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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 310 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, promossa
DA
(GIÀ ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Andrea Gangemi e Rosina Arcieri ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Lamezia Terme (CZ), in via dei Mille n. 252/a, presso lo studio dell'avv. Rosina Arcieri, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-parte appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Aiello, presso il presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), in via del
Progresso n. 15, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 924/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme
l'8.7.2019 e depositata in data 17.7.2019, non notificata.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda formulata da , ha Controparte_1 condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e della somma di euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sino al soddisfo e al pagamento delle spese di lite, in conseguenza del ritardo rispetto all'orario programmato, del volo FR7040 da Fiumicino a Lamezia Terme, verificatosi in data 18.11.2015.
1 A fondamento dell'appello, parte appellante ha dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace, in violazione delle disposizioni contenute nel Reg. UE n.
1215/2012, rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione dalla medesima formulata, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice irlandese, in forza dell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto del vettore aereo, espressamente accettate dall'acquirente e tenuto conto dell'inapplicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore. L'appellante ha altresì eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. 261/2004 nonostante il difetto dei presupposti applicativi e, precisamente, della sussistenza di un ritardo superiore alle tre ore, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. Infine, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell'attore anche il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito, nonostante il difetto di prova di pregiudizi giuridicamente rilevanti e come tali risarcibili e nonostante l'illegittima duplicazione risarcitoria in tal modo riconosciuta all'attore. Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con accertamento e declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del competente giudice irlandese e, in subordine, con rigetto della domanda attorea.
2. Si è costituito in giudizio , il quale, richiamando giurisprudenza della Corte di Controparte_1
Giustizia dell'Unione Europea e giurisprudenza nazionale, di legittimità e di merito, anche di questo
Tribunale, ha variamente argomentato per l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del
10.10.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023, in virtù dell'art. 7, comma 3, D. gs. 164/2024.
4. Deve darsi atto che nelle note conclusive depositate telematicamente per l'udienza del 10.10.2025, parte appellata, richiamando precedenti di questo Tribunale, ha dichiarato di aderire all'appello proposto, chiedendo la definizione del giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
2 All'udienza del 10.10.2025, l'appellante, senza opporsi alla avversa richiesta, ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
5. In conformità all'orientamento fatto proprio da questo Tribunale, richiamato da parte appellata, la determinazione dell'appellato deve essere qualificata come rinuncia all'azione proposta nel primo grado, che determina la cessazione della materia del contendere.
Come noto, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, non essendo configurabile alcun interesse dell'appellante ad una pronuncia sulla fondatezza della spiegata impugnativa e determina l'estinzione dell'azione (Cass. civ. n. 23749/11; Cass. civ. n. 8387/99; Cass. civ. n. 19946/04). In conseguenza della rinuncia all'azione, discende anche l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado e rinunciante all'azione, di restituire alla società appellante, quanto da quest'ultima eventualmente versato, in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento (per tutte, Cass. civ. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048), oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n.
21699/2011).
Deve inoltre evidenziarsi che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, la cessazione della materia del contendere, che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione, non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione e la pronuncia sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. civ.
06/03/2019, n.6444; Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980).
In applicazione di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'adesione all'appello di parte appellata, la sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente riformata, con declaratoria di cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, da parte dell'appallato, all'azione esercitata nel primo grado di giudizio.
6. Quanto alle spese di lite, come noto, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, in mancanza di diverso accordo tra le parti, che nella specie non sussiste, devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 271/2006) con la precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.86).
3 Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale occorre dunque procedere all'esame della fondatezza dell'appello.
Nel merito, l'appello risulta fondato in relazione all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice nazionale in favore del Tribunale Irlandese.
Con la recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. civile, S.U. 03.04.2025 n. 8802), la Corte di
Cassazione, confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24632/2020; Cass. S.U. n.
33002/2021) formatosi in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia (Corte giust. UE, 7 novembre 2019, C-213/18, et al. C. ), ha Controparte_2 ribadito che, al fine di stabilire la giurisdizione sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 5 e 7 del
Reg. n. 261/2004, deve farsi unicamente riferimento alle previsioni di cui al Reg. n. 1215/2012, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina di giurisdizione stabilita dalla Convenzione di
Montreal, la quale viene in rilievo soltanto in caso di domanda del risarcimento del danno supplementare eventualmente subito dal passeggero.
