Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura relativa alla pena detentiva inflitta o ancora da espiare è prevista in via alternativa in sei anni o in quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2009, n. 41322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41322 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2535
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 8549/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NA TA N. IL 24/08/1972;
avverso l'ordinanza n. 3277/2008 TRIB, SORVEGLIANZA di MILANO, del 15/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. D'ANGELO Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 15 gennaio 2009 e depositata il 16 gennaio 2009, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la istanza di affidamento terapeutico in prova al servizio sociale, avanzata da AN IT AN, detenuta in espiazione della pena complessiva di nove anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione, inflittale per vati delitti di rapina, estorsione, furto e per reati concernenti gli stupefacenti, motivando: la pena residua espianda (pari a cinque anni, otto mesi e tre giorni) è superiore a quattro anni;
nella specie trova applicazione la prescrizione del limite più rigoroso di ammissibilità in quanto il titolo esecutivo, comprende reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen.; non è consentito - come postulato dal difensore - scindere il cumulo e imputare alla pena espiata (o condonata) quelle relative ai reati di cui al ridetto art. 4 bis ord. pen..
2. - Ricorre per cassazione la condannata, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Vaciago Marina, mediante atto del 27 gennaio 2009, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e succ. mod. Il difensore deduce: le pene inflitte per i delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen. assommano a tre anni, sette mesi e dieci giorni;
AN ha espiato (tenuto conto del condono) oltre quattro anni;
l'interpretazione seguita dal Tribunale è errata, in quanto contraria al principio della scindibilità del cumulo, con imputazione alla pena sofferta di quella concernente i reati ostativi - o limitativi - ai fini della applicazione delle misure alternative;
di tale principio la giurisprudenza ha fatto applicazione in materia di espulsione dello straniero, di regime differenziato, di sospensione condizionata della esecuzione della pena detentiva;
l'indirizzo più rigoroso del giudice a quo contraddice la finalità della norma;
peraltro l'inammissibilità non è stata ravvisata dal Magistrato di sorveglianza e dallo stesso Collegio nelle fasi anteriori del procedimento, fino al momento della decisione. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 20 aprile 2009, obietta: la applicazione della misura alternativa invocata soggiace al "duplice limite" della entità della pena espianda e della inclusione nel cumulo (non scindibile) di alcuno dei reati compresi nella previsione dell'art. 4 bis ord. pen.. 4. - Il ricorso è infondato.
Non è pertinente il richiamo di principi affermati in relazione ad altre misure alternative, sottoposte a regimi diversi da quello dell'affidamento terapeutico.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1, e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gradua la applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti in trattamento o che intendano sottoporsi al programma di recupero, in funzione della misura della pena detentiva inflitta o di quella residua espianda e, in proposito, stabilisce, come condizione di ammissibilità della misura alternativa, che la ridetta pena deve essere contenuta nel limite di sei anni ovvero - più rigorosamente - di quattro anni, se "relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni".
Il criterio distintivo stabilito dal legislatore è, pertanto, costituito dalla inclusione nel "titolo esecutivo" di alcuno dei reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen..
La disciplina positiva, per il riferimento operato all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo e in funzione della condizione che (anche) uno (solo) di corrisponda ad alcuno di quelli indicati dall'art. 4 bis ord. pen., esclude, alla evidenza, la possibilità della scissione virtuale del cumulo, con imputazione della pena inflitta per i reati in parola alla intervenuta espiazione. I reati di cui all'art. 4 bis ord. pen., infatti, assumono rilievo non in quanto le pene relative debbano essere in concreto espiate, bensì - ed esclusivamente - in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, oggetto del titolo in esecuzione;
sicché risulta, affatto, irrilevante la circostanza (da accertare previa soluzione virtuale del cumulo) della espiazione delle pene relative. La disposizione non contraddice la ratio legis;
risponde, piuttosto, alla esigenza di limitare, più restrittivamente, la applicazione della misura alternativa (col requisito temporale maggiormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009