Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'imputato che, avendone la possibilità, ometta di giustificare un comportamento a sé obiettivamente sfavorevole, è idonea ad integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione suddetta. (Fattispecie in cui l'interessato, risultato in assiduo contatto telefonico con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a tale fatto, di causale incidenza nell'adozione del provvedimento restrittivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2008, n. 13604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13604 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/02/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 192
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35669/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di SC IO, nato ad [...] il 5 luglio del 1971;
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Cagliari del 5 giugno del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
vista la memoria dell'avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 1 dicembre del 2004, la corte d'appello di Cagliari, in accoglimento della domanda di riparazione avanzata da SC IO, in relazione all'ingiusta detenzione dallo stesso patita, in carcere, dal 13 dicembre 1999 al 17 luglio del 2000 e, agli arresti domiciliari, dal 18 luglio del 2000 al 15 aprile del 2002, nel corso del processo penale che lo aveva visto imputato d associazione per traffico di droga e detenzione e spaccio di stupefacente, nell'ambito dell'operazione denominata "Aurora", reati dai quali era stato assolto per non avere commesso il fatto con sentenza della corte d'appello di Cagliari del 15 aprile del 2004, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 173.422,93. A fondamento della decisione la corte territoriale rilevava che gli elementi posti a base del provvedimento di adozione della misura cautelare non si sostanziavano in comportamenti attribuibili all'istante, essendo essi costituiti dall'indicazione proveniente da terzi, di un suo coinvolgimento nel narcotraffico tra l'Olanda e la Sardegna;
che del pari non potevano essere ritenuti comportamenti incauti la frequentazione di persone coinvolte nell'indagine ed il silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio.
Questa Corte, adita su impugnazione del Ministero dell'Economia, con sentenza del 24 gennaio del 2007, annullava con rinvio il provvedimento impugnato.
La corte del merito, con ordinanza del 30 marzo del 2004, respingeva l'istanza in base ai frequenti rapporti con OC LO e con altri membri del sodalizio criminoso dedito al traffico degli stupefacenti nonché per l'attività illegale del SC saldamente intrecciata con quella facente capo al OC. Ricorre per cassazione il SC per mezzo del proprio difensore denunciando:
la violazione degli artt. 314 e 643 c.p.p. nonché difetto di motivazione sul punto per avere la corte ravvisato la colpa grave esaminando fatti già coperti dal giudicato interno e per avere valorizzato un rapporto di parentela che andava invece escluso;
la violazione dell'art. 314 c.p.p., art. 27 Cost., artt. 40 e 42 c.p. perché le accuse mancavano di riscontri e non sussistevano comportamenti personali colposi ascrivibili al SC. Resisteva al ricorso il Ministero dell'Economia.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Non è vero che la corte territoriale ha valutato comportamenti non ascrivibili al SC.
In proposito va premesso che questa corte con la sentenza di annullamento, dopo avere precisato che il SC era stato assolto non perché non fosse dedito al traffico di stupefarti, ma perché non lo era nei termini indicati nel capo d'imputazione e che il "IOno" menzionato nelle intercettazioni era proprio il ricorrente, ha osservato che il giudice della riparazione non poteva esimersi dal prendere posizione sulla valutazione, in termini di colpa grave, dell'attività non certo lecita del SC ed ha aggiunto che, se ai fini della configurabilità della colpa, è sufficiente la semplice trascuratezza, nella fattispecie sembrava esservi "ben più che una semplice avventatezza, ancorché macroscopica". Pertanto ha invitato il giudice del rinvio a valutare se, malgrado l'inesistenza di dichiarazioni autoindizianti, gli "indiscutibili contatti tra lo stesso ed i componenti dell'associazione, a prescindere dal rapporto di parentela con un componente del sodalizio, avessero un tasso di ambiguità tale da trarre in inganno l'ufficio".