Tuttavia, nel caso di specie, la Convenzione di Montreal del 1999 non trova applicazione. Infatti, il campo applicativo della stessa riguarda soltanto i voli internazionali e non anche quelli interni, come nel caso di specie. Lo stesso articolo 1 della Convenzione prevede, infatti, che essa si applichi “ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso.
Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”; è altresì specificato al secondo comma che: “Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”.
Ciò posto, le sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza, hanno statuito che,
“benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concernente la
"Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori", introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore di tale categoria, tuttavia l'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che la sezione stessa "non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale" (sentenza CGUE
11 aprile 2019, C-464/18, EU:C:2019:311, punto 28). L'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei
4 consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta, come nel caso di specie, nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, Cass. S.U. n. 13594/2022)”.
Nella fattispecie, in cui il passeggero ha acquistato un biglietto di viaggio aereo non incluso in un pacchetto turistico comprensivo di ulteriori servizi (es. alloggio), non si applicano le tutele rafforzate di cui all'art 17 par. 3 del Regolamento 1215/2012. Pertanto, in applicazione della citata pronuncia, si deve concludere che sottoscrivendo l'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto di (secondo una modalità conforme al requisito della forma scritta, quale quella del “point and click”), essi hanno validamente inteso derogare alla giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese.
Pertanto, considerato che le parti hanno validamente inteso derogare alla giurisdizione in favore del giudice irlandese e stante l'inapplicabilità al caso de quo della Convenzione di Montreal, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, la presente controversia risulta devoluta alla giurisdizione del Tribunale Irlandese.
Nonostante la virtuale soccombenza dell'appellato in punto di giurisdizione, il contrasto giurisprudenziale in materia, avuto riguardo alla data di iscrizione del giudizio di primo grado e tenuto conto della persistente esistenza di pronunce della giurisprudenza di merito difformi, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per dispone l'integrale compensazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere, considerata l'adesione di parte appellata all'appello proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Lagani
5
6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 310 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, promossa
DA
(GIÀ ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Andrea Gangemi e Rosina Arcieri ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Lamezia Terme (CZ), in via dei Mille n. 252/a, presso lo studio dell'avv. Rosina Arcieri, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-parte appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Aiello, presso il presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), in via del
Progresso n. 15, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 924/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme
l'8.7.2019 e depositata in data 17.7.2019, non notificata.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda formulata da , ha Controparte_1 condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e della somma di euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sino al soddisfo e al pagamento delle spese di lite, in conseguenza del ritardo rispetto all'orario programmato, del volo FR7040 da Fiumicino a Lamezia Terme, verificatosi in data 18.11.2015.
1 A fondamento dell'appello, parte appellante ha dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace, in violazione delle disposizioni contenute nel Reg. UE n.
1215/2012, rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione dalla medesima formulata, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice irlandese, in forza dell'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto del vettore aereo, espressamente accettate dall'acquirente e tenuto conto dell'inapplicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore. L'appellante ha altresì eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. 261/2004 nonostante il difetto dei presupposti applicativi e, precisamente, della sussistenza di un ritardo superiore alle tre ore, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. Infine, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell'attore anche il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito, nonostante il difetto di prova di pregiudizi giuridicamente rilevanti e come tali risarcibili e nonostante l'illegittima duplicazione risarcitoria in tal modo riconosciuta all'attore. Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con accertamento e declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del competente giudice irlandese e, in subordine, con rigetto della domanda attorea.
2. Si è costituito in giudizio , il quale, richiamando giurisprudenza della Corte di Controparte_1
Giustizia dell'Unione Europea e giurisprudenza nazionale, di legittimità e di merito, anche di questo
Tribunale, ha variamente argomentato per l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del
10.10.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023, in virtù dell'art. 7, comma 3, D. gs. 164/2024.
