Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n.479, la quale , sostituendo il comma 2 dell'art.315 cod. proc. pen., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge che riguardino la determinazione del quantum da liquidare a tale titolo, giacché la pretesa dell'istante è soddisfatta solo quando la somma liquidata a titolo di indennizzo sia oggetto di una pronuncia definitiva ed il ricorso proposto per dedurre la violazione dei criteri adottati per quantificare l'ammontare dell'indennizzo impedisce il passaggio in giudicato di tale statuizione. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza pronunciata prima dell'entrata in vigore della nuova legge ed ha rinviato il processo alla Corte di appello per nuovo esame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2001, n. 28506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28506 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI RENATO Presidente del 27/06/2001
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO Consigliere N. 02971
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. Consigliere N. 026264/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI BA N. IL 17/03/1971
CONTRO
MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 19/05/2000 CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P. G. Dr. A. Siniscalchi che ha chiesto annullamento dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catania
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Catania liquidava a favore di LM SE la somma di lire 29.518.506 per l'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta in relazione ad un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato;
la Corte territoriale, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, riteneva, con esplicita affermazione, non applicabile il parametro del tetto massimo (un miliardo) introdotto dalla legge n. 479/99. Ha proposto ricorso per Cassazione il LM, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla determinazione dell'importo dell'indennizzo; il ricorrente ha altresì invocato l'applicabilità, ai fini della determinazione del "quantum", della nuova legge con la quale è stato modificato l'art. 315, comma secondo, c.p.p. relativamente all'ammontare dell'importo massimo consentito, elevato, con la novella legislativa, da cento milioni ad un miliardo.
Il Ministero del Tesoro si è costituito con memoria - tramite l'Avvocatura Generale dello Stato - contestando le ragioni addotte dal ricorrente e sostenendo, in particolare, la tesi della inapplicabilità del nuovo parametro di lire un miliardo (quale importo massimo dell'indennizzo) in relazione a detenzioni sofferte anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta in data 27/9/2000, si è espresso a favore dell'applicabilità della nuova legge. La decisione del ricorso è stata quindi differita, con rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte chiamate a pronunciarsi proprio sulla questione concernente l'applicabilità o meno di detta modifica normativa a situazioni pregresse ma oggetto di procedimenti di liquidazione ancora in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa.
Intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite, il ricorso è stato fissato per la decisione all'odierna udienza camerale. Ciò posto, deve preliminarmente affrontarsi la questione concernente l'applicabilità o meno della nuova legge. Ritiene il Collegio che a tale quesito debba essere data risposta affermativa, in conformità all'indirizzo interpretativo già delineatosi presso questa Quarta Sezione attraverso plurime decisioni ed avallato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite pronunciata (nel procedimento Ministero del Tesoro c/ Caridi) il 9 maggio 2001.
Sembra utile, innanzi tutto, ricordare, sia pure in sintesi, i principali argomenti addotti a sostegno di tale indirizzo ("ex plurimis", Sez. 4, cc. 12 ottobre 2000, ric. Viggiani) già prima dell'intervento delle Sezioni Unite.
In primo luogo, appare assolutamente indiscutibile la natura sostanziale della disposizione di legge in argomento;
sicché, non valendo per essa (proprio per la sua natura sostanziale e non processuale) il principio "tempus regit actum", la stessa deve trovare applicazione quale "ius superveniens" nei procedimenti in corso. Quanto alla natura sostanziale della norma "de qua", giova ricordare che già le Sezioni Unite ebbero modo a suo tempo di esprimersi in tal senso: la norma dell'art. 315 non è, nonostante la rubrica, mera norma processuale, che il suo secondo comma, il quale vuole che l'entità della riparazione non ecceda il limite o tetto dei cento milioni, non può certamente definirsi tale" (Sez. Un., n. 1/1995 - cc. 13/01/1995- proc. Castellani). Con la conseguenza che, in presenza di una domanda di riparazione avanzata successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, la modifica normativa deve trovare applicazione pur se si tratti di pretesa fondata su sentenza di assoluzione passata in giudicato anteriormente. Nel caso di procedimento instaurato in conseguenza di istanza depositata prima della nuova legge, ed ancora pendente al momento dell'entrata in vigore della novella, l'applicabilità della modifica normativa intervenuta deve ritenersi possibile solo a condizione che si tratti di istanza proposta, per quel che concerne il "quantum", con riferimento esplicito al limite massimo consentito (ovvero, pur se non in modo esplicito, con espressioni letterali che inequivocabilmente dimostrino una volontà in tal senso); ed invero laddove l'istante - nel chiedere, prima della nuova legge, una somma a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita - abbia indicato una somma ben precisa ed inferiore a cento milioni, la nuova formulazione dell'art. 315 c.p.p. non può evidentemente consentire al giudice del merito di determinare l'indennizzo, e quindi la somma da liquidare, in misura eccedente quella richiesta dallo stesso interessato: è evidente infatti che, in tal caso, la parte ha già ritenuto di poter quantificare i pregiudizi sofferti indicando una determinata somma del tutto svincolata dal limite massimo, per cui la liquidazione da parte del giudice di un importo maggiore si risolverebbe in una ingiustificata decisione "ultra petitum". L'applicabilità del novellato art. 315 c.p.p. ai procedimenti in corso è, dunque, conseguenza (in conformità al principio di carattere generale ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità) della modifica legislativa di una norma di natura sostanziale quale "ius superveniens", e, pertanto, non è assolutamente da porsi in relazione con il principio di retroattività della norma più favorevole, previsto - dall'art. 2, terzo comma, del codice penale - per l'ipotesi di successione di leggi penali;
la modifica in questione, invero, non ha introdotto un trattamento penale di favore, ma ha aumentato il limite massimo dell'indennità da liquidare: non avrebbe, dunque, alcun giuridico fondamento il richiamo al principio di retroattività della legge penale più favorevole in relazione ad un procedimento dalle indubbie connotazioni civilistiche quale è quello dell'equa riparazione per ingiusta detenzione. Nè sembra che, per contrastare la tesi qui sostenuta, possa trarsi argomento dal principio della irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Ed invero affermare l'applicabilità di una nuova legge (di natura sostanziale) quale "ius superveniens" ai procedimenti in corso, non significa riconoscere effetto retroattivo a tale nuova legge.