Ciò premesso, si osserva che a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1 il definitivamente prosciolto con una delle formule indicate nella norma ha diritto alla riparazione se non vi ha dato causa o concorso a dare causa con dolo o colpa grave. I fatti che possono dare causa o concorrere a dare causa alla detenzione consistono o in condotte poste in essere prima dell'arresto ovvero in comportamenti tenuti nel corso del procedimento. Secondo l'indirizzo prevalente di questa corte, avallato dall'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza del 13 dicembre del 1995 TA ed altri, la valutazione della condotta dolosa o colposa deve essere effettuata non seguendo i canoni penalistici bensì seguendo i criteri civilistici che regolano i rapporti tra creditore e debitore di cui all'art. 1227 c.c. e segg. richiamati, per quanto concerne le valutazioni equitative e la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.. In particolare si ritiene dolosa non solo la condotta diretta, secondo il criterio penalistico, alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei termini fattuali ossia l'azione in concreto preordinata all'adozione o al mantenimento della misura cautelare, ma anche quella che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva. Si ritiene gravemente colposo il comportamento di colui il quale per negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti crei una situazione che renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr in proposito oltre alla decisione TA già citata anche Cass. Sez. un. 26 giugno del 2002 Di Benedectis). Il dolo e la colpa grave idonei ad escludere il diritto all'indennizzo possono essere desunti dalle stesse condotte che hanno formato oggetto di esame in sede penale e ciò perché la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a, quello del processo penale. Quest'ultimo deve valutare il materiale offerto dalle risultanze processuali al fine di stabilire se sia o no configurabile l'ipotesi criminosa contestata e se la stessa sia riconducibile all'imputato mentre il giudice della riparazione deve invece stabilire se una determinata condotta, ancorché non costituente reato, si sia posta come fattore condizionante, eventualmente con il concorso dell'altrui errore dell'adozione del provvedimento restrittivo (Cass. 46524 del 2003; 2365 del 2000; 1705 del 2000). Dall'assoluzione non deriva quindi necessariamente il diritto all'indennizzo che va negato nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Siffatta previsione normativa costituisce in definitiva l'esplicitazione legislativa di quella clausola generale di salvaguardia nota fin dal diritto romano costituita dall'execeptio doli generalis, in forza della quale, anche in assenza di previsione esplicita, era vietato l'abuso o l'uso pretestuoso di un diritto. Nella fattispecie il provvedimento restrittivo si fondava oltre che su alcune chiamate in correità anche sugli intensi contatti tra il SC e i soggetti coinvolti nel traffico della droga tra i quali anche il fratello. Anzi, come già accennato, nella sentenza di questa corte si è dato atto che il SC era sicuramente dedito al traffico di droga anche se in termini diversi dal quelli contestati. L'assidua frequentazione con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, non è stato ritenuto dai giudici del merito fatto irrilevante o comunque privo di alcun significato riprovevole, ma al contrario è stato considerato solo insufficiente a sostenere un giudizio di colpevolezza. Orbene un fatto insufficiente a sostenere un'affermazione di responsabilità può benissimo essere apprezzato come condotta rimproverabile che ha contribuito a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo, tanto più che il prevenuto non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a quel traffico telefonico ed ai rapporti con soggetti dediti al traffico di stupefacenti diversi dal proprio congiunto. L'imputato ha sì il diritto di tacere, ma se, avendone la possibilità, omette di giustificare un comportamento a sè obiettivamente sfavorevole, imputet siti se quel comportamento gli viene obiettivamente posto a carico. In questa materia, con riferimento ai comportamenti intraprocedimentali, non si dubita che ai fini del diniego della riparazione, all'imputato si possono imputare scelte difensive malaccorte in qualunque momento compiute ossia quelle scelte non gli hanno consentito di fare cessare la detenzione nonostante che avesse gli strumenti per ottenere tale risultato. Se il prevenuto avesse chiarito la natura di tali contatti, le chiamate in correità sarebbero rimaste isolate ed avrebbero perduto il riscontro contro obiettivo costituito dalle frequentazioni.
Appare quindi evidente che nella fattispecie le frequentazioni telefoniche non telefoniche con soggetti coinvolti nel traffico di droga hanno avuto incidenza causale nell'adozione del provvedimento restrittivo. In conclusione le frequentazioni ambigue ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (cfr. a proposito dell'idoneità delle frequentazioni ambigue ad escludere l'indennizzo Cass. Sez. 4^ 25 giugno del 1995, Nemala;
Cass. Sez. 4^ 16 ottobre del 2003, Vignato, Cass. Sez. 3^ 4 febbraio del 2003 n. 12357 Maurizzi). La Corte territoriale ha quindi correttamente applicato il principio enunciato nella sentenza di annullamento, con motivazione adeguata, dopo avere verificato che la condotta del ricorrente aveva contribuito a determinare la misura custodiale. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dal Ministro in questo giudizio liquida come nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero dell'Economia che liquida in Euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008