Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
In caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e può - ove la ritenga non corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto in questione.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» del codice penale. …
Leggi di più… - 2. Giudice può riqualificare per messa alla prova (Corte Cost, 131/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
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- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 maggio 2019
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» del codice penale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2015, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
E4527/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.1303/2015 Presidente - Dott. GAETANINO ZECCA Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12686/2015 Dott. SALVATORE DOVERE Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAMBRIA ZURRO GA CALOGERO, N. L'8.12.1988 avverso l'ordinanza n. 651/2014 pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI 14/2/2015; udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
che ha chiesto la declaratoria di lette le conclusioni del P.G. ' inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Cambria Zurro AN AL propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Patti ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, di cui all'art. 168-bis cod. pen. Il ricorrente censura che il Tribunale abbia fondato il proprio giudizio sull'assenza del parere obbligatorio del P.m., che in realtà era stato reso, e sull'essere il reato per cui si procede punito con pena detentiva superiore al limite indicato nel predetto art. 168-bis cod. pen. Per l'esponente il reato in parola, infatti, attenendo alla illecita detenzione di circa cento grammi di marijuana, tenuto conto delle circostanze dell'azione e dello stato di tossicodipendenza del Cambria Zurro, integra l'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Авил Stup., punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso é infondato. Non appare inutile ribadire che la giurisprudenza di legittimità ritiene autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato; e ciò in forza del tenore letterale dell'art. 464-quater, co. 7 cod. proc. pen., che include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottraendo questo alla previsione generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 36687 del 30/06/2015 - dep. 10/09/2015, Fagrouch, Rv. 264046; Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015 - dep. 26/06/2015, Frasca, Rv. 263814). Quanto alla questione posta dal ricorso, occorre prendere le mosse dalla considerazione dell'essere la contestazione elevata nei confronti dell'imputato relativa al reato di cui all'art. 73, co.
1-bis T.U. Stup. In definitiva, essa presuppone che il giudice al quale sia richiesta la sospensione del processo con messa alla prova (che, giova rammentarlo, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio ovvero, se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, entro il termine di cui all'articolo 458, comma 1) possa operare una derubricazione del fatto in via preliminare per la verifica della ricorrenza delle condizioni previste per l'accesso all'istituto. Orbene, non sembra dubitabile che il giudice possa procedere ad una valutazione del fatto ai fini di una sua più corretta qualificazione giuridica anche in funzione della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 168-bis cod. pen. per la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell'imputato. Ovviamente ciò potrà fare mediante una delibazione che si nutre dei materiali disponibili, i quali a seconda del momento in cui viene avanzata la richiesta saranno più o meno ampi e verificati attraverso l'istruttoria dibattimentale. Come ricorda la Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 20143007, con sentenza n. 125 del 5 aprile 1995 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, quarto comma d.p.r. n. 448 del 1988 (che prevede la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne), spiegò che il ricorso per cassazione poteva investire tutti i possibili vizi di legittimità o di motivazione dell'ordinanza che decideva sull'istanza, il più 2H significativo dei quali doveva essere individuato nel difetto di "un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice", giudizio che veniva qualificato come "presupposto concettuale essenziale" del provvedimento, la cui carenza imporrebbe il proscioglimento. Ne é derivato l'accostamento del provvedimento che decide sulla sospensione per messa alla prova anche di quello introdotto con l'art. 168-bis cod. pen. alla sentenza di patteggiamento;
quindi ad una decisione allo stato degli atti che reca l'accertamento dell'assenza di taluna delle cause di non punibilità menzionate dall'art. 129 cod. proc. pen. In tale orizzonte si pone anche l'eventuale derubricazione del reato, incontestabilmente nei poteri-doveri del giudice, al quale incombe l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto (ex multis, Sez. 2, n. 6859 del 21/01/2015 - dep. 17/02/2015, Pg in proc. Corvi, Rv. 262573). Se ne può quindi ricavare il seguente principio di diritto: "il giudice al quale sia richiesta la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. é tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e può ove la ritenga non - corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto in questione". Con particolare riferimento al caso che occupa va considerato che la lieve entità dell'illecito costituisce, a seguito delle modiche recate dal d.l. n. 146 del 23.12.2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 21.2.2014 e nuovamente modificato dalla legge n. 79 del 16.5.2014, un autonomo reato punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre la multa;
il che esclude che ricorra il divieto di considerazione delle circostanze del reato implicitamente contenuto nella previsione normativa secondo la quale la sospensione del procedimento con messa alla prova é possibile solo se si procede per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (in tal senso, con riferimento alle circostanza aggravanti ad effetto speciale, Sez. 2, n. 33461 del 14/07/2015 - dep. 29/07/2015, Ardissone, Rv. 264154).
3. Ne consegue che il provvedimento impugnato va esente da censure in relazione al giudizio di incompatibilità della pena prevista per il reato per cui si procede;
tale affermazione contiene in sé quella di una riconducibilità del fatto alla previsione dei commi 1 e 1-bis e non del comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. Solo ove l'istanza a suo tempo proposta avesse esplicitamente rappresentato che il fatto doveva essere qualificato diversamente da come rappresentato dall'accusa la motivazione resa dal Tribunale di Patti sarebbe risultata 3 H sostanzialmente omessa, perché mancante della esplicitazione delle ragioni di una mancata considerazione o di un implicito rigetto della prospettazione difensiva. Quanto al secondo motivo indicato dal giudice come fondamento del rigetto dell'istanza, se é vero che dagli atti risulta che il PM aveva reso il parere rimettendosi alla decisione del giudice, é parimenti vero che il provvedimento impugnato trova sufficiente sostegno nella ritenuta non annoverabilità del reato per cui si procede tra quelli che permettono la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell'imputato.
4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/10/2015. ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Gaetanino Zecca Salvatore Dovere CASSAZIONA бе е * E Б I O R C T D IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A Dott Giovann RUELLO M E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giova PUELLO 4