Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4087/99Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.2595 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Rep. 273 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud.04/07/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 3.10 sul ricorso proposto da: CE ET, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato BAGNATO MARIKA, difesa dall'avvocato COLOMBO ENRICO, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 1,55 L3000 CANCELLERIA PALEARI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che lo difende, giusta delega in LDF013236 atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA 2001 - controricorrente 1458 nonchè
contro
DF013237 AZIENDA OSPEDALIERA- ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, in persona del suo legale rapp.te Direttore Generale dott. Francesco Beretta, elettivamente domiciliata in ROMA LRE MELLINI 271 presso 10 studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la difende unitamente agli avvocati ROBOTTI LUCIANA, PENCO FELICE, ROMEO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AR TO;
intimato avversO la sentenza n. 242/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione I Civile emessa il 20/1/1998, depositata il 27/01/98; RG.2773/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ENRICO COLOMBO;
udito l'Avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI;
udito l'Avvocato GIORDANO SPINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre 1990 OD ET conveniva dinanzi 2 al Tribunale di Milano i due sanitari AL AS e FA LB e l'Istituto ortopedico Gaetano Pini, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in segui- to a un intervento di risoluzione chirurgica di una lomboschialgia destra e alla carente assistenza posto- peratoria ricevuta presso quell'ospedale nel febbraio Denunciava infatti gravi conseguenzedello stesso anno. invalidanti, come l'impossibilità di camminare senza aiuto, e chiedeva un risarcimento di circa due miliardi di lire. Si costituivano tutti i convenuti, rivendicando la correttezza professionale del loro operato. Esperita una consulenza medico legale, seguita da un supplemento per la valutazione degli argomenti del consulente di parte attrice e di nuova documentazione, respinte le altre istanze istruttorie, il Tribunale condannava i convenuti, in solido, a un risarcimento di lire 65.000.000 per il danno biologico e di lire 35.000.000 per il danno morale, oltre che al ristoro delle spese mediche. Considerava opportuna la scelta operatoria e ben eseguito l'intervento, ma negligente l'assistenza suc- cessiva, che, trascurando una complicanza emorragica locale con compressione radicolare, aveva prodotto l'irreversibile paresi del nervo sciatico di destra. 3 Con sentenza del 27 gennaio 1998, la Corte d'Appello milanese ha rigettato il gravame principale della OD e quello incidentale dello FA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la OD. Resistono con controri- corso il AL e l'Azienda ospedaliera Istituto orto- pedico Gaetano Pini. Non ha svolto difese lo FA. La ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente, denunciando la vio- lazione di norme di diritto nonché insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la Corte, nel recepire integralmente e acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, non ab- bia minimamente spiegato le ragioni per cui ha disatte- So le pur dettagliate osservazioni del consulente di parte attrice, che, su aspetti certo non secondari del- la questione, hanno evidenziato ulteriori profili di responsabilità dei medici convenuti e più gravi danni della paziente, oltre che la necessità di una nuova consulenza tecnica d'ufficio. La relazione sulla quale la Corte ha fondato la sua decisione presentata anche una grave contraddizione, laddove esclude che l'intervento sia stato eseguito con metodologia scor- 4 retta, pur dopo aver rilevato, in base alla risonanza magnetica, che а causa dell'intervento il sacco durale è deformato e stirato. Questa contraddizione, unita al principio generale, secondo cui, per gli interventi di facile esecuzione (come quello in esame, che non comportava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), il me- dico risponde anche per colpa lieve, avrebbe dovuto convincere la Corte a valutare diversamente gli elabo- rati peritali e a dichiarare i convenuti responsabili, sebbene solo per colpa lieve, dell'imperita esecuzione M dell'intervento. Il motivo è infondato. La Corte di merito Osserva che con elaborazione assolutamente chiara e convincente (...) i consulenti d'ufficio hanno ripercorso l'accidentata e risalente storia clinica