Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
La disposizione dell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, introdotta dall'art 1, comma primo, del D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, che prevede che per la concessione di benefici ai condannati per alcuni gravi reati debbano ricorrere particolari requisiti ed impone, ai fini delle relative valutazioni, l'acquisizione di informazioni dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si applica anche ai condannati per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991, convertito in Legge n. 203 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2014, n. 53778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53778 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/12/2014
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3714
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 23102/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG SC N. IL 03/09/1956;
avverso il decreto n. 1862/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 03/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con due decreti del 3/4/2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da RÌ NC avverso due ordinanze del Magistrato di Sorveglianza che avevano dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione anticipata speciale ex D.L. n. 146 del 2013 in quanto soggetto condannato per reati compresi nell'elenco di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis.
Il Presidente del Tribunale osservava che la legge di conversione ha espressamente escluso la maggiorazione della quota di liberazione anticipata per i condannati di uno di quei delitti e rilevava che lo scioglimento del cumulo non era possibile, in quanto previsto solo ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione in senso proprio.
2. Ricorre per cassazione RÌ NC, deducendo violazione del principio del contraddittorio, avendo il Presidente provveduto de plano;
rimarcava che, al momento in cui le domande di liberazione anticipata speciale erano state presentate, era in vigore il D.L. n. 146 del 2013, che non escludeva espressamente i condannati per un delitto di cui all'art. 4 bis cit. dal beneficio;
trattandosi di norma sostanziale e non processuale, deve trovare applicazione l'art. 2 c.p., con conseguente applicazione della norma più favorevole;
il ricorrente richiama i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite Ercolano sulla irretroattività della norma penale sfavorevole. Il ricorrente - con implicito riferimento al tema dello scioglimento del cumulo menzionato nei decreti impugnati - sottolinea di avere già interamente espiato i reati compresi nella previsione di cui all'art. 4 bis cit., commessi, rispettivamente 30 e 27 anni prima;
reati, per di più, commessi antecedentemente al 13/5/1991 (data di entrata in vigore del menzionato art. 4 bis) e, quindi, non passibili di divieto di ammissione ai benefici.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dei decreti impugnati.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I decreti impugnati devono essere annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per il loro esame.
In base all'art. 666 c.p.p., comma 2, il decreto di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale può essere emesso soltanto in caso di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge.
Nel caso di specie, la questione era nuova (il quadro giuridico era mutato in conseguenza della conversione del decreto legge) e la infondatezza non era affatto "manifesta", tanto che il Presidente ha ritenuto di far riferimento all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte sui limiti alla possibilità di scioglimento del cumulo. Il reclamo avrebbe dovuto, pertanto, essere trattato nel contraddittorio.
2. La modifica del quadro normativo cui si è accennato e le deduzioni del ricorrente consentono alcune considerazioni. La legge di conversione del decreto legge (L. n. 10 del 2014) ha escluso in via generale la possibilità di concedere la liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, abrogando il comma che subordinava la concessione a quei condannati del beneficio in caso di "concreto recupero sociale" e premettendo alla regolamentazione una esplicita esclusione: "Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, e successive modificazioni.
Questa Corte ha già chiarito che in nessun modo può essere ipotizzata la permanente vigenza della norma del decreto legge nella parte non riprodotta in sede di conversione, anche se si tratta di norma più favorevole al condannato.
Sia la giurisprudenza costituzionale (basterà ricordare C. cost. ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) sia la giurisprudenza della Corte EDU costantemente escludono che in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in particolare sia applicabile il principio della irretroattività della legge più sfavorevole.
Ed espressamente anche Corte EDU, sent. Grande Camera del 21.10.2013, Del Rio Prada
contro
Spagna, ric. n. 42750/09 evidenzia che "sia la Commissione sia la Corte hanno delineato nella loro giurisprudenza una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una pena e una misura che riguarda l'esecuzione o l'applicazione della pena. Conseguentemente, se la natura e il fine della misura riguarda la detrazione di pena o una modifica del regime di liberazione anticipata, essa non fa parte della pena ai sensi dell'art.
