Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - minorata difesa pubblica o privata - ha carattere obiettivo e ricorre persino quando la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione in un caso di tentato omicidio in danno di vittima affetta da sordomutismo).
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Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
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Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 02/12/2010
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 1080
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 27662/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.E.M. n. il (omesso) ;
avverso la sentenza 14 aprile 2010 - Corte di Appello di Palermo, sez. pen. minorenni;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dott. MAZZETTA Gabriele sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 14 aprile 2010, depositata in cancelleria il 22 aprile 2010, la Corte di Appello di Palermo, sezione penale minorenni, confermava la sentenza 26 novembre 2009 del Tribunale per i minorenni di Palermo che aveva dichiarato M.E.M. responsabile del reato di lesioni personali volontarie ai danni di R.F. e tentato omicidio aggravato dai motivi futili e dalle condizioni di minorata difesa nei confronti di F.F. e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente della minore età e del vizio parziale di mente, ritenuti prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni sette di reclusione.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata il M. , nel corso di un alterco con R.F. e F.F.
(anch'essi ospiti della Comunità "(omesso) ") per motivi futili (uso condiviso di un televisore) dopo averlo colpito con una testata e impugnato un coltello a molla e sfondato a calci e spallate la porta del bagno dove F.F. di era rifugiato per sfuggire al suo aggressore, lo attingeva con tre colpi di fendente di cui all'emitorace sinistro, all'addome e alla coscia. a. - Avverso tale decisione, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione E.M..M. chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) vizio di motivazione, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per non correttezza, illogicità, contraddittorietà e/o incoerenza delle argomentazioni ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il giudice non ha ben valutato la questione della imputabilità del soggetto alla luce sia degli accertamenti in atti che della personalità del soggetto. Il quadro che emerge dall'accertamento psichiatrico, in particolare, investe la coscienza e volontà dell'azione, valutabile ex art. 42 c.p.p., comma 1, giusto il grave quadro patologico asseverato che hanno influito sulla percezione della realtà e sui poteri di controllo del prefato dovendosi così ritenere che l'imputabilità fosse stata grandemente scemata. b) in subordine, veniva censurata la mancata qualificazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate;
d) veniva infine censurato il trattamento sanzionatorio riservato in sentenza al M. .
È pervenuta inoltre in cancelleria la relazione comportamentale (omesso) dello psicologo e del responsabile della Cooperativa sociale "(omesso) " presso cui il minore è attualmente collocato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3,1 - In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell'autore del reato, e a condizione che sussista un nesso eziologico per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale (Cass., Sez. 6, 27 ottobre 2009, 43285, Bolognani e altri, rv. 245253). La sentenza n. 9163 del 2005 delle Sezioni Unite (Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, rv. 230317), ha stabilito inoltre che anche i "disturbi della personalità", come quelli da nevrosi e da psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa. È inoltre necessario che tra il disturbo mentale e il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo. Quindi i disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 ed 89 c.p., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell'imputato, a condizione che essi siano riferiti alla capacità di intendere e di volere e in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell'autore del fatto illecito.
3.1.1. - Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie il prevenuto è risultato portatore di organizzazione borderline di personalità (in soggetto con pregresso abuso di alcol e uso di cannabinoidi) con una affezione che non ha interessato nella sua interezza la capacità di intendere e di volere del prevenuto. Le argomentazioni sul punto della sentenza sono chiare ed esaustive, posto peraltro che non vi è comunque prova che gli eventuali episodi di temporanea dissociazione, da un lato siano stati presenti nel momento del fatto e dall'altro abbiano rivestito una intensità tale da offuscare del tutto la suitas del prevenuto. Le sollecitazioni difensive e la diversa ricostruzione da parte del ricorrente involgono solo questioni fattuali e rivalutative di una lettura già esaurientemente operata dal giudice della cognizione e pertanto in questa sede inammissibili.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame (mancata qualificazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate) è privo di pregio e va rigettato. Per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per rutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente (Cass., Sez. 1, 20 maggio 1987, Incamicia, rv. 177610). 3.2.1. - Il giudice di secondo grado è stato ossequioso di questi principi avendo esaustivamente dato conto delle ragioni della mancata derubricazione del fatto, giuste le considerazioni esposte in punto di sede corporea attinta con il coltello dal prevenuto (tra l'altro l'addome e il torace), di idoneità dell'arma impiegata (un coltello da cucina), di reiterazione dei colpi assestati alla vittima (ben tre), nonché delle stesse modalità reiterative dell'atto lesivo, traendone un convincimento non contraddittorio ne' illogico. In particolare il giudice del merito ha fatto valere una valutazione ex ante in coordinazione di tutti gli altri elementi circostanziali del fatto ravvisando la sussistenza di indici di alta potenzialità lesiva, oltre che di univocità degli atti, e dunque di sussistenza dell'animus necandi.
