Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 3
Al fine della integrazione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche).
Le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza di sostanze inquinanti non possono essere assimilate alle acque provenienti da uno scarico civile, ma devono considerarsi acque reflue da complesso produttivo, il cui scarico, in difetto di autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152.
In materia di inquinamento atmosferico, la modificazione del processo produttivo di un impianto che da luogo ad emissioni nell'aria determina la necessità di una nuova autorizzazione stante la variazione qualitativo-quantitativa delle conseguenti emissioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 20755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20755 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 14/03/2003
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 542
3. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 1766/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI DO RI, nata a [...] il [...];
DI PA CO, nata a [...] il [...];
IA ZA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2281/2002 del 12/7-2/8/2002, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. F.M. Iacoviello, con cui chiede l'annullamento senza rinvio della gravata decisione limitatamente ai reati che attengono alla normativa sui rifiuti e rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, avv. Licia D'Amico, che insiste sui motivi di ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Palermo, su gravame degli imputati, confermava integralmente la sentenza 25/5/2001 del Tribunale di Termini Imerese-Sezione distaccata di Cefalù, con la quale erano stati condannati:
- Di DO IA, quale amministratore unico della "L.F. LA s.p.a.", alla pena di mesi 2 di arresto e L.
2.000.000 di ammenda in ordine alle contravvenzioni, unificate per la continuazione, di cui agli artt. 24 D.P.R. n. 203/1988 e 674 c.p., commesse fino al 13/5/98;
- Di PA IA, quale amministratore unico della "L.F. LA s.p.a.", alla pena di mesi 10 di reclusione e L.
2.000.000 di multa in ordine ai reati, unificati per la continuazione, di cui agli artt. 21, comma 1, L. n. 319/1976; 15-52, comma 3, D. L.vo n. 22/1997 e 483 c.p.; 9, comma 1, e 51, comma 5, D.L.vo n. 22/1997; 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997; 349, comma 1, c.p., commesse fino al 17/5/1999;
- AI NO alla pena di anni 1 di reclusione e L.
1.000.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 349, commi 1 e 2, c.p., commesso il 12/4/99.
Avverso detta decisione propongono ricorso per Cassazione gli imputati, con un unico atto di impugnazione, deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione di essa (art. 606, comma 1 lett. "b", c.p.p.); 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza (art. 606, comma 1 lett. "e", c.p.p.).
Più specificamente, per quanto concerne i reflui, non risulta provata - ad avviso della difesa - l'esistenza di uno scarico di acque tecnologiche nello stabilimento della società LA, e cioè non risulta che l'acqua impiegata nel ciclo produttivo di essa venisse scaricata "sul suolo o nelle adiacenze, così da imporre alla società il rilascio di una specifica autorizzazione". L'acqua impiegata nel ciclo produttivo era, infatti, reimmessa nel ciclo medesimo, e, se anche uno scarico fosse stato ravvisabile, si sarebbe trattato comunque di scarico da "insediamento civile", non essendovi alcun refluo di processo. Aggiungono i ricorrenti che la menzionata ditta è munita, oltre che di regolare provvedimento di "abitabilità", anche di regolare autorizzazione, rilasciata dal Sindaco di Collesano, allo scarico delle acque dell'insediamento produttivo nel torrente Argentario, nel rispetto dei limiti fissati dalla tab. A allegata alla L. n. 319/1976. Per quanto riguarda la immissione di fumi, premesso che, nel caso di specie, nessuna misurazione risulta mai eseguita per verificare la sussistenza della contravvenzione ex art. 674 c.p., ne' alcun ordine o invito da parte dell'amministrazione è stato impartito alla società per farla rientrare nei limiti di tollerabilità delle emissioni, i ricorrenti contestano che l'aggiunta di polistirolo espanso nella produzione dei laterizi possa essere stata causa di fumi maleodoranti, perché il laterizio viene bruciato a temperature talmente elevate che impediscono la emissione di qualunque sostanza organica ed inorganica.
Quanto alla contestata violazione del D.P.R. n. 203/1988, poi, la stessa non sussiste perché la ditta, autorizzata con riferimento a cinque punti di emissione, sì era limitata a sostituire tre camini circolari preesistenti con un unico camino rettangolare. Per quanto riguarda i rifiuti, la contestazione muove da un'errata interpretazione della normativa di riferimento e dalla inesatta individuazione dei rifiuti de quibus che, secondo la società corrispondono al codice C.E.R. 170105 ("materiali di costruzione a base di AN", e quindi sono rifiuti speciali non pericolosi), mentre secondo il P.M. ed i giudici corrispondono al diverso codice C.E.R. 170601 ("materiale isolante contenente AN", e perciò rifiuti pericolosi). Assumono i ricorrenti, infatti, che le lastre ondulate di cemento-AN, utilizzate per la copertura di capannoni industriali, sono pacificamente "materiale da costruzione", e non materiale isolante contenente AN, per cui ne è consentito lo smaltimento nelle discariche di seconda categoria tipo A.