7. Nella causa Uttley, per esempio, la Corte ha ritenuto che le modifiche apportate alle norme sulla liberazione anticipata successivamente alla condanna del ricorrente non gli fossero state inflitte ma che facessero parte del regime generale applicabile ai detenuti, e lungi dall'essere punitivi, la natura e il fine della misura erano di consentire la liberazione anticipata, pertanto non potevano essere considerati intrinsecamente severe. La Corte ha conseguentemente ritenuto che l'applicazione al ricorrente del nuovo regime di liberazione anticipata non facesse parte della pena che gli era stata inflitta". E, se è vero che la Corte Edu in detta sentenza riconosce che "in pratica la distinzione tra una misura che costituisce una pena e una misura che riguarda l'esecuzione e l'applicazione della pena può non essere sempre chiara e che è possibile perciò che le misure adottate dal legislatore, dalle autorità amministrative o dai tribunali successivamente all'inflizione della pena definitiva, o nel corso dell'espiazione della pena, possano comportare la ridefinizione o la modifica della portata della pena inflitta dal tribunale del merito", chiaramente rimarca, tuttavia, che "per determinare se una misura adottata nel corso dell'esecuzione di una pena riguarda solo la modalità di esecuzione della pena o, al contrario, incide sulla sua portata", occorre "esaminare in ciascun caso che cosa comportava effettivamente la pena inflitta in base al diritto interno in vigore al momento pertinente, o in altre parole, quale era la sua natura intrinseca", considerando "il diritto interno nel suo complesso e la modalità con cui esso era applicato al momento pertinente".
L'impossibilità di interpretare il mancato recepimento di disposizioni di un decreto legge nella legge di conversione come fenomeno di successione di leggi nel tempo si ricava, comunque, direttamente dall'art. 77 Cost.. Questo, al comma 3, dispone difatti che "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
Non deroga, ne' potrebbe, a tale norma di rango superiore la L. n. 400 del 1988, art. 15, comma 5, laddove dispone che "Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente....", giacché la disposizione sta solo a prevedere che, diversamente da quanto in precedenza doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge, e non più dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis se nulla espressamente era disposto al riguardo (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 4781 del 02/05/1991, Rv. 471926; Sez. 3, sent. n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709). In altri termini, l'"efficacia" del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può farsi salva è da ritenere per principio circoscritta ai soli atti o "rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" e non può in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quando la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto. Come osserva, difatti, C. cost. n. 51 del 1985, "l'art. 77 Cost., comma 3, e u.c., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la norma dettata con decreto-legge non convertito come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto;
ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il decreto - legge non convertito, di ogni effetto fin dall'inizio), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale".
Dunque, "indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto-legge non convertito non ha ... attitudine, alla stregua dell'art. 77 Cost., comma 3, e u.c., ad inserirsi in un fenomeno "successorio", quale quello descritto e regolato dall'art. 2 c.p., commi 2 e 3", ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di sfavore, "limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, al caso del decreto-legge non convertito, e quindi alla sancita operatività della norma penale favorevole, se in esso contenuta, relativamente ai fatti pregressi".
A maggior ragione, perciò, nella materia in esame (a cui, come detto, non s'applicano le disposizioni dell'art. 2 c.p., e dell'art. 25 Cost., e neppure quelle dell'art. 7 CEDU), non può ritenersi suscettibile di avere vigore ultrattivo, per i comportamenti pregressi, la disposizione del decreto-legge, non recepita dalla legge di conversione, che a detti comportamenti pregressi collegava un effetto favorevole.
In sostanza, la questione del "concreto recupero sociale" del condannato per il reato di cui all'art. 4 bis cit. ha perso ogni rilevanza.
3. Piuttosto, la norma della legge di conversione sopra riportata deve essere interpretata in base ai principi generali in tema di benefici penitenziari.
Si tratta di stabilire se, in presenza di un titolo esecutivo che ricomprenda plurimi reati, solo in parte rientranti nel catalogo del suddetto L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, l'accesso alla liberazione speciale sia precluso per il solo fatto che la persona abbia riportato condanna per un reato c.d. ostativo oppure se si debba procedere allo scioglimento del cumulo per verificare se sia stata espiata la porzione di pena riferibile al reato preclusivo del beneficio e se, per la restante porzione di pena riguardante reati non ostativi, sussistano i presupposti per il riconoscimento dello stesso.
In proposito il Collegio ritiene di adottare una soluzione ermeneutica che coniughi la lettura testuale del dato normativo con una ricostruzione logico-sistematica della disciplina che sia conforme ai principi costantemente espressi dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità.
La Corte Costituzionale, con una fondamentale pronuncia (sentenza 27 luglio 1994 n. 361), ha affermato che la disciplina contenuta nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis e successive modifiche non delinea uno status di detenuto pericoloso e ha precisato che detta norma "va interpretata - in conformità del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. - nel senso che possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione". Ha, pertanto, concluso per la non conformità alla Costituzione di una diversa interpretazione che porti all'esclusione della concessione di misure alternative ai condannati per un reato grave, ostativo all'applicazione delle dette misure, anche quando essi, avendo espiato per intero la pena per il reato grave, stiano eseguendo la pena per reati meno gravi, non ostativi al predetto riconoscimento.
