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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6043/2024 promossa da:
con l'Avv. SANGALLI MARCO Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. DI FIORE MICHELE Controparte_1
CONVENUTO/I
con l'avv. FAUSTO LUIGI MEROLA Controparte_2
con l'AVVOCATURA DELLO STATO TERZO Controparte_3
CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
GG : opposizione ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che in data 30/9/2024, all'opponente sig. ,veniva notificato da Parte_1 parte dell' (in seguito per comodità ) la Controparte_2 CP_4 cartella di pagamento n.019202400483196 con cui l'Ente creditore richiedeva il pagamento dell'importo di € 34.151,51 indicando come il predetto addebito traeva origine dall'emissione da parte di del ruolo n.2024004610 , relativo alla sentenza del Tribunale Controparte_1 di Bergamo n.1651 del 27/9/2023 partita di credito n.00247 0/2024.
Il sig. proponeva opposizione ex art. 615 1° comma cpc nei confronti della sopra Parte_1 indicata cartella di pagamento , eccependo l'irregolarità e illegittimità della predetta cartella poiché emessa in violazione dell'art.3 L. 241/1990 e dell'art.7 L.212/2000 Statuto del Contribuente ,per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
per inesistenza del titolo esecutivo ex art.21 D.lgs 26/2/1999 n.46 anche per vizi propri e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa pagina 1 di 5 creditoria;
illegittimità della determinazione del quantum per mancata indicazione dei parametri e delle voci idonee ad individuarlo nella sua esatta entità . Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_5
, la quale precisava che pur avendo fornito chiarimenti sulle modalità di
[...] calcolo relativa alla somma dovuta dall'attore al , non possedeva Controparte_3 gli strumenti analitici e dettagliati per confutare integralmente le eccezioni di parte attrice su tale circostanza . Infatti , precisa , che la stessa non procede a quantificare il credito erariale , limitandosi a porre CP_4 in esecuzione la somma indicata dall'Ente Impositore e contenuta nell'estratto del ruolo che riceve dal predetto Ente .
In relazione alle istanze ed eccezioni di parte attrice , riteneva le predette argomentazioni CP_4 infondate e pretestuose , precisando che il credito trae origine da una condanna penale a carico dell'attore e derivante dalla sentenza penale n. 1651/2023 del Tribunale di Bergamo e precisava che , in sede penale , la remissione di querela , come nel caso in esame , salvo diversa indicazione , comporta sempre la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato . Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale Controparte_1 gestore dei crediti di giustizia per conto del , la quale riteneva fosse Controparte_3 litisconsorte necessario il e chiedendo l'integrazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti dello stesso , poiché riteneva che , come da giurisprudenza unanime , nei giudizi che hanno ad oggetto le spese di giustizia il non può che essere litisconsorte CP_3 necessario .
Nel merito riteneva infondate le eccezioni e le contestazioni di parte attrice . Controparte_1
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , riteneva che il Controparte_3
fosse litisconsorte necessario e che lo stesso , in qualità di Ente impositore , potesse
[...] chiarire eventuali dubbi in relazione all'entità della cartella di pagamento .
Inizialmente il non si costituiva , costituendosi successivamente Controparte_3 all'udienza del 4/11/2025 dove le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art.615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Per comprendere l'entità dell'importo della cartella esattoriale in relazione alle spese di giustizia , iscritte a ruolo da , con riferimento al procedimento penale tenutosi Controparte_1 avanti al TRIBUNALE DI BERGAMO ed iscritto al nr. 8690/2016 , occorre riassumere brevemente la vicenda processuale che ha dato origine a quanto indicato nella predetta cartella .
In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio , il procedimento penale riguardava quattro imputati (
[...]
, , , in relazione a quattro distinti capi di Pt_1 Controparte_6 CP_7 CP_8 imputazioni ( indicati con lettere dalla A alla D ). All'udienza preliminare del 27/12/2023 ( come da all.2 ), il GUP , con sentenza n. 1651, ha dichiarato non luogo a procedere per il delitto di cui al capo A ( imputati e ), per intervenuta Pt_1 CP_7 prescrizione, dichiarando il non luogo a procedere per il delitto di cui al capo C ( imputati e Pt_1
) per remissione della querela , condannando e al pagamento delle spese CP_6 Pt_1 CP_6 processuali ( all.4 ).
Con distinto provvedimento ,il GUP ha disposto il rinvio a giudizio per il delitto relativo al capo B (imputato ) e quello di cui al capo D (imputati , e ). CP_7 CP_7 CP_8 CP_6
In data 03/7/2024 il Tribunale di Bergamo ha emesso la sentenza n. 2383 di non luogo a procedere in relazione al delitto relativo al capo D, con riferimento al solo imputato , per intervenuta CP_6 prescrizione .
