Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
La "colpa grave", prevista dall'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. non può mai fondarsi sul mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale è scaturita la assoluzione, sia esso relativo agli interrogatori di P.M. e G.i.p. nel corso delle indagini preliminari, sia che si tratti di esame dibattimentale, perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere "ex se" per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto delle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il "diritto a non rispondere" (art. 64, comma terzo, lett. b) cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 39528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39528 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 17/10/2006
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 1175
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 028814/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di FIRENZE;
2) ON NZ, N. IL 04/08/1955;
contro
:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 12/04/2005 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI Sergio;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G., e, in accoglimento del ricorso della parte privata, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 12.4.2005 la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da ON EN, ha liquidato, ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., al suddetto ON la somma di Euro 100.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita in carcere dal 1^ agosto 2000 al 28 febbraio 2003, perché accusato dell'omicidio di NO CI ed altri reati commessi in Montemurro il 4.5.1999, essendo stato assolto per non avere commesso il fatto dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, e divenuta irrevocabile il 19.2.2004.
La Corte territoriale non ha accolto la richiesta del P.G. di rigettare l'istanza di riparazione, in quanto l'ON avrebbe agito con colpa grave per non avere mai fornito spiegazioni per eliminare il valore indiziante di alcune frasi pronunciate nel corso di una intercettazione ambientale del 10.7.1999, in cui l'istante riferiva di avere dovuto provvedere personalmente al furto di una autovettura in Montecatini, in quanto gli incaricati non erano riusciti ad andare a prendere la macchina.
Considerato che
gli autori dell'omicidio si erano allontanati a bordo di una Fiat Uno rubata a Montecatini, l'esito dell'intercettazione era stato ritenuto un valido spunto investigativo, ma non essendo poi stato suffragato da ulteriori elementi a carico dell'ON, quest'ultimo era stato assolto per non avere commesso il fatto. In ordine al quantum debeatur, la Corte di merito, pur consapevole dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale sarebbe spettato un indennizzo di Euro 239,00 per ogni giorno di ingiusta detenzione, ha ritenuto di operare una valutazione equitativa ridotta ad Euro 100.000,00 complessivi, tenuto conto della circostanza che dalle intercettazioni operate era risultato che l'ON, oltre a svolgere attività commerciali lecite, documentate dalle dichiarazioni fiscali in atti, svolgeva anche attività delittuose, come era in particolarmente emerso in ordine al furto dell'autovettura, colloquiando con altri due pregiudicati.
Avverso la succitata ordinanza della Corte di Appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione sia il P.G. che l'ON. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, in quanto il giudice di merito, pur effettuando una corretta disamina degli elementi che avevano causato l'emissione del provvedimento cautelare, aveva sostenuto il "diritto al silenzio" dell'imputato, tanto più in presenza di fatti che avrebbero potuto configurare una sua responsabilità penale per altro delitto, diverso dall'omicidio, e cioè il furto di una autovettura.
Al contrario, il P.G. ha assunto che l'ON doveva spiegare la circostanza poco chiara che legittimava la sua detenzione, e, in diritto, in base alla sentenza Sarnataro delle sezioni unite del 13.12.1995, ha assunto che l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione si poggia sui principi generali di buona fede e di autoresponsabilità, di carattere civilistico, e non sul canone nemo tenetur se detergere, caratteristico del procedimento penale.
ON EN, a mezzo dei propri difensori, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza della Corte di Appello di Firenze del 12.4.2005, per tre motivi. Con il primo, il ricorrente ha eccepito la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al compimento di altre attività delittuose, essendovi delle interruzioni nella conversazione intercettata, e non essendo affatto certo che si trattasse di un'autovettura rubata. Tanto si evinceva anche dalla sentenza assolutoria che aveva rilevato come la discussione fosse intervallata da vari "incomprensibile", tanto da non dare unità all'intera conversazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato l'ordinanza gravata per non essersi pronunciata sulla istanza di riconoscimento di un qualsivoglia indennizzo per le conseguenze familiari, non avendo peraltro l'istante potuto provvedere alle necessità dei figli, essendo il suo dato reddituale stato azzerato in conseguenza della detenzione.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'ON ha dedotto la violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 315 e 643 c.p.p. in ordine alla determinazione del quantum, essendo il criterio aritmetico suscettibile di essere innalzato, ma non di essere ridotto.
