Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 23988
CASS
Sentenza 5 maggio 2011

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Massime1

La fattispecie criminosa di violenza sessuale di gruppo richiede per l'integrazione la presenza di più persone al momento e sul luogo del delitto e in ciò si differenzia dall'ipotesi di concorso nel reato di violenza sessuale. (Nella specie la Corte ha qualificato quale concorso in violenza sessuale la condotta dell'indagata che si recava, a turno con altre donne, nella stanza della vittima, tentando di convincerla a consumare il matrimonio con il marito con cui quest'ultima si rifiutava di avere rapporti sessuali, come poi avvenuto).

Commentario1

  • 1"Presenza inerte" ad abusi sessuali: tra connivenza non punibile,
    Ambra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Secondo la sentenza in allegato, il vouyerismo in quanto tale non ha rilevanza a titolo di concorso nel delitto di violenza sessuale su minori, a meno che l'atto del guardare non sia stato oggetto di preventivo accordo tra il concorrente e l'autore dell'abuso ovvero venga palesato all'esecutore materiale della violenza sessuale, contribuendo a sollecitare o rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, manifestando, in questo modo, inoltre, la piena condivisione, da parte del voyeur, dell'azione criminosa. 2. Questo il fatto oggetto di giudizio: a fronte di una violenza sessuale patita tra le mura domestiche da persona minore degli anni dieci, due soggetti - il compagno della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 23988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23988
Data del deposito : 5 maggio 2011

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