Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2008, n. 16693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16693 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 640
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO RA Maria S. - Consigliere - N. 004114/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ NC N. IL 14/11/1969;
avverso SENTENZA del 02/04/2007 TRIBUNALE di CALTAGIRONE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., e, per il rigetto, nel resto, del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Favara Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, come da notula;
udito il difensore avv. Li Rosi Paolo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 2 aprile 2007 e depositata il 28 maggio 2007, il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, in esito al giudizio con citazione diretta, ritenuti il vincolo della continuazione e il concorso di circostanze attenuanti generiche, ha condannato alla pena dell'ammenda in Euro centottanta (dichiarata interamente condonata), al pagamento delle spese del processo, nonché - a favore delle parti civili costituite - al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, al versamento della provvisionale in ragione di Euro duemila, per ciascuno degli instanti, e alla rifusione delle spese del giudizio, OL RA, imputato della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ai sensi dell'art. 659 c.p., comma 1, e della contravvenzione di getto pericoloso di cose, ai sensi dell'art. 674 c.p., per aver, nell'esercizio della attività di panificatore, disturbato le occupazioni e il riposo degli abitanti dell'edificio sito alla via Po, n. 4 di Caltagirone mediante immissioni sonore e per aver altresì cagionato moleste emissioni di fumi e vapori, in data prossima al 12 aprile 2003.
Il giudice a quo ha fondato l'accertamento della penale responsabilità del giudicabile sulla base del copioso testimoniale delle persone offese che concordemente ha riferito in ordine alle intollerabili immissioni patite, di rumori, di schiamazzi e di fumi nauseabondi, provenienti dal panificio e alla negativa incidenza sul riposo e la salute, nonché sulla base della documentandone sanitaria prodotta dalle vittime e documentante le patologie sofferte e la dipendenza dalle immissioni.
In relazione all'accertamento fonometrico, eseguito con esito negativo dai tecnici della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in data 5 maggio 2004, il Tribunale ha valutato irrilevante la emergenza, argomentando: oggetto della imputazione è la contravvenzione prevista dal primo e non quella contemplata dall'art. 659 c.p., comma 2; l'accertamento del 5 maggio 2004 venne effettuato non a sorpresa, bensì di intesa con l'imputato e sulla base di indicazioni circa il ciclo di produzione da questi fornite;
al momento dell'accertamento non vennero messe in. funzione tutte le macchine impastatrici e dei sette operai abitualmente addetti al panificio erano presenti soltanto due;
nelle more dell'accertamento il giudicabile aveva, peraltro, eseguito dei lavori che avevano comportato la riduzione delle emissioni rumorose (controsoffittatura, installazione di materiali fonoassorbenti, eliminazione della macchina friggitrice); non erano attendibili la dichiarazioni dell'ing. Salerno, circa il grado di rumorosità in precedenza rilevato, avendo il testimone contraddetto quanto dichiarato nella fase delle indagini il 28 ottobre 2003.
Parimenti ininfluenti il Tribunale ha valutato le produzioni difensive in ordine alla conformità degli impianti alle normative di settore, in quanto i documenti prodotti in copia risultavano alcuni privi di date, altri della sottoscrizione e non risultava dimostrata la pertinenza con le apparecchiature effettivamente installate nel panificio.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato col ministero del difensore di fiducia, avvocato Paolo Li Rosi, mediante atto recante la data del 6 luglio 2007, depositato il 12 luglio 2007, col quale sviluppa quattro motivi, dolendosi con l'ultimo della provvisionale e postulando, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., la sospensione della relativa esecuzione. 2.1 - Con il primo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 659 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente sostiene che nella specie troverebbe applicazione la previsione dell'art. 659 c.p., comma 2 essendo stato l'addebito formulato in relazione all'esercizio del mestiere rumoroso di panificatore con la conseguenza della insussistenza del reato, non essendo mai stato accertato il superamento della soglia di tollerabilità.