Il P.G. ricorrente ha assunto che il non avere l'imputato spiegato gli esiti indiziari della citata intercettazione ambientale del 10.7.1999 costituisce colpa grave, che legittima l'esclusione del diritto alla riparazione a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1. Il ricorso del P.G. si fonda già su un presupposto errato, e cioè che al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione si applicano le norme civilistiche, ispirate al dovere di lealtà, e non quelle penalistiche, che tutelano il diritto di difesa dell'imputato, anche mentendo, ma soprattutto tacendo, che non è nè una condotta collaborativa, ne' una condotta fuorviante. Con sentenza n. 35760 del 9.7.2003 le sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che è "priva di alcuna giustificazione normativa la configurazione del procedimento per la riparazione di ingiusta detenzione come un procedimento civile che si svolge dinanzi al giudice penale (nello stesso senso Cass. sezioni unite 27 giugno 2001 n. 22), trattandosi, invece, di un procedimento penale autonomo (non incidentale) che presuppone definitivamente concluso il rapporto processuale instauratosi per effetto dell'esercizio dell'azione penale".
Ne consegue che il rapporto sostanziale è un'obbligazione pubblica o di diritto pubblico, nascente da responsabilità derivante da atto legittimo di carattere autoritativo (Cass.
9.5.2000 n. 1894; Cass.
5.10.2000 n. 4549), e pur non mancando,
prima della recente pronuncia del 2003 delle sezioni unite, decisioni che l'abbiano invece identificato come rapporto civilistico (Cass. 27.11.1992 n. 1362; Cass. 25.3.1998 n. 970), la giurisprudenza di legittimità è stata costante nell'escludere la sua natura risarcitoria, affermandone invece quella indennitaria (Cass. sezioni unite fin dal 6.3. 1992 n. 1), come obbligazione di solidarietà verso la vittima dell'indebita custodia cautelare. Da tali presupposti, essendo ormai superata la vetusta giurisprudenza richiamata dal P.G. territoriale, si evince inequivocabilmente che - se possono determinare dolo o colpa grave comportamenti che si pongono al di fuori della prudenza e della diligenza - non possono essere sanzionate condotte legittime, consentite nel procedimento penale nell'esercizio di un diritto ovvero nell'ambito di una strategia difensiva, che rientra nella lecita dialettica processuale.
Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità si è costantemente orientata nel senso tracciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità".
Tale interpretazione è in perfetta sintonia con la disposizione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, che non pone la colpa o il dolo come elementi generici di esclusione del diritto alla riparazione, ma solo in quanto determinanti per l'applicazione o il protrarsi della misura cautelare.
