Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il giudice di appello che pronunci sentenza di condanna, fuori dai casi di applicazione obbligatoria previsti dall'art. 275, co. 2 ter cod. proc. pen., deve valutare discrezionalmente la necessità o meno di disporre la misura cautelare, in base ai criteri definiti dal comma 1 bis dello stesso art. 275 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2002, n. 28094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28094 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 12/06/2002
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - N. 1452
3. Dott. ROMIS ZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 000161/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL VE EP N. IL 22/07/1965
2) AR ZO N. IL 15/04/1964
avverso ORDINANZA del 11/12/2001 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA lette/sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dott. Cons. VI Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv.to Domenico De Chiero del Foro di Benevento. Motivi della decisione
All'esito del giudizio di appello con il quale venivano condannati, rispettivamente, EL VE PE a 15 anni e sei mesi di reclusione e 133 milioni di lire di multa e LL VI a 10 anni e 8 mesi di reclusione e 108 milioni di multa, il Tribunale di Genova, sezione riesame, applicava agli imputati la custodia cautelare in carcere ex art. 275 co. 1 bis cpp, ritenendo che la stessa condanna, la modifica legislativa di cui alla l. 26 marzo 2001, n. 128 e l'intervento di un'altra misura cautelare disposta dal
Gip di Firenze fossero elementi atti a modificare il quadro indiziario e cautelare a carico dei medesimi.
Ricorrono per cassazione gli imputati e contestano il provvedimento adottato per mancanza di motivazione e violazione di legge, assumendo che nel giudizio di appello sarebbe possibile solo l'applicazione della misura cautelare ex art. 275 co. 2 ter cpp, della quale nella specie non ricorrevano i presupposti, ma non già ai sensi del co. 1 bis, applicabile solo in relazione alla condanna di primo grado. Ritiene il Collegio, condividendo l'opinione espressa dal procuratore Generale presso questa Corte, che il ricorso sia infondato. La questione coinvolge l'interpretazione delle modifiche normative introdotte all'art. 275 cpp con la legge 26 marzo 2001, n. 128, Interventi urgenti in materia di tutela della sicurezza dei cittadini precedenza con il d.l. 2 novembre 2001, n. 341 conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4) per effetto delle quali è stato aggiunto all'articolo predetto il comma 1 bis e il comma 2 ter. La prima di tali disposizioni impone al giudice, al giudice di qualunque grado di giudizio, contestualmente ad una sentenza di condanna, un particolare esame delle esigenze cautelari che tenga conto dell'esito del procedimento, della sanzione che sia stata applicata, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, in modo da verificare se, a seguito della sentenza, si renda necessaria la misura cautelare. La disposizione di cui all'art. 2 ter impone invece al solo giudice di appello che pronunci condanna in tale grado di giudizio, nei casi dalla norma stessa previsti (condanna per uno dei reati indicati dall'art. 380, co. 1 connesso da soggetto recidivo), di imporre la misura cautelare quando l'esame sulle esigenze cautelare di cui sopra dia esito positivo. Risulta dunque evidente la diversa portata delle due disposizioni, delle quali la prima, come è reso palese anche dalla chiara esposizione letterale, impone soltanto una valutazione discrezionale da parte di ogni giudice che pronuncia una condanna, mentre la seconda aggiunge l'obbligo per il giudice di appello, quando l'anzidetta valutazione si risolva nell'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari e nei casi sopra ricordati, di adottare la misura. Fuori dei casi in cui l'obbligo della misura è obbligatorio, rimane però, come è fatto palese dal coordinamento sistematico tra le due disposizioni, la facoltà per il giudice di appello di valutare discrezionalmente la necessità o della misura, non diversamente da quanto può fare il giudice di primo grado. Diversamente opinando la norma, come correttamente ha osservato il Procuratore Generale, porterebbe a risultati paradossali attribuendo al giudice di primo grado un potere che non si riconosce al giudice di secondo grado pur in presenza di un accertamento di merito ormai pressoché definitivo.
P.T.M.
La Corte:
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 co. 1 bis legge 8.8.95 n. 332. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002