Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14439
CASS
Sentenza 12 gennaio 2006

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Massime1

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo "ex se" al silenzio e/o alla reticenza nel corso dell'interrogatorio, tenuto conto dell'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna spettante alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato. Piuttosto, può attribuirsi rilievo al mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, che, se non può essere da sola posta a fondamento dell'esistenza della colpa grave, può valere però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa.

Commentario1

  • 1Innocente ma colpevole di aver usato il diritto al silenzio: niente risarcimento per il carcere (Cass. 48092/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14439
Data del deposito : 12 gennaio 2006

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