Nel caso di specie, non è comunque in discussione che non sussista colpa grave in relazione all'emissione della misura cautelare, ma piuttosto il P.G. ricorrente ha ritenuto che la permanenza in carcere sia stata causata dalla condotta dell'imputato, che non avrebbe spiegato il reale contenuto degli esiti della già citata intercettazione ambientale. In primo luogo, sul punto, il ricorso del P.G. è generico perché non individua ne' il reale fatto taciuto ne' alcun momento specifico che abbia determinato la permanenza in carcere (nel corso delle indagini preliminari, del dibattimento di primo grado, ovvero - seppure è più improbabile - in quello di appello), sicché la liquidazione dell'indennizzo, sicuramente spettabile - anche se in misura più ridotta - se il ricorso della pubblica accusa fosse fondato, sarebbe estremamente problematica. Ma, restando al giudizio di legittimità, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare, per non incorrere nella violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), la relazione tra il silenzio e la permanenza della custodia cautelare, "silenzio" che, per costante giurisprudenza di questa Corte, e in particolare di questa sezione della Corte, non è rilevante e non ha alcuna incidenza sulla colpa grave, se non si è trattato di "mancata allegazione di fatti favorevoli" (Cass. Sez. IV 12.1.2006 n. 14439; Cass. Sez. IV 4.10.2005 n. 45154;
Cass. Sez. IV 18.3.2003 N. 16370). Come è stato efficacemente ritenuto nella sentenza Soreca n. 45154 del 2005, "il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. IV, 7 aprile 2005, Maurizzi). In una tale prospettiva, secondo un assunto interpretativo anch'esso pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di "colpa grave" di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuato, in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde, l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (cfr., ancora, Cass., Sez. IV, 7 aprile 2005, Maurizzi)".
Pertanto, confermandosi l'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte e di questa sezione, si ritiene di dovere ribadire che la "colpa grave", prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 1, non può mai fondarsi sul mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale è scaturita la assoluzione, sia esso relativo agli interrogatori di P.M. e GIP nel corso delle indagini preliminari, sia che si tratti di esame dibattimentale, perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere ex se per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto (come è stato più volte osservato) alle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il "diritto a non rispondere" (art 64 c.p.p., comma 3, lett. b)). Ne consegue che le elementari regole che disciplinano lo svolgimento del procedimento penale escludono che possa configurarsi la colpa grave nel mero esercizio di un diritto. La macroscopica ed imperdonabile imprudenza o negligenza, tale da causare o far permanere la custodia cautelare, è quindi inconciliabile con la manifestazione di una condotta processuale del tutto lecita e consentita dal codice di rito, tanto più che - come già precisato - non si collabora con il giudice o con la pubblica accusa, ma non la si intralcia (non a caso il citato art.64 c.p.p., comma 3, lett. b), dispone l'avvertimento che, anche in caso di rifiuto di rispondere, il procedimento proseguirà). Permane il convincimento di questo Collegio che, se il silenzio si fosse concretizzato nella mancata allegazione di fatti favorevoli (soprattutto esistenza di un alibi), che avrebbero consentito anticipatamente l'accertamento dell'estraneità dell'imputato al fatto delittuoso attribuitogli, ben possa configurarsi la colpa grave, idonea a determinare l'allungamento del periodo di sottoposizione a misura coercitiva, e quindi a escludere o (più probabilmente) a ridurre l'entità dell'indennizzo. Ciò non si individua nella fattispecie, in quanto il P.G. non ha chiarito quale sia stato il fatto modificativo della realtà processuale favorevole all'imputato, da ritenersi mai accertato in dibattimento, o addirittura inesistente, sicché rientra in una corretta strategia difensiva avere basato la difesa sulla inconsistenza dell'indizio a carico dell'ON, e l'avere scelto di non chiarire un elemento indiziario inidoneo a determinare una condanna per omicidio volontario, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Firenze e dalla Corte di Cassazione.
Per mera completezza, va ribadito che il ricorrente, non specificando il fatto liberatorio, ha dimostrato che esso non era contenuto nelle carte processuali, sicché, in base alla costante giurisprudenza, già più volte richiamata, nella specie si tratta di "mero silenzio", potendosi formulare varie interpretazioni in relazione al furto della autovettura.