Contestualmente , ha disposto lo stralcio del capo B e del capo D ( solo per gli imputati e CP_7
), con restituzione degli atti al GUP per una nuova udienza preliminare . CP_8
pagina 2 di 5 A seguito della sentenza di non luogo a procedere del GUP (sentenza n. 1651 del 27/9/2023 ), con condanna di e al pagamento delle spese processuali , divenuta poi irrevocabile , Pt_1 CP_6 l'Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Bergamo che redigeva la “nota A “, che veniva poi trasmessa ad , la quale predisponeva la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di CP_4 opposizione . Nel caso in esame , l'opponente sig. è stato condannato , unitamente al sig. Pt_1 CP_6 al pagamento delle spese del giudizio in seguito alla pronuncia di non luogo a procedere in relazione al delitto di cui al capo C della richiesta di rinvio a giudizio . A tale riguardo l'art. 340 cpp comma 4 , prevede che le spese del procedimento sono a carico del querelato , salvo che nelle ipotesi di remissione di querela sia stato diversamente previsto . In particolare le spese processuali anticipate dall'Erario e annotate nel foglio notizie , con particolare riferimento a quelle relative alla consulenza tecnica disposta dalla Procura per un totale di € 68.171,93 su un totale di € 69.495,45 ,devono essere recuperate interamente in base a quanto previsto dall'art. 205 c.
2-quater , D.P.R. n. 115/2002 , secondo il quale i relativi importi sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma1 , senza vincolo di solidarietà . In sostanza , come anche indicato dall'art.2 D.M. n. 124/2014 ,le spese relative al processo penale anticipate dall'Erario per la consulenza tecnica , sono recuperate nei confronti del condannato integralmente . Nell'ipotesi in cui vi siano più condannati , il recupero delle spese viene attivato nei confronti di ciascun condannato , in parti uguali e senza alcun vincolo di solidarietà .
Inoltre , occorre rilevare che , il Ministero della Giustizia , con circolare del 29/7/2015 ( come da all.7
), ha precisato che in relazione al calcolo delle quote delle spese da porre a carico degli imputati che hanno definito anticipatamente le loro posizioni e che hanno avuto la condanna al pagamento delle spese processuali, nell'ipotesi in cui residuino le posizioni di altri imputati per i quali il procedimento non sia ancora definito ,ha indicato che prima si devono quantificare le somme dovute , riparto e recupero nei confronti delle parti condannate con sentenza passata in giudicato .. Solo successivamente , definiti tutte le altre posizioni , si provvederà alla revisione del riparto e rideterminando in via definitiva la quota di debito di ciascun condannato con recupero ed esazione del residuo nei confronti dei primi condannati .
Pertanto in base ai sopra indicati criteri di calcolo , provvedeva all'iscrizione Controparte_1
a ruolo di tutte le spese indicate sul foglio notizie nei confronti degli imputati e Pt_1 CP_6 dividendo l'importo tra loro in parti uguali .
Nell'ipotesi di successiva condanna alle spese dei coimputati , con le loro posizioni ancora in fase di definizione , provvederà a ricalcolare le quote di ciascuno dei debitori , con Controparte_1 eventuale conguaglio in relazione ai primi due condannati .
La giurisprudenza della Suprema Corte , in relazione alle spese oggetto di riscossione , ritiene che , in seguito alla condanna giudiziale al pagamento delle spese di giustizia , il calcolo delle stesse sia di competenza dell'Amministrazione .
A tale riguardo , le spese anticipate , come quelle prenotate a debito , sono infatti annotate nel foglio notizie previsto dall'art.280 , DPR N.115/2002 .
Per quanto riguarda la consulenza disposta dalla Procura , si rileva come la stessa abbia avuto ad oggetto i delitti di tutti i capi di imputazione , compreso quello di cui al capo C, nei confronti anche dell'opponente sig. . Pt_1
A tale riguardo , si evidenzia come nella richiesta di rinvio a giudizio viene indicata tra le fonti di prova la consulenza depositata dai CT del PM in data 25/7/2018.
Per quanto concerne la quantificazione degli importi , si rileva che le spese per la consulenza della
,risultano liquidate applicando i parametri previsti per la liquidazione delle spese per i Pt_2 consulenti , applicando quanto disposto dal DPR n. 115/2002 e il DM n. 1\82 del 5/8/2002 .
