Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2008, n. 16693
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Sentenza 27 marzo 2008

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In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2008, n. 16693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16693
    Data del deposito : 27 marzo 2008

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