Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 39528
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Sentenza 17 ottobre 2006

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La "colpa grave", prevista dall'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. non può mai fondarsi sul mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale è scaturita la assoluzione, sia esso relativo agli interrogatori di P.M. e G.i.p. nel corso delle indagini preliminari, sia che si tratti di esame dibattimentale, perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere "ex se" per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto delle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il "diritto a non rispondere" (art. 64, comma terzo, lett. b) cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 39528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39528
    Data del deposito : 17 ottobre 2006

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