Infine, per quanto riguarda la posizione della sola Di PA, si fa rilevare che il detto materiale contenente AN è stato interamente rimosso, ragione per la quale la sospensione della pena condizionata all'esecuzione delle opere di bonifica è irrealizzabile.
Relativamente al reato di violazione di sigilli, lo stesso non è configurabile, per carenza dell'elemento psicologico, in quanto la pulizia dell'area venne effettuata - da ditte specializzate nella rimozione dei materiali in cemento AN - per eseguire uno specifico ordine impartito dall'autorità amministrativa (ASL), nonché un provvedimento giurisdizionale, provvedimenti che, quanto meno, avevano ingenerato negli imputati la convinzione di un'attività dovuta.
All'odierna udienza dibattimentale, il P.G. e la difesa concludono come riportato in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, anche se alcuni reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione.
Rileva preliminarmente il Collegio che tutte le doglianze proposte sono sostanzialmente ripetitive di censure mosse nel giudizio di appello, che trovano risposta esauriente, corretta e logica nella gravata decisione.
Ciò premesso, non possono che ribadirsi, con alcune precisazioni, le argomentazioni adottate dalla Corte distrettuale. Per quanto concerne i reflui, i giudici del merito hanno accertato che le acque di dilavamento meteoriche dell'enorme piazzale della ditta (mq. 40.000) - dove veniva depositata l'argilla e dove si trovavano peraltro "numerosi bidoni per idrocarburi esausti delle dimensioni di circa 200-300 litri ciascuno", da cui era causato il "riversamento sul terreno degli oli" - attraverso griglie caditoie, raggiungevano alcune vasche di sedimentazione, dalle quali, per tracimazione, mediante una rete di canalette, venivano convogliate nel torrente Argentario, cosicché l'olio, per effetto dell'emulsione e galleggiamento sulla superficie d'acqua, finiva nel corpo ricettore.
Orbene, ribadito che in questa sede non è consentita alcuna rivalutazione del fatto, per cui non è censurabile la gravata sentenza relativamente alla individuazione e qualificazione dello scarico, deve innanzi tutto rilevarsi come, nel caso di specie, risulti pacifico che i refluì in questione fossero convogliati, come si è detto, nel torrente menzionato, per cui occorreva l'autorizzazione, anche ai sensi della nuova normativa (D. L.vo n.152 del 1999), che ha limitato il concetto di scarico necessitante la previa autorizzazione a qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue comunque convogliabili (Cass. Sez. 3^, 26 settembre 2000, n. 12282, Frediani). In secondo luogo, si ricorda che, per acque reflue industriali, si intendono quelle di qualsiasi tipo scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, così da comprendere ogni tipologia di acque reflue, mentre la caratterizzazione dei reflui è operata in senso negativo, giacché le acque devono essere diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento (Cass. Sez. 3^, 17 dicembre 1999, n. 1774, Scaramozza). Detta sentenza, a proposito di reflui provenienti da lavaggio di inerti, ha Stabilito che, "sia per l'attività in sè svolta, certamente di carattere industriale, sia per il materiale in sospensione portato con l'attività di dilavamento, ... non può trovare applicazione il disposto dell'art.
1-quater, lett. g), L. n. 690/1976, giacché non si tratta di attività di produzione di servizi".
In una fattispecie analoga a quella in esame, è stato poi affermato (Cass. Sez. 3^, 18 dicembre 1998, n. 1666, Bolognini ed altro) che "le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza delle sostanze inquinanti tipiche della lavorazione effettuata non possono essere assimilate alle acque provenienti da un complesso di civile abitazione, ma debbono considerarsi a tutti gli effetti acque reflue da un complesso produttivo, con la conseguente sussistenza dei reati di cui all'art. 21 commi 1, 3 e 4 della legge 10 maggio 1976 n.319". Quindi appare corretta la gravata decisione nel ritenere che lo scarico in questione, per sua natura e tipologia, dovesse essere previamente autorizzato ai sensi della legge Merli, e, si aggiunge, anche ai sensi della successiva normativa (D. L.vo n. 152/1999, ancorché non considerata dalla Corte distrettuale. Per quanto concerne le emissioni dello stabilimento in questione, ed in particolare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art.674 c.p., le ricorrenti in sostanza contestano la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dai giudici del merito, che, in quanto motivata in maniera adeguata e non manifestamente illogica, è sottratta al vaglio di legittimità.
La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., com'è noto, configura un tipico reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine delle emissioni ad offenderle o molestarle. La giurisprudenza, peraltro, ha sempre inteso estensivamente il concetto di molestie, sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione". Quindi, proprio nel solco di questo orientamento giurisprudenziale, si è affermato che può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. Peraltro, come questa Corte ha affermato, detta attitudine a molestare non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, come pretende la ricorrente, "ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi".
Richiamati tali principi giurisprudenziali consolidati, rileva il Collegio come i giudici del merito abbiano evidenziato che la persistente "nube maleodorante", provocata dalla società in questione, aveva destato numerose proteste nei cittadini per la disgustosa esalazione di fumi (odore di plastica combusta), per cui la contravvenzione deve ritenersi sussistente, anche se non è stato effettuato alcun accertamento scientifico o indagine tecnica sulle emissioni stesse.
