Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 2
Risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638) il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente, al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato secondo cui l'omesso versamento delle ritenute all'Istituto previdenziale, a seguito della dichiarazione di fallimento, sarebbe stato imposto dalla necessità di evitare il rischio di vedersi contestato il delitto di bancarotta preferenziale per aver privilegiato un creditore).
Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere all'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, beneficiando della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638), può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che è da tale momento che l'agente è pacificamente edotto delle riscontrate omissioni e della possibilità di adempiere all'obbligo violato, così evitando la sanzione penale).
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- 1. Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzioneStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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1. Anche se il fatto sussiste ed è stato commesso con dolo, l'imputato va assolto perché non rimproverabile - e, dunque, non colpevole - ogniqualvolta la condotta sia stata tenuta in circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere soggettivamente inesigibile un diverso comportamento e, quindi, illegittima l'irrogazione di una pena. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni con cui il Tribunale di Milano, nella sentenza in oggetto, ha assolto - "perché il fatto non costituisce reato" - l'amministratore di una società, imputato per omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000. Un'assoluzione fondata sulla diretta applicazione del principio …
Leggi di più… - 3. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2011, n. 29616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29616 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
296 16 / 11 16
АслREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
_N1367
- Presidente N. CIRO PETTI Dott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE CLAUDIA SQUASSONI Dott.
N. 46234/2010 Dott. IO GENTILE - Consigliere -
Dott. LUCA RAMACCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) SC IO N. IL 13/01/1960
avverso la sentenza n. 1926/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI ВодеUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglan Tindan' che ha concluso per i
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 25 LUG 2011
CORTE IL CANCELLIERË Udito, per la parte civile, l'Avy
Udit i difensor Avv.
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In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di
Appello di Brescia, con sentenza 29 marzo 2010,ha ritenuto SC
AR NG responsabile del reato continuato di omesso versamento all'Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione,i Giudici hanno superato la tesi difensiva sulla irregolare notifica dello avviso di accertamento delle violazioni;
hanno disatteso la prospettazione dell'appellante secondo il quale, a causa del suo fallimento, non poteva pagare i contributi pena l'incriminazione per bancarotta preferenziale;
hanno osservato che la mancata corresponsione delle retribuzione doveva riguardare solo il periodo immediatamente precedente al fallimento (del 7 luglio
2005 mentre la contestazione arrivava sino al marzo 2004).
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
-che la notifica dell' avviso di accertamento delle omissioni è stata irrituale e l'atto non gli è pervenuto per cui non è decorso il termine di tre mesi per pagare e beneficiare della causa di non punibilità;
-che, comunque, prima dello spirare del detto termine, è stato dichiarato fallito e, pertanto, non era in grado di pagare i contributi per non privilegiare un creditore;
-che non aveva corrisposto il salario ai dipendenti come dimostra la circostanza che si sono insinuati nel fallimento.
Le deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.
イ Come già correttamente segnato dai Giudici di merito, la confutazione del ricorrente sulla mancata ricezione della notifica dell'avviso di accertamento delle violazioni, ritualmente effettuata anche se non a mani del destinatario, non è correlata da alcun elemento o argomento che la renda concreta e credibile;
la indiscussa circostanza che l'imputato fosse in possesso dello avviso di cui trattasi squalifica alla radice l'assunto difensivo.
In ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto ( aderendo ad una interpretazione che trova conforto in alcune sentenze di legittimità) che il termine, previsto dall'art.2 comma 1 bis legge 638/2003, per sanare ed usufruire della speciale causa di non punibilità potesse decorrere dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio;
da tale epoca, l'imputato era formalmente edotto delle omissioni e della possibilità di adempire all'obbligo violato evitando la sanzione penale.
La circostanza che la società di cui il SC era legale rappresentante non fosse in bonis è, al fine che rileva, inconferente perché l'imputato, non fallito personalmente, ben poteva pagare la somma dovuta con le sue personali risorse finanziarie.
Fondata è la residua deduzione.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite con sentenza n° 27641/2003
(alla cui articolata motivazione si rimanda), il reato in esame è una forma particolare di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti. L'esborso delle somme dovute ai lavoratori
è un presupposto indefettibile della fattispecie criminosa e deve essere provato dalla pubblica accusa con documenti, testimoni o gravi, precisi, concordanti indizi (Cass. Se.3 sentenza 38271/2007).
2 L'imputato nei motivi di appello aveva dedotto che, per il suo stato di insolvenza, non era stato nella condizione di pagare i lavoratori ed aveva corroborato la sua deduzione asserendo che la società era fallita ed i dipendenti si erano insinuati nel passivo fallimentare.
In presenza di una puntuale censura dell'atto di appello, decisiva per la risoluzione del caso, la Corte territoriale, senza svolgere indagini, si è limitata ad asserire che la situazione di difficoltà economica, e conseguenti omessi pagamenti, segnalata dall'imputato doveva
"ragionevolmente" riguardare solo l'immediato periodo precedente al fallimento.
La prospettazione difensiva, che era facilmente verificabile, meritava una maggiore considerazione ed un apparato argomentativo che non concludesse con un convincimento espresso in termini di mera possibilità.
Per questa lacuna istruttoria e motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Brescia;
poiché il tema devoluto ai nuovi Giudici è la verifica di un requisito necessario per la configurabilità dei reati,il
Collegio non rileva che, per alcuni di essi (commessi fino al giugno
2003), si è maturato il periodo prescrizionale.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Roma, 14 giugno 2011
Il Presidente
Crefellt
L'estensore