Il ricorso del P.G. territoriale va, pertanto, rigettato perché infondato.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il ricorso dell'ON. Il primo motivo contiene mere censure di merito, asserendo il ricorrente che dalla lettura della trascrizione della intercettazione risultano vari "incomprensibile", ma si osserva che sia la sentenza penale di assoluzione che l'ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione della Corte di Appello non appaiono avere dubbi sull'interpretazione del contenuto della intercettazione, per cui è evidente che non spetta, anche nel procedimento ex artt. 314 e 315 c.p.p., al giudice di legittimità formulare una diversa interpretazione di una circostanza di fatto rispetto a quella individuata dai giudici di merito. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico, rientrando i danni alla famiglia, l'impossibilità di sostentamento, ed il pretium doloris dei parenti della persona sottoposta alla misura cautelare nella normale previsione dell'indennizzo, e non avendo l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione carattere risarcitorio. La indennità prevista dall'art. 314 c.p.p. riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere liquidata equitativamente. Ne consegue che il giudice, benché abbia l'obbligo di motivare in ordine alla valutata equità dell'indennizzo non è tenuto ad una determinazione dell'importo che tenga dettagliatamente conto delle eventuali varie voci di danno, visto che il legislatore ha costruito l'equa riparazione non come risarcimento del danno, sebbene come indennizzo, come atto dovuto, di solidarietà nei confronti di chi è stato ingiustamente privato della libertà (Cass. 18.12.1996 n. 3176;
Cass. 28.10.1997 n. 2760). Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente assume, infatti, che il criterio aritmetico individuato dalla nota sentenza Caridi n. 24287 del 9.5.2001 prevede la misura di un indennizzo minimo, per il quale possono essere operate variazioni per innalzamento e non per riduzione.
L'unica indicazione proveniente dalla normativa in vigore è l'art. 315 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 479 del 1999, art. 15, comma 1, lett. b), il quale dispone che "l'entità
della riparazione non può comunque eccedere Euro 516.456,90". Premesso quindi che l'unico limite previsto dalla legge è quello del non superamento del tetto massimo previsto legislativamente per l'indennizzo, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14 del 9.5.2001, hanno sentito l'esigenza di fornire un criterio orientativo, pur se non vincolante, ma certamente significativo, al fine di limitare disparità di trattamento in situazioni analoghe, essendo peraltro - come l'esperienza insegna - rarissimi i casi di liquidazione del tetto massimo fissato dall'art. 315 c.p.p., comma 2. Nel procedere a tale operazione, la Suprema Corte, consapevole di non avere il potere di supplenza legislativa, ha premesso che la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa, in quanto "la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto".
A prova dell'estrema variabilità della liquidazione del quantum le sezioni unite hanno indicato un esempio, che distingue l'ipotesi di una carcerazione più lunga, ma per fatto lieve e non infamante, da quella inerente ad una detenzione breve, ma per un'azione criminosa estremamente riprovevole, con rilevanti danni alla vita privata e di relazione.
In tali casi il giudice di merito ben potrà effettuare, nei limiti della ragionevolezza, variazioni che si distacchino dal criterio aritmetico, anche in riduzione, e non solo per innalzamento, altrimenti la valutazione equitativa rimarrebbe priva di ogni significato concreto, fermo restando il dovere di motivare le ragioni della riduzione, cosa che nella specie il giudice di merito ha effettuato ricordando che proprio dalla intercettazione eseguita si evince l'attitudine dell'ON a commettere reati, anche se di natura diversa dall'omicidio. Ciò ovviamente legittima una riduzione sia per il minore danno all'immagine, sia perché, nell'ambito di una liquidazione equitativa, la personalità negativa del richiedente non è circostanza trascurabile.
La contraria e non condivisibile tesi del ricorrente è probabilmente fondata sulla circostanza che le SS.UU., nel ribadire l'impossibilità di superare il tetto massimo dell'indennizzo, hanno precisato che eventuali variazioni consistenti in innalzamento del criterio aritmetico non possono mai superare l'entità massima dell'indennizzo, come determinata dall'art. 315 c.p.p., comma 2, mentre, ovviamente, per le variazioni consistenti in riduzioni tale problema non si pone. In conclusione, per le ragioni esposte entrambi i ricorsi vanni rigettati, e, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'ON è anche condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente ON al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006