Sotto altro profilo, quello della sussistenza del reato di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 203/1988, assolutamente convincenti sono le argomentazioni della Corte distrettuale. Essendo stato accertato in fatto che la LA aveva mutato il proprio processo produttivo, aggiungendo all'argilla del polistirolo espanso, e che in conseguenza dell'impiego di tale nuovo materiale si erano modificate anche le emissioni, considerando peraltro che tre dei cinque punti di emissione autorizzati (tre camini circolari) erano stati sostituiti da un unico camino rettangolare, non v'è dubbio che la società avrebbe dovuto munirsi di nuova autorizzazione, se non altro ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale, che la impone in caso di "modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti". Invece la Di DO iniziava la costruzione di nuovo impianto senza la prescritta autorizzazione, mentre la Di PA continuava l'esercizio di un nuovo impianto a seguito di autorizzazione rifiutata.
Per quanto concerne l'imputata Di DO, comunque, le dette contravvenzioni sono estinte per prescrizione, giacché la sua responsabilità si ferma al 30/6/98, come risulta dal capo di imputazione, e dunque il termine prescrizionale è spirato ineluttabilmente il 30/12/2002.
- Relativamente alla violazione della normativa sui rifiuti, si ricorda che sono "speciali" - ex art. 7, comma 3 lett. b), D. L.vo n. 22/1997 - quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione;
sono "pericolosi" (comma 4) i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H, ed I.
Orbene la ricorrente Di PA impernia la propria difesa sull'assunto che le onduline di ER contenenti AN, di cui erano accatastate all'aperto alcune tonnellate, rientrano nella categoria "materiali da costruzione a base di AN" (cod. 170105), e come tali, all'epoca, dovevano considerarsi rifiuti speciali non pericolosi, e non in quella "materiali isolanti contenenti AN" (cod. 170601), qualificati invece come rifiuti speciali pericolosi.
Appare decisivo, dunque, stabilire se le onduline di ER in questione fossero o meno rifiuti pericolosi, discendendo da tale qualificazione la sussistenza di alcune delle contravvenzioni contestate in materia di rifiuti (capi c-d-e della rubrica). Rileva il Collegio che la classificazione, riportata dai ricorrenti, è quella effettivamente vigente al tempus commissi delicti, in quanto successivamente l'allegato D sopra menzionato è stato invece ritoccato, nella parte che interessa, inquadrando nel codice 1706 sia i materiali isolanti (cod. 170601) sia i materiali da costruzione contenenti AN (cod. 17 0605), e contrassegnando entrambi con l'asterisco, che indica i rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva comunitaria 91/689/CE. I materiali da costruzione contenenti AN sono stati esplicitamente inquadrati come sopra indicato con la decisione 2001/532/CE, in coerenza con la L. n.257/1992, che (art. 12, comma 6) classifica i rifiuti di AN
come tossico e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, ma non è stata più aggiornata dopo l'emanazione del D. L.vo n. 22/1997, che non prevede &m la detta categoria.
Nondimeno, ad avviso del Collegio, i ricorrenti omettono di considerare che nell'allegato G, già vigente all'epoca dei fatti, che comprende "categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che lì ha prodotti", col cod. 40, è indicato "qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I";
nell'allegato H, riguardante i detti costituenti (che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G quando possiedono le caratteristiche dell'allegato I), col cod. C25, è indicato l'AN (polvere e fibre); detto costituente certamente - e qui si rinvia alle diffuse argomentazioni sul punto della gravata sentenza - possiede quantomeno le caratteristiche di pericolo indicate nell'allegato I con i cod. H5-H6-H12-H14.
Pertanto, anche alla luce dei vecchi allegati, le onduline di ER rientravano tra i rifiuti pericolosi, per cui sussistono tutti i reati ascritti alla Di PA.
In relazione alla stessa si evidenzia, poi, che l'avvenuta rimozione del materiale contenente AN non costituisce bonifica dell'area, che certamente ha contenuto più ampio, per cui è legittima la sottoposizione della sospensione della pena alla condizione che vengano eseguite le necessarie opere di bonifica.
Per quanto concerne, infine, la violazione di sigilli, deve ricordarsi che l'indagine sulla sussistenza dell'elemento intenzionale del reato attiene pur sempre al fatto, per cui è incensurabile in sede di legittimità, se motivata adeguatamente ed in maniera non manifestamente illogica dal giudice del merito, come nel caso di specie. La Corte distrettuale ha spiegato, infatti, le ragioni per cui la tesi degli imputati deve ritenersi "un mero espediente difensivo", in quanto il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria avrebbe potuto essere revocato solo dalla stessa autorità e non certo da quella amministrativa. Gli imputati, asportando, in vigenza del sequestro penale, i rifiuti che ingombravano l'area in questione, hanno vanificato il provvedimento del giudice ordinario, impedendo peraltro ulteriori accertamenti tecnici sulla natura e consistenza dei rifiuti stessi.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di DO IA per essere i reati ascrittile estinti per prescrizione;
rigetta i ricorsi proposti da Di PA IA e AI NO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003