Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo "ex se" al silenzio e/o alla reticenza nel corso dell'interrogatorio, tenuto conto dell'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna spettante alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato. Piuttosto, può attribuirsi rilievo al mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, che, se non può essere da sola posta a fondamento dell'esistenza della colpa grave, può valere però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa.
Commentario • 1
- 1. Innocente ma colpevole di aver usato il diritto al silenzio: niente risarcimento per il carcere (Cass. 48092/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14439 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI RIno - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 6
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 031494/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI PP N. IL 13/11/1961;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/05/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
sentita la relazione SVOLTA dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 24 maggio 2004 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato - avendo ritenuto sussistente la colpa grave ex art. 314 c.p.p., comma 1, sinergicamente connessa alla custodia cautelare subita dall'istante - la domanda di riparazione della ingiusta detenzione subita (dal 6 luglio 2000 al 20 maggio 2001) da RC EP, assolto per insussistenza del fatto dal reato di acquisto di 500 grammi di cocaina con sentenza pronunciata il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Alghero, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2002.
Avverso detta Ordinanza ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, il RC, deducendo la manifesta illogicità della motivazione laddove si è affermato che la sentenza assolutoria (ex art. 530 c.p.p., comma 1), avrebbe avallato l'ipotesi accusatoria, nonché violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza di una condotta gravemente colposa che è stata identificata nel silenzio opposto dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia - silenzio costituente manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e che non aveva costituito "risposta" a rilevamenti o accertamenti sulla sua persona, essendo questi chiamato a rispondere in ordine a dichiarazioni rese da terzi - e nei precedenti penali del ricorrente, colpevole, secondo il Giudice della riparazione, di non aver adottato le cautele minime che sarebbero esigibili da ogni pregiudicato, onde non far insorgere, negli inquirenti, sospetti nei propri confronti.
Osserva questa Corte quanto segue.
La Corte territoriale, dopo avere elencato i gravi indizi di colpevolezza che erano stati posti a base della ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del RC - indizi costituiti: a) dalla dichiarazioni del coindagato Tilocca, riscontrate dal quelle della moglie di costui in ordine a quanto dettogli dal consorte, circa il pieno coinvolgimento del predetto RC in una operazione di trasporto da Milano ad Alghero di circa 2 kg. di eroina prelevati presso l'abitazione di Dore Antonio;
b) dall'avere IS SI, anche questi chiamato in correità dal Tilocca, affermato che, in diverse occasioni, il Dore, nell'offrirgli di acquistare droga, gli aveva parlato di propri rapporti illeciti con il RC;
c) dall'avere il predetto IS, la moglie di costui HI RI TA e tale NC IO, nel corso di una conversazione telefonica intercettata, fatto riferimento al RC come colui che coadiuvava il Dore;
d) dall'avere lo IS anche riferito (par d'intendere, nel corso di quella conversazione, n.d.e.) di suoi plurimi pagamenti al Dore per "quella mondezza", mentre " RC gliela rigetta... non ha voluto dare... quando glie l'ha portata NT, RC gli ha prestato i soldi - ha affermato che:
1) "la sentenza assolutoria ha implicitamente avallato la suddetta ipotesi accusatoria", e "ben sei soggetti erano al corrente del coinvolgimento dell'odierno ricorrente nel traffico illecito";
2) "all'epoca dell'adozione della misura restrittiva, il RC vantava già un curriculum criminale "di tutto rispetto" e, di fronte ad "un quadro cautelare estremamente complesso", si doveva ritenere che il ricorrente avesse "dato causa alla propria carcerazione con colpa grave consistita, nel caso di specie, nel non avere adottato quelle cautele minime, esigibili da ogni pregiudicato, tali da non dare adito negli inquirenti a sospetti, più che fondati, di una condotta men che legittima";
3) una volta "colpito da così gravi e sospetti", era onere del RC, "quanto meno al fine di far cessare una custodia ritenuta ingiusta, fornire all'autorità giudiziaria elementi tali da infirmare un impianto accusatorio così articolato e complesso", e pertanto non era condivisibile la tesi difensiva secondo la quale l'essersi il RC, in sede di interrogatorio di garanzia, avvalso della facoltà di non rispondere non avrebbe costituito condotta gravemente colposa, ostativa, come tale, all'affermazione del diritto all'equo indennizzo della ingiusta detenzione subita. Osserva questa Corte - premesso che nell'ordinanza impugnata l'affermazione secondo la quale la sentenza assolutoria del RC per insussistenza del fatto avrebbe "implicitamente avallato l'ipotesi accusatoria" (argomento sub 1) è del tutto apodittica in quanto non sostenuta da alcun concreto riferimento, da parte del giudice della riparazione, alla motivazione della suddetta sentenza - che è manifestamente illogico l'assunto (argomento sub 2) che il RC avrebbe versato in colpa grave perché da lui, in quanto pregiudicato, sarebbero stati esigibili, in misura maggiore rispetto a soggetti incensurati, comportamenti non tali da dar luogo a "sospetti".
