Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 37495
CASS
Sentenza 13 luglio 2011

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Il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. (In motivazione la Corte ha precisato che all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale, da un lato, e dell'illecito civile, dall'altro).

Il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.

Non costituisce "molestia", idonea ad integrare il reato di getto pericoloso di cose, la mera circostanza di arrecare alle persone preoccupazione generalizzata ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti.

Commentari3

  • 1Art. 674 - Getto pericoloso di cose
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Condominio: gettare rifiuti dal balcone è reato
    Marina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 9 settembre 2022

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  • 3Emissioni puzzolenti da attività produttiva: reato o no? (Cass. 54209/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Per la punibilità di emissioni gassose moleste emesse da attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perchè non prevista o perchè non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di 'stretta tollerabilità', mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla 'normale tollerabilità' delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 c.c.. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 37495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37495
Data del deposito : 13 luglio 2011

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