Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU0 2 6 70 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DI CASSAZIONE Oggetto Contrats SEZIONE TERZA CIVILE އ дянки Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13923/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 6130 Cron. Dott. Michele VARRONE - Consigliere 776 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 18/09/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO RE, nella qualità di Procuratore Generale del sig. BI RK, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso 10 studio dell'avvocato GIANCARLO CENCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 盂 GA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. VENTICINQUE 23, presso lo studio dell'avvocato ENRICO 2002 IVELLA, che la difende, giusta delega in atti;
1646 controricorrente nonchè
contro
GA ST;
- intimato avverso la sentenza n. 1764/98 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile emessa il 13 maggio, depositata il 26/05/98; RG.2056/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato IVELLA ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore f Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 么 PR KO conveniva in giudizio, innanzi al Tri- bunale di Roma, TT OL, per sentirla con- dannare al pagamento di lire 250.000.000, oltre agli interessi, assumendo che quell'importo era stato da lui consegnato alla convenuta affinchè fosse investito con un rendimento maggiore di quello offerto dalle banche o dai titoli di Stato. Dopo aver ricevuto per un certo tempo gli interessi convenuti, l'attore aveva saputo che il denaro era stato utilizzato dalla stessa Domeni- chini, che da quel momento non aveva più pagato gli in- teressi né aveva restituito il capitale. 2 In contumacia della convenuta, il Tribunale di Ro- ma, dopo aver deferito all'attore il giuramento supple- torio, accoglieva la domanda, con sentenza del 26 set- tembre 1994. Su appello di AL RI e EF, eredi della TT, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 1998, ha dichiarato la nullità della de- cisione impugnata, avendo accertato il decesso della convenuta, avvenuto il 15 giugno 1990, dopo la notifi- cazione della citazione ma prima della costituzione in giudizio;
e, decidendo nel merito, ha rigettato la do- M manda. Per la cassazione di tale sentenza ricorre PR KO, in persona del suo procuratore generale avv. Al- fredo Di Girolamo, formulando un'unica, complessa cen- sura. Resiste con controricorso AL RI, mentre non ha svolto difese AL EF. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva, per rispondere all'eccezione della resistente, che è agli atti la pro- cura generale menzionata nel ricorso, rilasciata il 23 giugno 1994, a ministero del notaio Bartolomucci (rep. n. 211410), dal PR all'avvocato Alfredo Di Girola- mo, con ampi poteri sostanziali e altresì, ai sensi 3 dell'art. 77 c.p.c., processuali, tra cui quello di "fare ricorsi" e "nominare avvocati". Il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2697 C.C., insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame dei documenti contenuti nel fascicolo di primo grado (artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che le dichiarazioni giurate poste a base della domanda e, secondo i giudici di appello, non più ridepositate nel giudizio di gravame, erano al contrario inserite nel fascicolo di prime cure, а sua volta, nella sua inte- rezza, depositato, unitamente a quello di seconde cure, il 20 luglio 1995, completo di tutti i documenti indi- cati nell'indice vistato dal cancelliere. Il fascicolo di secondo grado, depositato al momen- to della costituzione in appello, in esso contenuto quello di primo grado, non è stato peraltro mai ritira- to dall'appellato, per cui "è evidente l'errore in cui sono incorsi i secondi giudici" col ritenere inesisten- ti agli atti le menzionate dichiarazioni e col rigetta- re, per mancanza di prove, la domanda. Rigetto tanto più ingiustificato se si pensi che, a prescindere da quelle dichiarazioni giurate, l'attore ha prodotto in giudizio, senza che i giudici di appello si siano curati di esaminarli, i documenti, di per sé decisivi, attestanti il versamento alla TT 4 della somma di lire 250.000.000 e il pagamento, da par- te della stessa, degli interessi convenuti. La motivazione è infine "in ogni caso contradditto- ria nella parte in cui la Corte afferma il mancato ri- deposito delle dichiarazioni firmate, pur in presenza del loro deposito nel fascicolo di I grado", laddove dette dichiarazioni "si trovavano inserite tra i docu- menti del fascicolo di I grado". Queste censure, sebbene sufficientemente specifi- 么 che, onde non sussiste la violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c. denunciata dalla resistente, appaiono tuttavia destituite di fondamento. La sentenza impugnata osserva che "l'appellato non ha (...) ridepositato in questo grado i documenti (di- chiarazioni giurate) sulla scorta dei quali il primo giudice ritenne non del tutto sfornito di prova il ver- samento da lui affermato in vista dell'investimento e della restituzione della somma da parte della Domeni- chetti". E' bene subito chiarire come la sentenza non dica che non sono stati ridepositati i fascicoli di parte, ma che non sono stati ridepositati "i documenti", con ciò evidentemente intendendo affermare che, pur essendo presenti i fascicoli di parte, non sono stati rinvenuti in essi proprio quei “documenti". S Ciò premesso, rilevasi anzitutto che, con la prima parte del ricorso, si deduce un tipico errore di perce- zione (le dichiarazioni giurate, secondo la Corte d'appello, non erano agli atti;
viceversa, secondo il ricorrente, c'erano). Orbene, è giurisprudenza consoli- che data di legittimità per l'affermazione, contenuta nella sentenza, circa l'inesistenza nei fascicoli (d'ufficio o di parte) di un documento che invece risulti esservi incontestabilmente inserito non si concreta in un erro- re di giudizio bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e quindi motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e non M di ricorso per cassazione (Cass. 15 novembre 1994 n. 9628; 20 maggio 1992 n. 6082; 1° agosto 1986 n. 4960; 23 febbraio 1983 n. 1372; nello stesso senso, da ulti- mo Cass. 16 maggio 2000 n. 6319 e 17 luglio 1997 n. 6556). In adesione all'indicato orientamento giurispruden- ziale bisogna quindi concludere che l'eventuale "svista" del giudice "a quo" poteva essere corretta soltanto con l'esperimento del rimedio revocatorio e non col presente ricorso per cassazione. Quanto al secondo profilo di censura, rileva il Collegio che, secondo l'altrettanto consolidato indi- rizzo giurisprudenziale, il ricorrente il quale denun- 6 cia l'omesso esame di un documento da parte del giudice di merito ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire al giudice di legitti- mità il controllo sulla decisività dei fatti documenta- ti, che, per il principio di autosufficienza del ricor- SO, la Corte di cassazione dev'essere in grado di com- piere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Ebbene, a tale onere di specificazione il ricorren- te non ha ottemperato, essendosi limitato ad asserire, nel ricorso, che sarebbero stati pretermessi "i docu- menti attestanti: 1) il versamento alla TT ildella somma di lire 250.000.000 (doc. 1, 2 e 3); pagamento da parte della TT degli interessi convenuti (7,8, e 9)"; Gra (a parte l'osservazione che la Corte d'appello M ha consapevolmente negato rilevanza probatoria a tutti gli altri documenti, quando ha sottolineato che il Pre- bil non ha "altrimenti provato (...) il suo assunto, che è rimasto affatto indimostrato") non v'è chi non veda come, lungi dal trascrivere integralmente il tenore dei documenti in parola, il ricorrente ne abbia offerto soltanto una propria soggettiva versione, della quale questa Corte, in difetto di un riscontro testuale nel ricorso, non è in condizione di verificare l'esattezza. Nella parte finale il motivo ripropone la questio- ne, già sopra esaminata, dell'errore di fatto. Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 18 settembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dunk Kaly Viênis quis IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista 8