della signora OD, valutando del tut- to opportuna e ben eseguita la scelta operatoria, tant'è che lo stesso consulente di parte non indica conseguenze negative direttamente scaturenti dall'intervento (per esempio, dall'anestesia) né pro- spetta soluzioni alternative a quella chirurgica, ido- nee a migliorare l'indiscutibilmente compromessa mobi- lità dell'articolazione vertebrale". Ma soprattutto, continua la sentenza, "il consulente di parte, pur ri- 5 portando, come par di comprendere, il peggioramento della capacità deambulatoria della paziente all' " eccessività" ccessiva” dell'intervento chirurgico, invece (oltre) all'emorragia postoperatoria, non descrive tale che peggioramento in termini diversi da quelli riscontrati dai consulenti d'ufficio". Essendo "insomma pacifico che la conseguenza peg- giorativa, il danno di cui si discute, consiste nella paresi del nervo sciatico (...), ogni altra discussione o accertamento tecnico circa le eventuali, ulteriori cau- se di questo danno appare francamente superfluo ai fini della decisione". Ed ancora, ad avviso del giudice del gravame, "il sostanziale argomento di appello è inteso a ridefinire l'entità dei danni riportati dalla OD per effetto delle carenze terapeutiche riscontrate;
ma pure tale argomento, variamente articolato, non coglie nel segno, poiché sembra sottintendere, attraverso il richiamo al- la complessiva invalidità della quale ora la OD è portatrice, che essa sia interamente iatrogena". Al contrario, "è ampiamente documentato il precedente cal- vario di sofferenze più che ventennali dell'ormai an- ziana donna, che già dal '71, poco più che quarantenne, presentava difficoltà a reggersi in piedi, per comples- siva astenia agli arti inferiori, problemi alla colonna 6 lombare, al sistema circolatorio delle gambe, alle ossa dei piedi". e"correttamente, E pertanto, conclude la sentenza, alcuna argomentata replica sul punto, i comunque senza consulenti d'ufficio hanno quantificato nel 15% del to- tale l'invalidità permanente derivante alla OD dal- l'incontestato aggravamento della sua condizione ri- spetto a quel che sarebbe inevitabilmente stata anche con una perfetta resa dell'operato dei sanitari conve- nuti". Orbene, al cospetto di questa motivazione esaurien- immune da errori di logica e di diritto, che, con- te, trariamente all'assunto della ricorrente, ha esplicita- M mente discusso, per poi disattenderle, anche le obie- zioni del consulente tecnico di parte, il motivo in non appena abbandona un certo tono di genericità esame, proposito delle "censure circostanziate" e delle a "critiche precise e documentate" che la Corte di merito avrebbe tenuto in non cale e che non vengono peraltro riferite nel loro esatto tenore, individua le due fon- damentali ragioni di doglianza nella "erroneità della decisione del dott. AL di procedere all'intervento " e nella esecuzione imperita chirurgico" dell'operazione", compiuta "nonostante la modestia del- la sindrome clinica"; ma tuttavia non indica quali ul- 7 teriori e più gravi postumi, ad avviso del consulente di parte, siano derivati dall'intervento, diversi dalla paresi del nervo sciatico accertata dalla Corte sulla base del responso dei consulenti d'ufficio, né quali altre conseguenze patologiche invalidanti siano colle- gate allo stesso "asporto del nucleo polposo del quarto disco lombare" о alla pur lamentata deformazione del sacco durale, e, più in generale, ai due ricordati ad- debiti mossi all'operato dei sanitari. Seppure quindi, per avventura, meritassero di esse- re condivise le critiche della ricorrente e ne uscisse- ro dimostrate l'inopportunità e la malaccorta esecuzio- ne dell'intervento chirurgico, non cambierebbero, per ciò solo, le conseguenze giuridicamente rilevanti della condotta dei sanitari, come sanzionata dal giudice di merito;
né sarebbe possibile capire, in base al ricor- SO, in che consistano "i più pesanti danni" che dovreb- bero indurre ad una maggiore quantificazione. Una volta acquisita, in altri termini, la responsa- bilità dei sanitari per quel certo danno positivamente accertato e in definitiva non specificamente contestato (paresi del nervo sciatico, con postumi del 15%), non si vede quale interesse abbia la ricorrente alla ricer- ca di altre cause dello stesso danno о addirittura di ulteriori condotte colpose che non si siano tradotte, 8 secondo la stessa impostazione generale del ricorso, in menomazioni della sua integrità fisica, apprezzabili secondo l'incensurabile accertamento della peraltro, Corte, già gravemente compromessa prima del sopraggiun- gere della paresi del nervo sciatico indirettamente (ossia solo per carenze terapeutiche successive) deri- vata