Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
L'istanza di riesame può essere validamente presentata, oltre che presso la cancelleria del tribunale competente a delibarla, anche presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui si trovano i soggetti legittimati (imputato e/o difensore), nell'ipotesi in cui tale luogo, diverso da quello ove ha sede il Tribunale del riesame, coincida con quello in cui ha sede la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/1999, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 7.6.1999
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Ugo SCELFO " N. 2070
3. " Ilario MARTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe LA GRECA " N. 794/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MB NT avverso l'ordinanza in data 21.9.1998 del Tribunale di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe LA GRECA, Udita le conclusioni del P.M., Dott. Aurelio Galasso il quale ha chiesto in via principale la rimessione della decisione alle Sezioni Unite di questa Corte e in via subordinata l'annullamento con rinvio della sentenza.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 21.9.1998 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AR NT, sottoposto a custodia cautelare in carcere in quanto indagato per i reati ex artt. 416-bis, 73 d.P.R. n. 309/1990 e altro. Rilevavano infatti i giudici che l'istanza di riesame era stata presentata in luogo diverso da quello prescritto dalla legge e cioè presso la cancelleria della Pretura di Benevento, mentre l'ordinanza era stata emessa dal G.i.p. del locale Tribunale.
2. Nell'interesse del AR ricorre per cassazione l'avv. Francesco Leone, il quale deduce violazione dell'art. 582 c.p.p.: in realtà l'istanza è stata ritualmente presentata presso la cancelleria della pretura del luogo dove è stato emesso il provvedimento.
3. Il ricorso è fondato.
La questione che si prospetta è se l'istanza di riesame possa essere validamente presentata, oltre che presso la cancelleria del Tribunale competente a delibarla, anche presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui si trovano i soggetti legittimati (imputato e/o difensore), nell'ipotesi in cui tale luogo, diverso da quello ove ha sede il Tribunale del riesame, coincida con quello in cui ha sede la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. La questione è stata già esaminata da questa Corte e decisa in senso positivo (v. Cass., sez. VI, 17.3.1999, Nizza;
ma cfr. altresì: Cass., sez. IV, 26.6.1998, Colarusso;
sez. II 17.3.1994, Santacroce Di Gregorio;
sez. V 22.10.1992; sez. III, 13.3.1991, Palazzolo).
Si è al riguardo osservato che l'indicazione del Tribunale di cui al settimo comma dell'art. 309 c.p.p., contenuta nel quarto comma dello stesso articolo e il contestuale, generalizzato rinvio alle forme previste dall'art. 582 c.p.p. consentono, infatti, di individuare nel Tribunale distrettuale il destinatario finale dell'istanza di riesame (o dell'appello ex art. 310 c.p.p.) e non l'ufficio al quale l'impugnazione va necessariamente e imprescindibilmente presentata. Tra gli uffici presso i quali, ai sensi dell'art. 582.2 c.p.p., l'atto d'impugnazione può, in via d'eccezione, essere depositato, va compresa certamente la Pretura del luogo di emissione del provvedimento impugnato, se in tale luogo si trova l'interessato (imputato e/o difensore) e se trattasi di luogo diverso dalla sede di Tribunale distrettuale. Per il principio del favor impugnationis, il richiamato capoverso dell'art. 582 c.p.p. non va interpretato in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale, ma in maniera coerente e coordinata col sistema: il che comporta che l'inciso "se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento" va inteso come diversità rispetto al luogo in cui l'impugnazione va presentata secondo la regola propria e, quindi, per le misure cautelari personali, rispetto alla sede del Tribunale distrettuale del riesame.
Nel caso all'esame, l'istanza di riesame fu ritualmente presentata presso la cancelleria della Pretura di Benevento, luogo dove si trovano l'imputato e il suo difensore e dove è stato emesso il provvedimento cautelare. La conseguenza è che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il riesame.
Poiché alla decisione non segue la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria di questa Corte provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94.1 -ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il riesame.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999