3.3 - Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza dell'aggravante dei motivi futili deve intendersi l'antecedente psichico della condotta, ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e che il motivo deve qualificarsi "futile" quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante dell'evento, un pretesto o una scusa per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Cass., Sez. 1, 8 aprile 2009, Same U Ullah;
Sez. 1,22 maggio 2008, n. 24683, Sez. 1, 11 febbraio 2000, Dolce;
Sez. 1,19 gennaio 1999, P.M. in proc. Zumbo ed altri;
Sez. 6, 3 giugno 1998, Rova). La circostanza aggravante ha, quindi, natura prettamente soggettiva, dovendosene individuare la ragione giustificatrice nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto che legittima l'applicazione di un più severo trattamento punitivo (Sez. 1, 20 ottobre 1997, n. 9949, Trovato, rv. 208934)-
3.3.1 - Applicando questi principi al caso in esame, la valutazione compiuta nella sentenza impugnata risulta perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Per vero un litigio che avesse tratto origine dall'uso comune del televisore è stato ritenuto correttamente dal giudice della cognizione un mero pretesto di alterco violento, una sorta di detonatore per la perpetrazione di una condotta gratuitamente aggressiva che non trova giustificazione alcuna nel comportamento tenuto dalla vittima. Anche su questo punto ogni diversa riproposizione fattuale da parte del ricorrente involge mere questioni di merito improponibili in questa sede di legittimità.
3.3.2 - Infondate sono altresì le censure che attengono all'aggravante della minorata difesa. L'aggravante di cui all'art.61, n. 5 c.p., minorata difesa pubblica o privata, ha carattere obiettivo e ricorre persino quando la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla volontà dell'agente (ma nella fattispecie il sordomutismo della vittima era ben conosciuto dal ricorrente essendo entrambi ospiti della medesima Comunità); per la sua configurabilità è pertanto sufficiente che ricorrano quelle condizioni tali da facilitare l'azione delittuosa intrapresa (si vedano: Cass., Sez. 1, 9 ottobre 1996, n. 10268, rv. 206117; Sez. 2, 8 luglio 2004, n. 44624, rv. 230244) che nella fattispecie correttamente il giudice del merito ha ritenuto sussistente posto che il sordomutismo crea una sorta di isolamento interiore e una difficoltà soggettiva anche solo di interrelazionarsi normalmente con l'esterno in modo ordinario, sicché determina una incapacità di reazione significativa nei confronti di una condotta particolarmente aggressiva. Anche con riferimento a questa censura il ricorrente avanza mere prospettazioni di merito.
3.4 - Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato. 3.4.1 - In tema di attenuanti genetiche e di trattamento sanzionatorio in genere, il giudice non ha l'obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell'art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, avendo fornito un'argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto, come asseverato dalla Corte territoriale, della indubbia pericolosità sociale del prevenuto che ampiamente giustifica l'applicazione della misura di sicurezza.
4. - Nessuna statuizione infine va presa sulle spese di giudizio. Il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta infatti l'obbligo del pagamento delle spese processuali ai sensi del D.L. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29 (norme di attuazione sul decreto del Presidente della Repubblica sui procedimenti penali per i minori).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011