Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la norma di cui al comma primo-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. (secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito della sentenza stessa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti) si applica anche quando la custodia cautelare venga disposta all'esito dell'accertamento dibattimentale della colpevolezza dell'imputato, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 11860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11860 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 836
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 042671/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC SE NT, N. IL 08/10/1967;
avverso ORDINANZA del 08/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in Camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli Luigi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 8 agosto 2008 e depositata il 11 agosto 2008, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25 luglio 2008 dalla Corte di assise di quella stessa sede a carico di CA IO NT, condannato in prime cure alla pena dell'ergastolo dalla Corte anzidetta, giusta sentenza non passata in giudicato, per l'omicidio di GU PE.
Riguardo ai motivi di riesame e alle deduzioni difensive, il Tribunale - in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - dopo aver dato atto dell'errata affermazione contenuta nella ordinanza impugnata circa la intervenuta scarcerazione per decorrenza dei termini dell'imputato e l'improprio riferimento all'art. 307 c.p.p., ha motivato: il provvedimento riesaminato non è di ripristino delle pregressa misura coercitiva, estinta ai sensi dell'art. 303 c.p.p.; CA, infatti, era stato liberato, giusta ordinanza di revoca per carenza di indizi;
la misura applicata dalla Corte di Assise il 25 luglio 2008 deve, pertanto, qualificarsi come adottata ex novo ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis in seguito richiesta formulata il 30 giugno 2008 dal
Pubblico Ministero in esito all'accertamento dibattimentale della colpevolezza e alla irrogazione della condanna all'ergastolo;
l'eccezione difensiva di perdita di efficacia della misura à termini dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, è infondata;
gli atti sono stati tempestivamente trasmessi il l'agosto 2008 e nulla rileva che l'incartamento del giudizio penale non sia stato materialmente traslato della Cancelleria della Corte di assise a quella del giudice del riesame, essendo a disposizione del Collegio;
nel merito, il richiamo contenuto nella ordinanza riesaminata alla sentenza di condanna di primo grado vale a integrare il requisito di forma, stabilito dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lettera b) e dispensa dalla "novella valutazione critica" degli elementi di prova esposti;
in relazione alla esigenze cautelari soccorre la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ricorrendo la aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 ed essendo, comunque, apprezzabile il periculum libertatis il relazione alla cautela finale e alla probabilità di reiterazione del delitto.
2. - Ricorre per Cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Maria Rita Cicero, mediante atto recante la data del 14 novembre 2008, depositato il 15 novembre 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), violazione di legge, in relazione agli artt. 275, 307 e 309 c.p.p., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore oppone: l'ordinanza riesaminata deve essere qualificata come provvedimento di ripristino della misura, in quanto la Corte di assise ha fatto riferimento alla scarcerazione per decorrenza dei termini dell'imputato e all'art. 307 c.p.p., comma 2 e, ancora, ha motivato riguardo al pericolo di fuga;
ma la suddetta disposizione non poteva trovare applicazione;
poiché il rimedio esperito avverso la ordinanza coercitiva doveva essere qualificato appello de libertate il giudice del gravame non aveva il potere di integrare la motivazione, ne' "di mutare il titolo di applicazione della misura", laddove carente era la motivazione della Corte di assise "in ordine alla nuova disposizione di misura", peraltro, neppure ricorreva la previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, concernendo detta disposizione la "prima applicazione della misura" e non anche il "sostanziale, anche se non formale, ripristino di altra misura in precedenza annullata"; l'interpretazione è confortata, a silentio, dalla ulteriore previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, non estesa al giudizio di primo grado, e dall'arresto di legittimità circa la inapplicabilità dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis all'imputato scarcerato per decorrenza dei termini;
gradatamente, infine, in ipotesi di qualificazione della ordinanza impugnata come nuova misura e di riesame del rimedio esperito, la custodia cautelare in carcere ha perso efficacia, in quanto al giudice del riesame sono stati inoltrati soltanto la richiesta del Pubblico Ministero e il provvedimento impugnato e "non risponde al vero" l'assunto del Collegio che l'incartamento del giudizio penale sia "stato messo a disposizione".
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per Cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti" (Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).
Nella specie non ricorre la denunziata violazione di legge. Il giudice del riesame ha correttamente qualificato il provvedimento impugnato, dando atto dell'errato riferimento fattuale della Corte di assise alla scarcerazione per decorrenza dei termini dell'imputato, pacificamente mai avvenuta, essendo stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi la custodia cautelare instaurata per il medesimo reato.
Laddove non è pertinente il richiamo del ricorrente all'arresto di questa Corte (Sez. 2, 8 luglio 2002, n. 35440/2003, Caporosso, massima n. 227415) concernendo il precedente invocato il caso - affatto diverso da quello in esame - dell'imputato, già scarcerato per decorrenza dei termini, nella specie trova esattamente applicazione la disposizione dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis cui ha fatto corretto riferimento il giudice a quo.
La tesi difensiva circa la inapplicabilità della norma nei confronti dell'imputato, già sottoposto a misura cautelare, tuttavia revocata per mancanza di indizi, non presenta alcun aggancio apprezzabile nella legge.
Nè giova il riferimento alla disposizione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter la quale, in relazione alla sola sentenza di condanna in grado di appello, prevede la "applicazione obbligatoria" delle misure cautelari personali, fatta salva la possibilità, fuori dei casi indicati, della discrezionale valutazione "in base ai criteri definiti dal cit. art. 275 c.p.p., comma 1 bis" (Cass., Sez. 4, 12 giugno 2002, n. 28094, Del Vecchio, massima n. 222130). 3.2 - Per il resto il Tribunale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
E, quanto al subordinato motivo circa la postulata perdita di efficacia della misura cautelare, il ricorrente non ha offerto (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Sez. 4, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123;
Cass., Sez. 1, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115;
Sez. 1, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781;
Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la dimostrazione della confutazione del rilievo del giudice a quo circa la assicurata, tempestiva disponibilità degli atti del giudizio penale (materialmente custoditi nella Cancelleria della Corte di assise), opponendo, al riguardo, la mera, generica negativa. Sicché il motivo difetta del requisito formale della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e sanzionato, a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009