Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2010, n. 40849
CASS
Sentenza 21 ottobre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni (nella specie, di polveri) provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge, e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.

Commentario1

  • 1Inquinamento aria: odori intollerabili e invasione di insetti. Superamento dei limiti di tollerabilità (artt. 674 c.p. e 844 c.c.).
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    In materia di inquinamento atmosferico, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non è uniforme in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.674 c.p., in caso di mancato superamento dei limiti di legge. Secondo un primo orientamento “il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento” (in motivazione viene precisato …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2010, n. 40849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40849
Data del deposito : 21 ottobre 2010

Testo completo