Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2000, n. 2919
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Sentenza 14 febbraio 2000

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Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, con riferimento a una fattispecie relativa all'introduzione non autorizzata di un fucile da caccia e relativo munizionamento all'interno della riserva naturale biogenetica di Vallombrosa, la S.C. ha anche precisato che la norma dell'art. 11, comma terzo, della legge n. 394 del 1991 non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, perché il richiamo contenuto nella lett. g) di quest'ultima disposizione si riferisce alle altre zone - in cui è vietata l'attività venatoria e il trasporto delle armi per uso venatorio, a meno che non siano scariche e in custodia - previste nel medesimo articolo, ma non alle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2000, n. 2919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2919
    Data del deposito : 14 febbraio 2000

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