pagina 3 di 5 Le spese di lite liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando , ogni diversa eccezione disattesa o assorbita , cosi dispone :
1. rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc nei confronti della cartella di pagamento nr.01920240014831962000
2. condanna l'attore opponente alla refusione delle spese in favore delle parti Parte_1 convenute , Controparte_2 Controparte_1
e del terzo intervenuto , per ciascuna delle parti , per Controparte_3 compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo , 02/12/2025 IL GIUDICE
Dr. Giuseppe Liotta
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6043/2024 promossa da:
con l'Avv. SANGALLI MARCO Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. DI FIORE MICHELE Controparte_1
CONVENUTO/I
con l'avv. FAUSTO LUIGI MEROLA Controparte_2
con l'AVVOCATURA DELLO STATO TERZO Controparte_3
CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
GG : opposizione ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che in data 30/9/2024, all'opponente sig. ,veniva notificato da Parte_1 parte dell' (in seguito per comodità ) la Controparte_2 CP_4 cartella di pagamento n.019202400483196 con cui l'Ente creditore richiedeva il pagamento dell'importo di € 34.151,51 indicando come il predetto addebito traeva origine dall'emissione da parte di del ruolo n.2024004610 , relativo alla sentenza del Tribunale Controparte_1 di Bergamo n.1651 del 27/9/2023 partita di credito n.00247 0/2024.
Il sig. proponeva opposizione ex art. 615 1° comma cpc nei confronti della sopra Parte_1 indicata cartella di pagamento , eccependo l'irregolarità e illegittimità della predetta cartella poiché emessa in violazione dell'art.3 L. 241/1990 e dell'art.7 L.212/2000 Statuto del Contribuente ,per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
per inesistenza del titolo esecutivo ex art.21 D.lgs 26/2/1999 n.46 anche per vizi propri e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa pagina 1 di 5 creditoria;
illegittimità della determinazione del quantum per mancata indicazione dei parametri e delle voci idonee ad individuarlo nella sua esatta entità . Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_5
, la quale precisava che pur avendo fornito chiarimenti sulle modalità di
[...] calcolo relativa alla somma dovuta dall'attore al , non possedeva Controparte_3 gli strumenti analitici e dettagliati per confutare integralmente le eccezioni di parte attrice su tale circostanza . Infatti , precisa , che la stessa non procede a quantificare il credito erariale , limitandosi a porre CP_4 in esecuzione la somma indicata dall'Ente Impositore e contenuta nell'estratto del ruolo che riceve dal predetto Ente .
In relazione alle istanze ed eccezioni di parte attrice , riteneva le predette argomentazioni CP_4 infondate e pretestuose , precisando che il credito trae origine da una condanna penale a carico dell'attore e derivante dalla sentenza penale n. 1651/2023 del Tribunale di Bergamo e precisava che , in sede penale , la remissione di querela , come nel caso in esame , salvo diversa indicazione , comporta sempre la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato . Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale Controparte_1 gestore dei crediti di giustizia per conto del , la quale riteneva fosse Controparte_3 litisconsorte necessario il e chiedendo l'integrazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti dello stesso , poiché riteneva che , come da giurisprudenza unanime , nei giudizi che hanno ad oggetto le spese di giustizia il non può che essere litisconsorte CP_3 necessario .
Nel merito riteneva infondate le eccezioni e le contestazioni di parte attrice . Controparte_1
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , riteneva che il Controparte_3
fosse litisconsorte necessario e che lo stesso , in qualità di Ente impositore , potesse
[...] chiarire eventuali dubbi in relazione all'entità della cartella di pagamento .
Inizialmente il non si costituiva , costituendosi successivamente Controparte_3 all'udienza del 4/11/2025 dove le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art.615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . Per comprendere l'entità dell'importo della cartella esattoriale in relazione alle spese di giustizia , iscritte a ruolo da , con riferimento al procedimento penale tenutosi Controparte_1 avanti al TRIBUNALE DI BERGAMO ed iscritto al nr. 8690/2016 , occorre riassumere brevemente la vicenda processuale che ha dato origine a quanto indicato nella predetta cartella .
In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio , il procedimento penale riguardava quattro imputati (
[...]
, , , in relazione a quattro distinti capi di Pt_1 Controparte_6 CP_7 CP_8 imputazioni ( indicati con lettere dalla A alla D ). All'udienza preliminare del 27/12/2023 ( come da all.2 ), il GUP , con sentenza n. 1651, ha dichiarato non luogo a procedere per il delitto di cui al capo A ( imputati e ), per intervenuta Pt_1 CP_7 prescrizione, dichiarando il non luogo a procedere per il delitto di cui al capo C ( imputati e Pt_1
) per remissione della querela , condannando e al pagamento delle spese CP_6 Pt_1 CP_6 processuali ( all.4 ).
Con distinto provvedimento ,il GUP ha disposto il rinvio a giudizio per il delitto relativo al capo B (imputato ) e quello di cui al capo D (imputati , e ). CP_7 CP_7 CP_8 CP_6
In data 03/7/2024 il Tribunale di Bergamo ha emesso la sentenza n. 2383 di non luogo a procedere in relazione al delitto relativo al capo D, con riferimento al solo imputato , per intervenuta CP_6 prescrizione .
