Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 20755
CASS
Sentenza 14 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Al fine della integrazione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche).

Le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza di sostanze inquinanti non possono essere assimilate alle acque provenienti da uno scarico civile, ma devono considerarsi acque reflue da complesso produttivo, il cui scarico, in difetto di autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152.

In materia di inquinamento atmosferico, la modificazione del processo produttivo di un impianto che da luogo ad emissioni nell'aria determina la necessità di una nuova autorizzazione stante la variazione qualitativo-quantitativa delle conseguenti emissioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 20755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20755
    Data del deposito : 14 marzo 2003

    Testo completo