4. Deve darsi atto che nelle note conclusive depositate telematicamente per l'udienza del 10.10.2025, parte appellata, richiamando precedenti di questo Tribunale, ha dichiarato di aderire all'appello proposto, chiedendo la definizione del giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
2 All'udienza del 10.10.2025, l'appellante, senza opporsi alla avversa richiesta, ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
5. In conformità all'orientamento fatto proprio da questo Tribunale, richiamato da parte appellata, la determinazione dell'appellato deve essere qualificata come rinuncia all'azione proposta nel primo grado, che determina la cessazione della materia del contendere.
Come noto, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, non essendo configurabile alcun interesse dell'appellante ad una pronuncia sulla fondatezza della spiegata impugnativa e determina l'estinzione dell'azione (Cass. civ. n. 23749/11; Cass. civ. n. 8387/99; Cass. civ. n. 19946/04). In conseguenza della rinuncia all'azione, discende anche l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado e rinunciante all'azione, di restituire alla società appellante, quanto da quest'ultima eventualmente versato, in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento (per tutte, Cass. civ. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048), oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n.
21699/2011).
Deve inoltre evidenziarsi che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, la cessazione della materia del contendere, che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione, non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione e la pronuncia sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. civ.
06/03/2019, n.6444; Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980).
In applicazione di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'adesione all'appello di parte appellata, la sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente riformata, con declaratoria di cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, da parte dell'appallato, all'azione esercitata nel primo grado di giudizio.
6. Quanto alle spese di lite, come noto, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, in mancanza di diverso accordo tra le parti, che nella specie non sussiste, devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 271/2006) con la precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.86).
3 Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale occorre dunque procedere all'esame della fondatezza dell'appello.
Nel merito, l'appello risulta fondato in relazione all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice nazionale in favore del Tribunale Irlandese.
Con la recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. civile, S.U. 03.04.2025 n. 8802), la Corte di
Cassazione, confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24632/2020; Cass. S.U. n.
33002/2021) formatosi in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia (Corte giust. UE, 7 novembre 2019, C-213/18, et al. C. ), ha Controparte_2 ribadito che, al fine di stabilire la giurisdizione sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 5 e 7 del
Reg. n. 261/2004, deve farsi unicamente riferimento alle previsioni di cui al Reg. n. 1215/2012, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina di giurisdizione stabilita dalla Convenzione di
Montreal, la quale viene in rilievo soltanto in caso di domanda del risarcimento del danno supplementare eventualmente subito dal passeggero.
Tuttavia, nel caso di specie, la Convenzione di Montreal del 1999 non trova applicazione. Infatti, il campo applicativo della stessa riguarda soltanto i voli internazionali e non anche quelli interni, come nel caso di specie. Lo stesso articolo 1 della Convenzione prevede, infatti, che essa si applichi “ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso.
Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”; è altresì specificato al secondo comma che: “Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”.
Ciò posto, le sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza, hanno statuito che,
“benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concernente la
"Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori", introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore di tale categoria, tuttavia l'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che la sezione stessa "non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale" (sentenza CGUE
11 aprile 2019, C-464/18, EU:C:2019:311, punto 28). L'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei
4 consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta, come nel caso di specie, nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, Cass. S.U. n. 13594/2022)”.
Nella fattispecie, in cui il passeggero ha acquistato un biglietto di viaggio aereo non incluso in un pacchetto turistico comprensivo di ulteriori servizi (es. alloggio), non si applicano le tutele rafforzate di cui all'art 17 par. 3 del Regolamento 1215/2012. Pertanto, in applicazione della citata pronuncia, si deve concludere che sottoscrivendo l'art.
2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto di (secondo una modalità conforme al requisito della forma scritta, quale quella del “point and click”), essi hanno validamente inteso derogare alla giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese.
Pertanto, considerato che le parti hanno validamente inteso derogare alla giurisdizione in favore del giudice irlandese e stante l'inapplicabilità al caso de quo della Convenzione di Montreal, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, la presente controversia risulta devoluta alla giurisdizione del Tribunale Irlandese.
Nonostante la virtuale soccombenza dell'appellato in punto di giurisdizione, il contrasto giurisprudenziale in materia, avuto riguardo alla data di iscrizione del giudizio di primo grado e tenuto conto della persistente esistenza di pronunce della giurisprudenza di merito difformi, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per dispone l'integrale compensazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere, considerata l'adesione di parte appellata all'appello proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Lagani
5
6