Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) non si applica al delitto tentato (nella specie tentato furto), posto che il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa.
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 11142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11142 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/10/2005
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1932
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 014754/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA EL, N. IL 11/12/1976;
2) IE CO, N. IL 25/04/1978;
3) NO RT, N. IL 16/08/1975;
avverso SENTENZA del 30/10/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo O. che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, dichiarava NA EL, colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7, relativo a un'autovettura Alfa 164
e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e L. 500.000 di multa. Pena sospesa e non menzione. Lo stesso Tribunale con sentenza in data 23/10/2001, dichiarava NA EL, BA IO, IE CO e NO RT, colpevoli del reato di cui agli articoli 56, 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, relativo a un ciclomotore e li condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e L. 350.000 di multa ciascuno. Pena sospesa per NA e BA.
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata del 30/10/2003, riuniti i due procedimenti, per la posizione del NA, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta per il predetto, la continuazione fra i due reati ascrittigli, rideterminava la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa ciascuno per il BA, IE e NO e di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 per il NA.
Ricorrono per Cassazione gli imputati ad eccezione del BA. NA EL, con un unico motivo prospetta la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non essendo stati indicati gli elementi minimi che debbono caratterizzare una decisione e perché non erano state considerate circostanze decisive per formulare il giudizio di condanna.
NO RT, a sua volta, deduce un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta inosservanza della legge penale, in quanto la sentenza non aveva considerato gli elementi che, ex art. 129 c.p.p., avrebbero potuto portare all'assoluzione dell'imputato. Aveva omesso di applicare la legge penale nella determinazione della pena da infliggere e non aveva tenuto conto dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Pertanto, avuto riguardo alle modalità dell'azione,
rimasta incompiuta, avrebbe dovuto accertare che l'azione se portata a compimento avrebbe cagionato un danno di speciale tenuità. Con il secondo motivo, deduce, la mancanza di motivazione, in quanto il Giudice di appello non aveva indicato i motivi per i quali era pervenuto ad una sentenza di condanna e non di proscioglimento. Infine, anche IE CO deduce un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta che i giudici non avevano considerato gli elementi che avrebbero condotto ex art. 129 c.p.p., ad una assoluzione, non avevano indicato i criteri utilizzati per la quantificazione della pena, non avevano applicato l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo egli assunto un ruolo del tutto marginale, nè della possibile concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Deduce, ancora, il ricorrente che i giudici non avevano indicato i motivi per i quali si era pervenuto alla condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i ricorsi sono inammissibili.
Quanto alla responsabilità, i motivi di ricorso di tutti gli imputati sono manifestamente infondati, non specifici e si risolvono in mere censure di fatto, limitandosi genericamente a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione degli accadimenti, rispetto a quella adeguata e giuridicamente corretta effettuata dai giudici di merito, che ha dato puntualmente atto degli elementi che avevano condotto a ritenere la responsabilità degli imputati. Infatti, con riguardo all'episodio del 15/6/1997 (tentato furto di una motocicletta), gli imputati sono stati riconosciuti da breve distanza da un sottufficiale della locale stazione dei carabinieri che li aveva intercettati, mentre trainavano con l'autovettura Fiat Uno di BA, ma condotta da NA e con a bordo lo stesso proprietario e IE, una motocicletta, risultata rubata, sulla quale si trovava il NO. Alla vista del sottufficiale i quattro, abbandonata la motocicletta si erano dati alla fuga. Quanto all'episodio del 12/8/1997, commesso dal solo NA, l'imputato, come diffusamente descritto nelle decisioni dei giudici di merito, è stato identificato e riconosciuto dal proprietario dell'autovettura (sia in una ricognizione informale che, successivamente, in dibattimento), oggetto del tentativo di furto, che aveva assistito al tentativo di impossessamento, dalla propria abitazione e che, sceso in strada, aveva visto in pieno volto il NA che, sfacciatamente, dopo il tentativo, a bordo di un ciclomotore (in compagnia di un complice, rimasto sconosciuto) era tornato indietro, passando davanti al proprietario del motoveicolo. Anche i motivi relativi all'art. 62 c.p., n. 4 e art. 114 c.p., sono manifestamente infondati e generici.
Infatti, l'attenuante invocata, fermo restando che il danno da considerare è solo quello patrimoniale diretto ed immediato subito dalla persona offesa, ricorre solamente quando il danno sia di minima rilevanza, non essendo sufficiente che esso sia minimo (ipotesi non ricorrente nella specie), ma non trova applicazione nell'ipotesi del reato tentato, nel quale il danno patrimoniale non costituisce elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa.
Quanto all'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ferma restando la genericità della censura, il contributo di IE al tentativo di furto risulta obiettivamente non scindibile da quello reso dagli altri partecipanti, che avevano concorsualmente contribuito alla realizzazione dell'evento.
L'inammissibilità c.d. originaria del ricorso, impedendo la costituzione del contraddittorio, non permette di valutare l'eventuale ricorrenza di cause di estinzione del reato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00, ciascuno, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006