Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, non può fondarsi la colpa dell'interessato, idonea ad escludere il diritto all'equa riparazione, solo sul silenzio da questi serbato in sede di interrogatorio davanti al P.M. ed al G.i.p., giacchè la scelta defensionale di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere "ex se" per fondare un giudizio positivo di sussistenza della responsabilità per il rispetto che è dovuto alle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, anche qualora a tali strategie difensive possa attribuirsi, "a posteriori", un contributo negativo di non chiarificazione del quadro probatorio legittimante la privazione della libertà. (Nella specie, la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice della riparazione, che aveva riconosciuto un indennizzo solo parziale, fondando tale decisione sul comportamento asseritamene negligente dell'istante che in sede di interrogatorio aveva omesso di riferire che la missiva a sua firma, oggetto della contestazione, si riferiva, in realtà, a vicenda diversa da quella oggetto del procedimento penale).
Commentario • 1
- 1. Quali sono le cause ostative al risarcimento per ingiusta detenzionePignanelli Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2016
Secondo quanto disposto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. all'imputato è riconosciuto il diritto ad ottenere un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente. Diritto introdotto nel vigente codice a seguito di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (art.5, paragrafo 5, C.E.D.U.). Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”. In particolare, è stato aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un'ingiusta detenzione, e nel contempo il termine ultimo per proporre domanda di riparazione. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2005, n. 45154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45154 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1640
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 16170/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA TO n. a Salerno il 21/11/1928;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro in data 16/06/2003 con la quale è stata liquidata la somma di euro 3.000,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 16 giugno 2003 la Corte di Appello di Catanzaro ha liquidato a favore di EC TO la somma di euro 3.000,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, ritenendo parzialmente fondata l'istanza dallo stesso presentata per il periodo di detenzione subito dal 2 al 27 luglio 1993 a seguito dell'applicazione della misura cautelare in carcere (convertita in arresti domiciliari a far data dal 6) inflitta nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento per il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 16 luglio 1997 n.
234) conclusosi con formula liberatoria: il Tribunale di Cosenza, infatti, con sentenza del 25 novembre 2000 (passata in giudicato il 2 ottobre 2001), lo aveva prosciolto da ogni addebito. Con l'ordinanza impugnata la Corte di merito ha ritenuto che oggetto della riparazione potevano essere solo i cinque giorni (dal 2 al 6 luglio 1993) di restrizione in carcere, sul rilievo che la privazione della libertà personale successivamente a tale periodo sarebbe stata causata dal comportamento dello stesso istante, che avrebbe contribuito, con colpa grave, al rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare, omettendo di rappresentare, in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P., una circostanza che sarebbe stata idonea a far cessare lo stato di custodia (ergo, a quanto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, la rappresentazione che la "missiva" firmata dal prevenuto, oggetto della contestazione, era da ricondurre ad una vicenda diversa da quella sub iudice).
EC TO propone ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza con due motivi.
Con il primo, il ricorrente lamenta che la Corte di merito è incorsa in violazione di legge, con riferimento all'art. 314 c.p.p. e art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In particolare, contesta l'assunto del giudice della riparazione laddove questi aveva fatto riferimento alla ritenuta "efficacia sinergica" del comportamento del prevenuto nel mantenimento della custodia cautelare in epoca successiva al 6 luglio 1993 (data dell'interrogatorio di garanzia), individuandolo nell'avere omesso di riferire in sede di interrogatorio dinanzi al G.I.P. che la "missiva" firmata dal EC, su cui fondava il provvedimento cautelare del 30 giugno 1993 (ordinanza di custodia cautelare in carcere) e quello successivo del 6 luglio 1993 (sostituzione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari), non era relativa al progetto sub iudice, ma ad altro non oggetto di indagine, al quale l'istante aveva fatto tardivo riferimento solo in sede di riparazione. Da tale ultima circostanza, si sostiene nel ricorso, la Corte di appello avrebbe erroneamente ed illogicamente desunto la colpa grave dell'istante, interpretando il comportamento del prevenuto come espressione di macroscopica negligenza e trascuratezza, rilevante ai fini e per gli effetti della procedura de qua.