Come si è innanzi accennato, le Sezioni Unite, con la recente sentenza sopra citata, hanno avallato detto indirizzo interpretativo. Con la loro decisione le Sezioni Unite hanno chiarito che il momento genetico del diritto alla riparazione non può identificarsi ne' con il fatto coercitivo ne' con il provvedimento liberatorio emesso nel processo. Muovendo dal presupposto della "necessarietà" (come testualmente si legge nella sentenza) del procedimento di equa riparazione - nel senso che la parte pubblica mai potrebbe provvedere spontaneamente e direttamente alla riparazione, prescindendo cioè dall'intervento del giudice - le Sezioni Unite hanno pertanto chiarito che l'obbligo della riparazione nasce a carico dello Stato in conseguenza della pronuncia del giudice: trattasi, cioè, di un obbligo creato dal giudice previo accertamento dei presupposti per una decisione favorevole al soggetto che ha proposto l'istanza di equa riparazione. Ciò posto, nella sentenza delle Sezioni Unite in argomento non è dato cogliere una esplicita affermazione dell'applicabilità della nuova legge nel caso in cui questa sia entrata in vigore durante la pendenza del ricorso per Cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte distrettuale pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Non sembra però al Collegio che possano esservi ragioni per negare l'applicabilità della nuova legge se entrata in vigore dopo la decisione di merito e nella pendenza del ricorso per Cassazione che tale punto (vale a dire i criteri per la determinazione del "quantum") riguardi. Giova sottolineare che, nel procedimento di equa riparazione, la pretesa dell'istante può dirsi soddisfatta (in tutto oppure in parte, avuto riguardo al "decisum") solo nel momento in cui la somma liquidata a titolo di indennizzo diventa oggetto di una pronuncia definitiva, ed il ricorso per Cassazione, che tale punto riguardi, impedisce il passaggio in giudicato della statuizione. Non si comprende, quindi, perché non dovrebbero applicarsi, per la determinazione del "quantum" - in relazione ad una istanza proposta con riferimento, esplicito o implicito (ma comunque inequivoco, come sopra si è avuto modo di sottolineare), all'importo massimo consentito - i parametri stabiliti dalla norma (sostanziale) entrata in vigore nella pendenza del procedimento (e quindi prima che la determinazione della somma sia divenuta definitiva): parametri che il legislatore ha ritenuto di dover introdurre avendo evidentemente valutato non più soddisfacenti (ai fini dell'equa riparazione) quelli vigenti in precedenza. E, a conforto della interpretazione in tal senso del pensiero espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza in parola, va sottolineato che - con riferimento alla questione che, tra le due affrontate dalle Sezioni Unite nell'occasione, in questa sede specificamente rileva - nella sentenza stessa (pag. 10) il relativo quesito risulta così formulato: "applicabilità ai procedimenti di liquidazione in corso alla data dell'entrata in vigore della novella della modifica apportata al secondo comma dell'art. 315, c.p.p.". Per quel che riguarda il denunciato vizio motivazionale in ordine ai criteri seguiti dalla Corte territoriale per la determinazione delì indennizzo, pur presentando carattere sostanzialmente assorbente l'accoglimento della censura appena esaminata, ritiene il Collegio, per completezza argomentativa, opportuno comunque ribadire i concetti espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, invero, ha elaborato alcuni parametri per conferire fondamento razionale ed equilibrato alla determinazione equitativa in materia. Tali parametri riguardano in particolare la durata della privazione della libertà, la cifra massima fissata dal legislatore con l'art.315, comma secondo, c.p.p., e il limite massimo di durata complessiva della custodia cautelare, indipendentemente (come precisato dalle Sezioni Unite con la più volte citata sentenza del 9 maggio 2001) dal titolo del reato in concreto contestato. La stessa giurisprudenza ha chiarito - in conformità al principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza N. 1 del 31 maggio 1995, proc. Castellani (RV. 201035) - che i dati aritmetici, in tal modo ottenuti, possono subire aggiustamenti che tengano conto di particolari aspetti soggettivi ed oggettivi del caso concreto, in ordine ai quali, peraltro, il giudice di merito è ovviamente tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione, anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l'adozione.
L'impugnata ordinanza va quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania che, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, procederà a nuovo esame della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal LM.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001