77/2014 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 05/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ti Uditi il Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Canevelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di Bologna, all'esito del celebrato giudizio, con sentenza in data 5 febbraio 2014, dichiarava BO AM colpevole del delitto di cui all'art. 14 comma 5 ter d. lgs. 286/1998 (come mod. dal d.l. 89/2011) e lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa. La condotta si sostanziava nella permanenza illegale nello Stato, in violazione dell'ordine del Questore di Bologna che il 25-9-2013 gli aveva intimato di allontanarsi dal territorio italiano entro sette giorni. Contrariamente, l'imputato l'8-10-2013 era stato sorpreso in Bologna, zona San Donato privo dei documenti identificativi e di un titolo che ne legittimasse in deroga la permanenza.
2. Ricorre per cassazione BO AM a mezzo del difensore di fiducia e deduce due distinti motivi di ricorso. Con il primo denuncia violazione di legge e l'insussistenza del fatto per omessa traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento. Lamenta che il provvedimento era stato tradotto solo nella lingua francese e non in quella araba. Con il secondo si duole dell'omessa motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato ex art 34 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Non erano state prese in considerazione né le condizioni soggettive precarie dell'imputato, né l'occasionalità della condotta, né il grado di colpevolezza emerso dall'istruttoria dibattimentale. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1. Con il primo motivo lamenta il ricorrente la mancata traduzione del decreto di espulsione nella propria lingua madre, appunto, l'arabo. Deve, tuttavia, osservarsi che tale eccezione risulta proposta per la prima volta in questa sede, mentre, essendo assimilabile ad una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c, e 180 cod. proc. pen.), la sua deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia stata tempestivamente eccepita. Essa non risulta dedotta né dallo stesso interessato al momento della notificazione del provvedimento di espulsione, né dal suo difensore durante il giudizio celebrato in assenza dell'imputato (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 2 li Jakani, Rv. 216259; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, dep. 2006, Kajtazi, Rv. 233948). Al riguardo, non è superfluo rilevare che, anche a seguito della recente sostituzione dell'art. 143 cod. proc. pen., in forza del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b), con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato di atti ritenuti essenziali, per consentire di conoscere le accuse, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale soggetta a limiti di deducibilità ed a sanatoria, a norma degli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 18781 del 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523). Nel caso di specie, tuttavia, a prescindere dalla questione di rito e contrariamente a quanto dedotto, risulta in atti espressa dichiarazione dell'imputato, in data 25-9-2013, resa all'ufficio immigrazione della Questura di Bologna, con cui il BO stesso risulta aver richiesto la traduzione degli atti stessi in lingua francese (e non araba). Deriva da quanto detto la palese infondatezza della questione dedotta, poiché, non essere giuridicamente fondata, non è neppure rilevante in fatto, oltre a sussistendo prova documentale, come si è detto, della conoscenza della lingua francese da parte del ricorrente.
2. Sul secondo motivo di ricorso e sulla mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 deve osservarsi quanto segue. Dall'esame del verbale d'udienza del 5-2-2014 si ricava che la difesa non ha invocato l'applicazione della specifica categoria di proscioglimento per tenuità del fatto;
piuttosto risulta essere stata richiesta l'applicazione della sanzione nei minimi edittali ed i benefici di legge. La questione della improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è stata affrontata nella sede di merito e l'istante la deduce, dunque, per la prima volta in sede di legittimità, affermando che il giudice avrebbe dovuto provvedere d'ufficio. L'argomento non è fondato. Ciò perché, dopo l'esercizio dell'azione penale nel giudizio innanzi al giudice di pace la particolare tenuità del fatto può esser dichiarata, con sentenza, solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Si tratta, in definitiva, di una decisione che richiede la mancata opposizione e, pertanto, una forma di partecipazione costitutiva del decisum d'improcedibilità, non compatibile con una pronuncia officiosa. Deriva da quanto detto che non è legittimato l'istante stesso a far valere la doglianza per la prima volta in questa sede di legittimità con la conseguenza che il motivo di ricorso, nella parte relativa, va ritenuto inammissibile. Mi 3 3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016. Arturo Cortese.CArturoམན་ ལ་ཕག་ཎ་ Il consigliere estensore I Presidente Antonio Cairo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4