Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 11142
CASS
Sentenza 6 ottobre 2005

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Massime1

In tema di reati contro il patrimonio, l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) non si applica al delitto tentato (nella specie tentato furto), posto che il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa.

Commentario1

  • 1Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021

    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 11142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11142
Data del deposito : 6 ottobre 2005

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