Contestualmente , ha disposto lo stralcio del capo B e del capo D ( solo per gli imputati e CP_7
), con restituzione degli atti al GUP per una nuova udienza preliminare . CP_8
pagina 2 di 5 A seguito della sentenza di non luogo a procedere del GUP (sentenza n. 1651 del 27/9/2023 ), con condanna di e al pagamento delle spese processuali , divenuta poi irrevocabile , Pt_1 CP_6 l'Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Bergamo che redigeva la “nota A “, che veniva poi trasmessa ad , la quale predisponeva la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di CP_4 opposizione . Nel caso in esame , l'opponente sig. è stato condannato , unitamente al sig. Pt_1 CP_6 al pagamento delle spese del giudizio in seguito alla pronuncia di non luogo a procedere in relazione al delitto di cui al capo C della richiesta di rinvio a giudizio . A tale riguardo l'art. 340 cpp comma 4 , prevede che le spese del procedimento sono a carico del querelato , salvo che nelle ipotesi di remissione di querela sia stato diversamente previsto . In particolare le spese processuali anticipate dall'Erario e annotate nel foglio notizie , con particolare riferimento a quelle relative alla consulenza tecnica disposta dalla Procura per un totale di € 68.171,93 su un totale di € 69.495,45 ,devono essere recuperate interamente in base a quanto previsto dall'art. 205 c.
2-quater , D.P.R. n. 115/2002 , secondo il quale i relativi importi sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma1 , senza vincolo di solidarietà . In sostanza , come anche indicato dall'art.2 D.M. n. 124/2014 ,le spese relative al processo penale anticipate dall'Erario per la consulenza tecnica , sono recuperate nei confronti del condannato integralmente . Nell'ipotesi in cui vi siano più condannati , il recupero delle spese viene attivato nei confronti di ciascun condannato , in parti uguali e senza alcun vincolo di solidarietà .
Inoltre , occorre rilevare che , il Ministero della Giustizia , con circolare del 29/7/2015 ( come da all.7
), ha precisato che in relazione al calcolo delle quote delle spese da porre a carico degli imputati che hanno definito anticipatamente le loro posizioni e che hanno avuto la condanna al pagamento delle spese processuali, nell'ipotesi in cui residuino le posizioni di altri imputati per i quali il procedimento non sia ancora definito ,ha indicato che prima si devono quantificare le somme dovute , riparto e recupero nei confronti delle parti condannate con sentenza passata in giudicato .. Solo successivamente , definiti tutte le altre posizioni , si provvederà alla revisione del riparto e rideterminando in via definitiva la quota di debito di ciascun condannato con recupero ed esazione del residuo nei confronti dei primi condannati .
Pertanto in base ai sopra indicati criteri di calcolo , provvedeva all'iscrizione Controparte_1
a ruolo di tutte le spese indicate sul foglio notizie nei confronti degli imputati e Pt_1 CP_6 dividendo l'importo tra loro in parti uguali .
Nell'ipotesi di successiva condanna alle spese dei coimputati , con le loro posizioni ancora in fase di definizione , provvederà a ricalcolare le quote di ciascuno dei debitori , con Controparte_1 eventuale conguaglio in relazione ai primi due condannati .
La giurisprudenza della Suprema Corte , in relazione alle spese oggetto di riscossione , ritiene che , in seguito alla condanna giudiziale al pagamento delle spese di giustizia , il calcolo delle stesse sia di competenza dell'Amministrazione .
A tale riguardo , le spese anticipate , come quelle prenotate a debito , sono infatti annotate nel foglio notizie previsto dall'art.280 , DPR N.115/2002 .
Per quanto riguarda la consulenza disposta dalla Procura , si rileva come la stessa abbia avuto ad oggetto i delitti di tutti i capi di imputazione , compreso quello di cui al capo C, nei confronti anche dell'opponente sig. . Pt_1
A tale riguardo , si evidenzia come nella richiesta di rinvio a giudizio viene indicata tra le fonti di prova la consulenza depositata dai CT del PM in data 25/7/2018.
Per quanto concerne la quantificazione degli importi , si rileva che le spese per la consulenza della
,risultano liquidate applicando i parametri previsti per la liquidazione delle spese per i Pt_2 consulenti , applicando quanto disposto dal DPR n. 115/2002 e il DM n. 1\82 del 5/8/2002 .
pagina 3 di 5 Le spese di lite liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando , ogni diversa eccezione disattesa o assorbita , cosi dispone :
1. rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc nei confronti della cartella di pagamento nr.01920240014831962000
2. condanna l'attore opponente alla refusione delle spese in favore delle parti Parte_1 convenute , Controparte_2 Controparte_1
e del terzo intervenuto , per ciascuna delle parti , per Controparte_3 compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo , 02/12/2025 IL GIUDICE
Dr. Giuseppe Liotta
pagina 4 di 5
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