Questi principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte che, nell'ambito di un'articolata elaborazione sulla natura giuridica e sulla ratio del reato continuato, ha argomentato che la disciplina del concorso formale di reati o del reato continuato persegue la finalità di mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene, cui viene sostituito un cumulo giuridico, e che, in particolare dopo la novella del 1974, l'estensione dell'operatività del sistema del cumulo giuridico della pena previsto dall'art. 81 cpv. c.p. è espressione del rifiuto dell'automatismo repressivo proprio del cumulo materiale e dell'accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con conseguente esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell'adeguamento della pena alla personalità del reo (Sez. Un. 26 febbraio 1997, n.l;
Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 14). Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che l'unificazione legislativa dei reati deve affermarsi, qualora vi sia una disposizione apposita in tal senso ovvero la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio del reato continuato (Sez. un., 10 ottobre 1981, n. 10928; Sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, in tema di scioglimento del cumulo, oltre che ai fini appena menzionati, anche in vista dell'individuazione del termine di prescrizione del reato;
in senso conforme Sez. un. 16 novembre 1989, n. 18 e Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, n. 2780 in materia di applicazione dell'indulto a reati uniti sotto il vincolo della continuazione con altri che non ne possano beneficiare;
Sez. 1, 11 maggio 1998, n. 2624 a proposito della revoca dell'indulto condizionato in presenza dell'irrogazione di una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione;
Sez. 1, 3 luglio 1998, n. 3986 sulla scissione del reato continuato ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto; Sez. 3, 2 giugno 1999, n. 2070 in tema di applicazione della sostituzione delle pene detentive brevi, ex L. 24 novembre 1981, art. 53, u.c., in caso di reato continuato).
Nella medesima prospettiva interpretativa questa Corte ha stabilito che il cumulo non si scioglie ed opera il principio della fictio iuris unificante ogniqualvolta la considerazione unitaria sia più favorevole al reo (Sez. un., 21 luglio 1995, Zouine, C.E.D. n. 201549; Sez. 2, 20 novembre 1998, n. 8599 e Sez. 2, 13 novembre 2000, n. 1477 in materia di concessione della sospensione condizionale della pena;
Sez. 2, 20 novembre 1980, n. 11774 in tema di perdono giudiziale;
cfr. anche Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108 e Corte cost., 7 luglio 1976, n. 154). Sulla base delle argomentazioni sinora svolte, è possibile affermare che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo, nel corso dell'esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio (recentemente, in questa linea: "in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario - nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1, -, che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi", Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013 - dep. 20/01/2014, Di Palo, Rv. 258403).
La diversa tesi della inscindibilità del cumulo (Sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 41322), oltre a porsi in contrasto con i principi illustrati al paragrafo 2), determinerebbe un'inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne. Una conclusione del genere si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena e non troverebbe una giustificazione plausibile e razionale nel principio della pena unica, sancito dall'art. 76 c.p., comma 1, (cfr. in tal senso Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 14; Sez. 1, 26 marzo 1999, n. 2529; Sez. 1, 12 aprile 2006, n. 14563; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 386 del 1989).
3. Il Tribunale di Sorveglianza è, quindi, chiamato ad una duplice verifica:
- in primo luogo, se i reati ostativi per i quali RÌ è stato condannato debbano o meno considerarsi ancora in esecuzione, alla luce del provvedimento di cumulo emesso nei confronti del condannato:
in caso di accertamento negativo la questione è risolta in radice, poiché della condanna per il reato ostativo non potrà tenersi conto, essendo esso ormai estraneo all'esecuzione della pena;
- se, invece, la condanna per il (o i) reato/i ostativo/i facesse/ro ancora parte dell'esecuzione in corso, il Tribunale di Sorveglianza, operato lo scioglimento del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, verificherà se sia possibile imputare la pena già espiata al/ai predetto/i reato/i: in caso di esito positivo della verifica, il beneficio richiesto potrà essere concesso in relazione al restante periodo detentivo.
Irrilevante è, invece, la questione, sollevata dal ricorrente, della consumazione dei reati ostativi in epoca antecedente al 1991: questa Corte ha già affermato che la L. n. 354 del 1975, art. 4 bis (c.d. ordinamento penitenziario), introdotto dal D.L. n. 152 del 1991, art. 1, comma 1 del, conv. in L. n. 203 del 1991, che prevede che per la concessione di vari benefici ai condannati per taluni gravi reati debbano ricorrere particolari requisiti e impone, ai fini delle relative valutazioni, l'acquisizione di informazioni dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si applica anche ai condannati per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.L., come si deduce dal fatto che il cit. D.L., art. 4 non comprende il comma 1 del precedente art. 1 tra le disposizioni la cui operatività è limitata ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del decreto. (Sez. 1, n. 366 del 27/01/1992 - dep. 03/03/1992, Noviello, Rv. 189237).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio i decreti impugnati e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2014