Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
La fattispecie criminosa di violenza sessuale di gruppo richiede per l'integrazione la presenza di più persone al momento e sul luogo del delitto e in ciò si differenzia dall'ipotesi di concorso nel reato di violenza sessuale. (Nella specie la Corte ha qualificato quale concorso in violenza sessuale la condotta dell'indagata che si recava, a turno con altre donne, nella stanza della vittima, tentando di convincerla a consumare il matrimonio con il marito con cui quest'ultima si rifiutava di avere rapporti sessuali, come poi avvenuto).
Commentario • 1
- 1. "Presenza inerte" ad abusi sessuali: tra connivenza non punibile,Ambra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Secondo la sentenza in allegato, il vouyerismo in quanto tale non ha rilevanza a titolo di concorso nel delitto di violenza sessuale su minori, a meno che l'atto del guardare non sia stato oggetto di preventivo accordo tra il concorrente e l'autore dell'abuso ovvero venga palesato all'esecutore materiale della violenza sessuale, contribuendo a sollecitare o rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, manifestando, in questo modo, inoltre, la piena condivisione, da parte del voyeur, dell'azione criminosa. 2. Questo il fatto oggetto di giudizio: a fronte di una violenza sessuale patita tra le mura domestiche da persona minore degli anni dieci, due soggetti - il compagno della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 23988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23988 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/05/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 956
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 50718/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) H.N. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 1405/2010 TR1B. LIBERTÀ di FIRENZE, del 08/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;
Udito il difensore Avv. Cardinali Fabrizio di Novara (sost. Proc.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 8 novembre 2010, il Tribunale di Firenze ha respinto l'istanza di riesame, inoltrata da H.N. (indagata per i reati previsti dall'art. 601 c.p., comma 1, art. 609 octies cod. pen) intesa alla revoca della misura cautelare della custodia in carcere. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato che l'indagata, assieme ad altri familiari di etnia rom, ha avuto parte attiva nel prelevare dal XXXXXXX tale K.S. di anni quindici, mediante la dazione di una somma ai suoi genitori, portarla in Italia con l'inganno e la promessa di una vita agiata e di un futuro matrimonio. Giunta nel paese, la ragazza è stata costretta ad avere rapporti sessuali, anche mediante le pressioni della attuale indagata, con il sedicente marito ed è stata tenuta in uno stato di soggezione in balia dei membri della famiglia H. .
I Giudici hanno rilevato che, per presunzione legale, l'unica misura applicabile, emergendo sufficienti indizi di colpevolezza per il reato di violenza sessuale, fosse la custodia carceraria. Per l'annullamento della ordinanza, l'indagata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Critica le conclusioni del gravato provvedimento sulle esigenze di cautela rilevando che la presunzione di adeguatezza della misura custodiale è stato oggetto di censura dalla Corte Cost. (sentenza 265/2010) in riferimento all'art. 609 bis e quater cod. pen.. La conclusione della pronuncia deve essere estesa anche al caso in esame pena un ingiustificata diversità di trattamento per ipotesi analoghe che imporrebbe una rimessione del caso alla Corte Costituzionale.
Rileva che, nella formulazione della provvisoria imputazione del reato previsto dall'art. 601 c.p., comma 1 l'indagata non è menzionata ed anche nella ordinanza e non è dato comprendere quale ruolo abbia avuto nella vicenda;
osserva che non è configurabile l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo dal momento che i compartecipi non erano nello stesso luogo.
Le censure della ricorrente sono meritevoli di accoglimento. In relazione al reato previsto dall'art. 110 c.p., art. 601 c.p., comma 1, l'impugnato provvedimento è correlato da una analitica descrizione del comportamento vessatorio che hanno tenuto i componenti del clan nei confronti della giovane K. ; la ragazza è stata" comprata" dai suoi genitori, portata con l'inganno in Italia ove era tenuta in stato di assoluta soggezione. I Giudici hanno rilevato che la indagata, che svolge un ruolo importante nella comunità rom, ha sicuramente avuto una parte attiva negli accadimenti sin dallo inizio dalle trattative matrimoniali;
fatta tale premessa, il Tribunale ha omesso di indicare, sia pure sinteticamente, quale fosse stata, in concreto, la condotta antigiuridica tenuta dalla indagata e di precisare quali fossero le fonti probatorie poste alla base della loro conclusione. Il deficit motivazionale impone un annullamento con rinvio al Tribunale di Firenze della ordinanza perché i nuovi Giudici indichino se esistano, e quali siano, le emergenze probatorie a carico della indagata che costituiscono indizi, connotati con il requisito della gravità, per il delitto ex art. 601 c.p., comma 1. Differente è la posizione processuale in relazione al delitto di violenza sessuale per il quale l'H. non nega di avere contribuito a costringere, con i suoi "consigli", la ragazza ad avere un rapporto sessuale non voluto;
stante la descrizione dell'episodio contenuto nella ordinanza, la indagata si recava, a turno con le altre donne, nella stanza della giovane che rifiutava il rapporto per indurla a consumare il matrimonio.
Avendo come referente tale ricostruzione fattuale, si deve concludere per la non configurabilità del delitto previsto dall'art. 609 octies cod. pen.. La partecipazione di più soggetti riuniti ad atti di violenza imprime al fatto un grado di maggiore disvalore, rispetto alla ipotesi dell'art. 609 bis cod.pen. per la peculiare lesività della condotta e conseguente capacità di intimorire il soggetto passivo;
la compresenza di più aggressori è idonea ad eliminare o ridurre la forza di reazione della vittima ed a determinare effetti fisici di particolare pregnanza. L'azione collettiva presuppone la presenza di più persone al momento e sul luogo del delitto e tale requisito è l'elemento differenziatore tra il reato di violenza sessuale di gruppo ed il concorso di persone nel reato previsto dall'art. 609 bis cod. pen.; tale delitto è attribuibile (allo stato delle investigazioni pur suscettibile di ulteriori sviluppo) alla indagata. La riqualificazione del reato impone un annullamento della ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze per quanto concerne la misura cautelare applicabile che è stata ritenuta dai Giudici quella in corso in virtù di una presunzione legale che è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza 265/2010. Questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dall'esaminare le residue deduzioni dell'atto di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011