Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2011, n. 29616
CASS
Sentenza 14 giugno 2011

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Risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638) il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente, al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato secondo cui l'omesso versamento delle ritenute all'Istituto previdenziale, a seguito della dichiarazione di fallimento, sarebbe stato imposto dalla necessità di evitare il rischio di vedersi contestato il delitto di bancarotta preferenziale per aver privilegiato un creditore).

Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere all'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, beneficiando della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638), può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che è da tale momento che l'agente è pacificamente edotto delle riscontrate omissioni e della possibilità di adempiere all'obbligo violato, così evitando la sanzione penale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2011, n. 29616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29616
Data del deposito : 14 giugno 2011

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