In primo luogo, la suddetta tesi, così come enunciata nell'ordinanza impugnata, comporta una evidente ingiustificata discriminazione, in tema di valutazione della colpa grave ex art. 314 c.p.p., comma 1, laddove implica che gli estremi della colpa medesima sarebbero suscettibili di valutazione differenziata sulla base delle diverse risultanze del certificato penale degli interessati, mentre il dovere di "non dar ragione ai sospetti" è previsto (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 art. 6, unicamente nei confronti dei soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione, e soltanto con riguardo a tali soggetti i comportamenti non ex se illeciti, ma tali da ingenerare sospetti in capo agli inquirenti ed al giudice per le indagini preliminari, possono configurare la colpa grave, escludente il diritto all'equo indennizzo per la detenzione ingiustamente subita. Inoltre va rilevato che (vedasi, tra le altre, Cass. Sez. 4^ 22/11/1994, n. 1870, Di Toma), in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, poiché il provvedimento di custodia cautelare postula l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p., comma 2), e poiché la colpa grave di cui all'art. 314 c.p., comma 1, (che esclude il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita) va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza, non si può esigere che la condotta non sia sospetta, posto che i sospetti non autorizzano l'applicazione della misura cautelare.
Altrettanto erroneamente (ed illogicamente) la Corte territoriale ha ravvisato una macroscopica imprudenza del RC nella circostanza che sei persone avevano affermato che questi era coinvolto nell'attività illecita posta in essere nel campo degli stupefacenti da tale Dore.
Invero, l'asserito comportamento macroscopicamente imprudente (per mancata adozione di "cautele minime") non è stato identificato in condotte specifiche rimproverabili, sotto il cennato profilo di colpa, all'odierno ricorrente, ma è stato desunto unicamente dalla circostanza che più soggetti, dichiaranti o loquentes inter se come da eseguite intercettazioni, fecero cenno al RC come persona coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti, e da tale circostanza - a prescindere dalla intervenuta assoluzione del RC per insussistenza del fatto addebitatogli - non si può inferire evincere, eo ipso, quel comportamento gravemente incauto (di non occultamento a terzi della propria attività) che il giudice della riparazione ha ritenuto sussistere nella specie.
È, infine, del tutto erronea l'ulteriore affermazione (argomento sub 3) che il RC avrebbe dato causa, o concorso a dar causa, alla privazione della propria libertà personale (esattamente, al mantenimento della misura custodiale emessa nei suoi confronti) per essersi avvalso, in sede di interrogatorio di garanzia, della facoltà di non rispondere.
Invero (vedasi Cass. Sez. 4^ 18/3/2003, n. 16370, Giugliano), in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa.
Alla luce del suddetto principio di diritto, il giudice della riparazione, per poter affermare fondatamente che l'essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere aveva integrato un comportamento omissivo legato da un rapporto di causa-effetto con il permanere della misura cautelare, avrebbe dovuto evidenziare che il RC, tenendo tale (legittimo) atteggiamento difensivo, aveva taciuto fatti e circostanze che sarebbero, ove da lui resi noti, tali da eliminare il valore degli indizi raccolti a suo carico, ma il suddetto giudice non ha affermato ciò, essendosi limitato ad affermare che, a fronte di "così gravi e plurimi indizi di colpevolezza" (costituiti dalla chiamata in correità, da dichiarazioni su de relato al chiamante od al Dore e dal contenuto di conversazioni inter alios) il RC aveva l'onere di fornire "elementi tali da infirmare un impianto accusatorio così articolato e complesso", senza che sia stato minimamente considerato se in quel contesto, e di fronte a quel tipo di indizi (la cui natura è stata evidenziata dal ricorrente proprio al fine di evidenziare la erroneità della motivazione sul punto) fosse in possesso di tali "elementi" a sua discolpa e li avesse, quindi, colposamente taciuti, neppure affermandosi, nella motivazione della gravata ordinanza, che la sentenza assolutoria sia stata fondata su elementi a discarico forniti (tardivamente) dall'imputato in sede di giudizio. Tanto si osserva non senza evidenziare che (come affermato nella sentenza n. 16370/2003 di questa Corte), quand'anche fosse stato ravvisabile un colpevole silenzio dell'indagato su circostanze a lui risolutivamente favorevoli, comunque il medesimo non sarebbe stato, da solo, sufficiente per affermare la sussistenza della colpa grave ex art. 314 c.p.p., comma 1, occorrendo invece altri elementi di colpa, da considerare unitamente a quello suddetto nell'ambito di una valutazione globale della condotta, elementi ulteriori la cui sussistenza non può nella specie, come già detto, essere ravvisata sulla base della motivazione dell'ordinanza impugnata. Per le sin qui esposte ragioni l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame da compiersi nel rispetto dei principi di diritto che sono stati sopra enunciati e con indagine che interesserà comportamenti specifici eventualmente addebitabili al RC come gravemente colposi e tali da aver dato causa, o concorso a darvi causa, alla custodia cautelare del medesimo, comportamenti che dovranno risultare accertati alla luce degli atti, motivazione della sentenza assolutoria irrevocabile inclusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2006