Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, con riferimento a una fattispecie relativa all'introduzione non autorizzata di un fucile da caccia e relativo munizionamento all'interno della riserva naturale biogenetica di Vallombrosa, la S.C. ha anche precisato che la norma dell'art. 11, comma terzo, della legge n. 394 del 1991 non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, perché il richiamo contenuto nella lett. g) di quest'ultima disposizione si riferisce alle altre zone - in cui è vietata l'attività venatoria e il trasporto delle armi per uso venatorio, a meno che non siano scariche e in custodia - previste nel medesimo articolo, ma non alle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2000, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza penale
Dott. CHIEFFI SEVERO Presidente del 14/02/2000
1.Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 268
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 46816/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EN ETTORE n. il 26.10.1934
avverso sentenza del 06.05.1999 PRETORE di PONTASSIEVEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1.- Il pretore di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, con sentenza in data 6.5.1999, dichiarava il Nocentini colpevole della contravvenzione p. e p. dagli artt. 11.3 lett. f) e 30.1 l.
6.12.1991 n. 394 (per avere introdotto un fucile da caccia cal. 12 e relativo munizionamento all'interno della riserva naturale biogenetica di Vallombrosa senza la prescritta autorizzazione) e lo condannava alla pena di lire 200.000 di ammenda, valorizzando le dichiarazioni del verbalizzante, isp. Mazza del C.F.S., circa il rinvenimento a bordo dell'autovettura del Nocentini - vestito da caccia - di un fucile scarico in custodia con le relative munizioni da caccia e la mancanza dell'autorizzazione a introdurre l'arma all'interno del territorio della riserva, debitamente segnalata lungo la strada e pubblicizzata nei luoghi circostanti ad essa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunziando violazione di legge sul duplice rilievo dell'insussistenza del reato [a) il mero attraversamento di una strada pubblica da parte di un automobilista con il fucile scarico e in custodia non era riconducibile alla condotta vietata di introduzione di armi nelle aree protette;
b) il comportamento incriminato era consentito dalla diversa disposizione dell'art. 21 lett. g) l. n. 157/92, abrogativa della norma di cui all'art. 11.3
lett. f) l. n. 394/91; c) quest'ultima non era comunque applicabile non essendo stato ancora adottato il regolamento del parco] e del difetto dell'elemento soggettivo.
2.- Le generiche doglianze del ricorrente circa l'inesatta valutazione da parte del pretore della condotta di transito su strada pubblica, non rientrante - a suo dire - nell'area delimitata della riserva di Vallombrosa, e comunque della sua buona fede, sollecitando un inammissibile riesame nel merito della decisione impugnata, sono manifestamente infondate, avendo il pretore esplicitamente motivato in ordine agli elementi fattuali dell'introduzione del fucile e delle munizioni da caccia all'interno dell'area protetta, costituente territorio della riserva, adeguatamente pubblicizzata con cartelli segnalatori dei confini ed esplicativi dei divieti. 3.- parimenti privi di pregio si prospettano anche gli ulteriori motivi di gravame.
In linea di diritto, nel territorio del parco è la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, con l'art. 11.3 lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione dell'ente parco per "l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura", in quanto il divieto riguarda un'attività che si presume ope legis potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali della fauna protetta. E poiché il legislatore fissa con sufficiente chiarezza le condotte vietate nella citata disposizione e prevede in caso di violazione del divieto una specifica sanzione penale nel successivo art. 30.1, deve ritenersi che la disciplina normativa in esame sia immediatamente applicabile, pure in mancanza di ulteriori determinazioni regolamentari (Cass., sez. III, 2.6.1995, Carlino, rv. 202710).
D'altra parte, neppure può sostenersi che, in tema di divieto di introduzione di arma non autorizza in un parco, la norma dell'art. 11.3 lett. f) l. 6 dicembre 1991 n. 394 sia stata implicitamente abrogata dall'art. 21 l. 11 febbraio 1992 n. 157, perché i richiamo contenuto nella lett. g) di quest'ultima disposizione si riferisce alle altre zone - in cui è vietata l'attività venatoria e il trasporto delle armi per uso venatorio a meno che esse non siano scariche e in custodia - previste nel medesimo articolo, ma non alle aree protette di cui alla l. n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte dei privati (Cass., sez. III, 6.7.1995, Macrì, rv. 202625). Ritiene in definitiva il Collegio che, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco (Cass., sez. III, 17.5.1994, Marinelli, rv. 199337).
Il ricorso dev'essere dunque respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000