Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di monossido di carbonio e fumi provocati da un impianto termico centralizzato condominiale di cui era stata accertata la presenza all'interno dell'appartamento di un condomino).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 35489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35489 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 21/06/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1882
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 38727/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NG, n. Roma il 18.7.1960;
avverso la sentenza del tribunale di Roma del 7 novembre 2005. Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di parte civile avv. Luca Petrucci di Roma;
Udito il difensore dell'imputato avv. Carlo Valenti di Roma. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. MA NG era imputato: a) del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, perché, quale amministratore del condominio sito in Roma,
via delle Robinie 7, non ottemperava all'ordinanza emessa dal Giudice del tribunale civile di Roma del 19.11.1999 a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da AN IR nei confronti del predetto condominio per chiedere di vietare il funzionamento dell'impianto termico centralizzato, con cui si imponeva di eseguire tutte le opere necessarie a garantire la completa ed efficace evacuazione dei fumi e l'installazione di un dispositivo automatico per la rilevazione del monossido di carbonio e dei fumi della combustione;
b) della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. perché, nella qualità suddetta e con la condotta omissiva sopra indicata, provocava l'emissione di gas e fumi atti a molestare persone dall'impianto termico centralizzato condominiale nell'abitazione di AN IR (in Roma fino al 2 marzo 2001). Con sentenza dell'11.07.2005 il tribunale di Roma assolveva il MA dal reato contestatogli sub a) per non aver commesso il fatto;
lo dichiarava invece responsabile del reato ascrittogli sub b), così come contestato all'udienza dell'11.7.2005, e lo condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 100,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa e della non menzione. Condannava altresì l'imputato, in relazione al reato di cui al capo sub b), al risarcimento dei danni in favore delle parte civile da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento delle spese di costituzione e difesa di parte civile.
2. Avverso tale pronuncia il MA ha proposto appello - da intendersi convertito in ricorso per cassazione - articolato in tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza. Inspiegabilmente il MA veniva condannato ex art. 674 c.p., per aver provocato immissioni nocive nell'appartamento del sig. AN, mediante una condotta omissiva che, in realtà, non aveva posto in essere, tanto da essere assolto con formula piena dal reato di cui all'art. 388 c.p.. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il travisamento di decisive circostanze di fatto. Nella sentenza impugnata si legge che l'imputato sarebbe stato a perfetta conoscenza "dei disagi lamentati dalle persone con le quali, come visto, sono intercorse numerose controversie di natura civilistica e penale", con ciò dimostrando di non aver tenuto conto, in primo luogo, che il MA è stato convenuto nei giudizi civili non in proprio, bensì quale amministratore del Condominio suddetto, ed in secondo luogo che, in tale veste, non avrebbe potuto compiere, sull'impianto termico condominiale, atti ulteriori rispetto a quelli ordinati dal Tribunale o, eventualmente, deliberati dall'assemblea condominiale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'errata valutazione delle prove. Il Giudicante, per giungere alla pronunzia di responsabilità penale dell'odierno appellante, ha ritenuto sufficienti, perché "concordi", le dichiarazioni rese in udienza da IR AN, parte civile estromessa, e dal di lui figlio convivente, AN AN, i quali avevano riferito di "nausea, mal di testa, bruciore agli occhi" e quant'altro, quando erano in casa e la caldaia condominiale era accesa. Sostanzialmente, quindi, in violazione di qualunque criterio circa l'attendibilità dei testimoni, il Giudice di prime cure ha elevato a piena prova le dichiarazioni della parte civile e di un teste - parte civile estromessa e padre della parte civile costituita - certamente non "indifferente" allo svolgimento del processo.
2. Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato. Il procedimento nasce da una serie di azioni giudiziarie, sia di natura civile che penale, proposte dal condomino IR AN nei confronti del condominio di via delle Robinie n. 7 e, per esso, dell'amministratore pro-tempore MA NG, in merito all'installazione di una caldaia combustibile all'interno del condominio stesso in quanto assumeva che i gas di combustione della caldaia, situata in un vano al piano seminterrato dell'edificio scala B del condominio, in corrispondenza con l'appartamento abitato dalla famiglia AN, avessero cagionato, a causa del malfunzionamento della caldaia, esalazioni nocive per gli occupanti l'appartamento. In particolare il tribunale ha osservato che sulla base di rilievi effettuati dall'Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Lazio in data 10.05.2000 risultava accertata la presenza all'interno dell'appartamento del AN di 2,3 mg/mc di ossido di carbonio.
Correttamente ha osservato il tribunale che le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 c.p. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.
Infatti l'evento di molestia provocato da emissioni ex art. 674 c.p. non si produce solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge (individuati nei limiti massimi di accettabilità fissati dal D.P.C.M. 28 marzo 2003), con conseguente irrilevanza del superamento delle soglie rappresentate dai livelli di attenzione o di allarme connessi agli obiettivi di qualità per i vari inquinanti di cui al D.M. 25 novembre 1994; al contrario, non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che esse superino - in riferimento al disposto dell'art.844 c.c. - il limite della normale tollerabilità, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. Nè si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi. Infatti la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. configura un reato di pericolo ed è integrata anche se il danno alle persone non sia effettivo, essendo sufficiente l'attitudine delle emissioni ad offenderle o molestarle. Infatti il concetto di molestie ha inteso estensivamente sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione". Quindi può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. A tal fine ben può il giudice fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. In questa prospettiva, la "normale tollerabilità" viene riferita anche ai parametri di cui all'art. 844 c.c., essendo l'agente tenuto al rispetto non soltanto dei limiti fissati dalle tabelle della normativa di settore, ma anche della legge in generale e, quindi, delle prescrizioni del codice civile, con il conseguente obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana quale valore costituzionalmente garantito. Nel caso di specie il tribunale ha rilevato che le dichiarazioni concordi di AN AM e AN AN hanno fornito tale prova, avendo essi dichiarato in particolare: "quando la caldaia è accesa, sentiamo nausea, mal di testa, mal di occhi e quindi anche mal di stomaco;
sensazioni di mal di testa, nausea, bruciore all'apparato respiratorio e bruciore agli occhi avvertiti da tutti i miei familiari. Quindi il tribunale, con valutazione tipicamente in fatto, ha ritenuto che i disagi lamentati dai AN era risultati provati ed erano attribuibili al cattivo funzionamento della caldaia;
di talché sussistevano elementi probatori sufficienti per integrare il concetto di molestia di cui all'art. 674 c.p., anche a prescindere dal grado di concentrazione dell'ossido di carbonio constatato nell'appartamento del VI G., relativo alla effettiva pericolosità delle esalazioni riscontrate.
Il tribunale ha poi ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo del reato, essendo l'imputato perfettamente a conoscenza dei disagi lamentati dalle persone - con le quali erano intercorse numerose controversie di natura civilistica e penale.
3. In sostanza quella del tribunale costituisce una valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché delle spese sostenute dalla costituita parte civile e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007