Il ricorrente, in proposito, deduce: i tecnici della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente eseguirono, con esito negativo, un primo controllo "a sorpresa" il 16 luglio 2003, come riferito dal teste RE e come confermato dall'ispettore Scafazzillo nella relazione di servizio del 4 settembre 2003; il Tribunale è incorso in errore nella ricostruzione della sequenza dei controlli;
ha, inoltre, erroneamente supposto, in contrasto con la deposizione della dott.ssa RE, che non fossero state attivate al momento dell'accertamento tutte le macchine del panificio;
i tecnici della Agenzia hanno verificato la conformità delle attrezzature agli standard relativi;
illogica è la svalutazione da parte del Tribunale dell'accertamento tecnico eseguito;
laddove le deposizioni dei testimoni a carico sono interessate;
difetta l'elemento oggettivo del reato della "diffusività" del disturbo. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronee applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 674 c.p., nonché mancanza e manifesta, illogicità cicala motivazione.
Il ricorrente deduce, non è stata offerta la dimostrazione del superamento dei limiti fissati dalle norme in materia di inquinamento atmosferico;
ne' comunque le immissioni hanno superato la normale tollerabilità, o sono nocive per la salute.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione: si duole della entità della pena inflitta;
postula il riconoscimento della attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6; lamenta la condanna generica ai risarcimento dei danni, di cui contesta la sussistenza, censurando la valutazione del Tribunale circa la documentazione sanitaria prodotta dalle persone offese. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Non ricorrono le denunziate violazioni di legge, ne' sotto il profilo della inosservanza, che della falsa applicazione delle norme incriminatici.
Il giudice a quo ha applicato l'art. 659 c.p., comma 1, e l'art. 674 c.p., in relazione all'operato accertamento di condotte corrispondenti, rispettivamente, alle previsioni delle disposizioni anzidette, correttamente interpretate.
In ordine alla contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e alla definizione degli ambiti tra le previsioni dell'art. 659 c.p., commi 1 e 2, questa Corte (v. da ultimo: Sez. 1^, 6 novembre 2007, n. 46083, Cerrito, massima n. 238168) ha fissato il seguente principio di diritto: "il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, resta assorbito in quello previsto dal comma successivo, avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso .., mentre risulta integrato in via autonoma se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato".
E, nella specie, il Tribunale ha appunto accertato che i rumori molesti consistevano, tra l'altro, negli schiamazzi dei lavoranti. Epperò il disturbo arrecato esorbitava dall'ambito di quello conseguente alle "normali modalità" di svolgimento del "mestiere rumoroso".
Quanto, poi, alla concorrente contravvenzione di getto pericoloso di cose, ai sensi dell'art. 674 c.p., questa Corte (Sez. 3^, 21 giugno 2007, n. 35489, Toma, massima n. 237382) ha stabilito: "in tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti ai violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice".
Sicché affatto coerente al principio anzidetto si palesa la affermazione della penale responsabilità, operata dal giudice a quo, sulla base dell'accertamento della intollerabilità dei fumi e dei vapori nauseabondi emessi dal panificio dell'imputato. 3.2 - Manifestamente infondata è la denunzia dei vizi di motivazione formulata dal ricorrente col terzo motivo e, promiscuamente, con i primi due.
In ordine alla quaestiones facti dell'accertamento delle condotte, della valutazione del disturbo arrecato, della tollerabilità delle immissioni, dei danni conseguenti ai reati e in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha dato conto congruamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione adeguata, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta, entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrente, benché inscenati sotto la generica prospettazione di vitia della motivazione (ma, tuttavia, privi della indicazione dello specifico vizio logico ravvisato), si sviluppano mai nell'orbita delle censure di merito;
sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.4 - Inammissibile è, infine, la generica postulazione del riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 6.
3.5 - Conseguono il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, a favore delle parti civili delle spese sostenute nel presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di Euro 1200,00 (milleduecento), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008