dall'intervento. Col secondo mezzo la ricorrente, denunciando gli stessi vizi di violazione di norme di diritto e di mo- tivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che sia stata ingiustamente esclusa la risarcibilità dei danni patrimoniali, solo per l'età e la condizione di pensionata della danneg- giata e per le pregresse sue patologie, mentre la stes- sa conservava almeno una residua capacità lavorativa di casalinga, anch'essa suscettiva di valutazione economi- ca. Si duole altresì che le siano state negate, per di- fetto di prova, le spese di assistenza domestica, che ben potevano essere liquidate in via equitativa, in quanto, per loro natura, difficilmente documentabili. Questo motivo è solo parzialmente fondato. Ad avviso della Corte, "la medesima non condivisi- bile logica di ascrivere l'intera infermità da cui purtroppo oggi affetta la OD all'errore terapeutico dei sanitari muove anche i motivi d'appello che lamen- 9 tano (...) il mancato riconoscimento delle spese di assi- stenza domestica". E al riguardo la sentenza, dopo aver osservato che "non vi è prova che esse siano pertinenti, cioè che non sarebbero state ugualmente necessarie pur perfettamente riuscendo l'opera dei medici", soggiunge "ad abundan- tiam" che le stesse "rimangono del tutto indimostrate documentalmente", mentre "i capitoli di prova orale in- dicati, oltre che non risolutivi in mancanza di riscon- tri documentali, appaiono francamente generici". Così argomentando, la Corte ha inteso, "in primis et ante omnia", asserire che difetta la prova del nesso causale tra le spese, qualora effettivamente sostenute, e la patologia derivata dall'intervento; o, ciò che lo m stesso, che esse sarebbero state ugualmente necessarie, attese le preesistenti, gravi condizioni della OD, anche se l'intervento non si fosse tradotto in un ulte- riore aggravamento della patologia. Questo giudizio, nascendo da un esame comparativo dello stato di salute della OD anteriore e succes- sivo all'intervento chirurgico, è logicamente e giuri- dicamente ineccepibile e quindi ben resiste alle criti- che della ricorrente;
e, per la sua efficacia dirimente, rende superflua e assorbe ogni altra indagine circa la congruità degli argomenti aggiuntivi sulla documenta- 10 zione di dette spese e l'adeguatezza della motivazione con la quale il giudice di merito ha negato ingresso, sul punto, alla prova orale, dal momento che, come già detto, la sentenza reputa che quegli esborsi, anche se provati, non sarebbero in nessun caso collegabili alle conseguenze dell'intervento. Merita accoglimento invece la censura con cui la ricorrente si duole che il giudice di appello non ab- bia per niente valutato se l'aggravamento della patolo- gia (pur non comportando, di per sé, la necessità di spese assistenziali che non fossero parimenti necessa- rie anche prima dell'intervento) si sia tradotto nella perdita o nell'ulteriore riduzione della sua capacità lavorativa di casalinga, "senza nulla statuire" in pro- posito. Ed invero, nell'appello, la OD, lamentando che il Tribunale avesse "sbrigativamente ritenuto l'insussistenza di una permanente", dedusse, tra l'altro, di aver riportato la paralisi della gamba de- ľ stra e altre pesanti limitazioni fisiche che prima non affliggevano, "ritrovandosi impossibilitata а condurre una vita normale", e concluse per il risarcimento anche dei "danni fisici per invalidità permanente"; così allegando, in maniera sufficientemente trasparente seb- bene non esplicita, anche la possibile, ulteriore meno- 11 mazione dell'ultima, residua sua capacità lavorativa, quella, per l'appunto, di casalinga (risarcibile, come danno patrimoniale, autonomamente dal danno biologico, anche in assenza di spese sostitutive: Cass. 6 novembre 109T 129,11 1997 n. 10923). 456T 3088 Se dunque, per un verso, non è esatto quanto ecce- TOT. 160,10 pito dal AL, che cioè la presente questione sia "nuova rispetto ai motivi di gravame di cui all'atto di appello", dove non sarebbe "riscontrabile una doglianza circa siffatta voce di danno"; per altro verso emerge il vizio di omessa pronuncia sul punto, sostanzialmente denunciato dalla ricorrente, il quale impone, in acco- glimento, per quanto di ragione, del motivo in esame, la cassazione della sentenza, col rinvio a un altro giudice di pari grado, designato nel dispositivo, cui si demanda di provvedere anche sulle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, acco- glie per quanto di ragione il secondo motivo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso a Roma, addì 4 luglio 2001. IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST.Kaly Vitoris fub IL CANCELLIERE 01 Gina Gasoli