Il ricorrente, sul punto, contesta invece la sussistenza della colpa grave, come tale ostativa al riconoscimento del diritto di riparazione, sul rilievo che, nella specie, sarebbero mancate la consapevolezza e la volontarietà della condotta.
I giudici della riparazione, in sostanza, non avrebbero tenuto conto del lungo spazio di tempo tra l'interrogatorio ed i fatti (oltre sei anni) e della circostanza che sia la missiva che il progetto non presentavano caratteristiche tali da differenziarsi da quelli relativi ad altre procedure e non erano pertanto idonei a sollecitare l'attenzione del ricorrente, tali da potere e dovere essere ricordati con nitidezza anche a distanza di anni.
Si sottolinea, ancora, nel ricorso, che il EC non era venuto meno all'onere di allegazione di circostanze a lui note, non essendosi, tra l'altro, sottratto all'onere di partecipazione al contraddittorio sull'accertamento del fatto, pur essendo riconosciuto ad ogni imputato, anche a livello costituzionale, il diritto di non collaborare in concreto.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, lamenta il difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, giacché i giudici del merito avrebbero omesso di motivare in ordine all'addebitabilità all'interessato della circostanza di non avere riferito che la "missiva" incriminata a sua firma si riferiva in realtà ad altro progetto e sull'incidenza causale di tale comportamento colposo sull'emissione del provvedimento cautelare.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni appresso precisate. Secondo i principi elaborati ed affermati nell'ambito della giurisprudenza di questa Suprema Corte (a partire dalla fondamentale sentenza delle Sezioni unite, 13 dicembre 1995, Sarnataro), in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (quest'ultima è l'ipotesi che qui interessa), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 7 aprile 2005, Maurizzi). In una tale prospettiva, secondo un assunto interpretativo anch'esso pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di "colpa grave" di cui all'articolo 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuato, in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde, l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (cfr., ancora, Cass., Sez. 4^, 7 aprile 2005, Maurizzi). In altri termini, la nozione di "colpa", rilevante per escludere il diritto all'indennizzo, deve ravvisarsi in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, imperizia, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (di recente, cfr. Cass., Sez. 4^, 7 ottobre 2003, Proc. gen. App. Firenze in proc. Tizzi). Sul punto, con argomentazioni, qui di immediata utilità, si è parimenti affermato che non può comunque fondarsi la "colpa" dell'interessato, idonea ad escludere il diritto all'equa riparazione, solo sul silenzio da questi serbato in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero ed al G.I.P., giacché la scelta defensionale di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere ex se per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa per il rispetto che è dovuto alle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale;
e ciò anche qualora a tali strategie difensive possa attribuirsi, a posteriori, un contributo negativo di non chiarificazione del quadro probatorio legittimante la privazione della libertà (Cass., Sez. 4^, 7 ottobre 2003, Campanelli). Alla luce dei richiamati principi, risulta evidente il vizio in cui è incorso il giudicante.
Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha infatti ritenuto che il Dott. EC, nell'omettere in sede interrogatorio di riferire una circostanza a lui favorevole (in particolare che la missiva a sua firma, oggetto della contestazione, si riferiva in realtà a vicenda diversa da quella oggetto del procedimento penale) avesse, con colpa grave, contribuito al rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare.
È una argomentazione, questa, che non appare in linea con quanto sopra affermato in merito ai requisiti per la configurabilità della colpa grave, laddove si è finanche escluso che questa possa fondarsi ex se sull'esercizio da parte dell'interessato di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. Ma il giudicante è incorso in un ulteriore errore di valutazione allorquando ha ritenuto che la dimenticanza del EC (che lo aveva portato a rappresentare l'inconferenza della "missiva" incriminata rispetto ai fatti di causa solo in sede di riparazione) fosse da considerare dimostrativa di "evidente trascuratezza e negligenza". L'affermazione è, in vero, meramente assertiva, ma non supportata da adeguato sforzo motivazionale, diretto a smentire le argomentazioni dell'interessato, riproposte anche in questa sede (lungo arco temporale decorso tra i fatti e il provvedimento restrittivo;
numero consistente di pratiche analoghe trattate tale da non consentire di apprezzare una particolare singolarità di quella sub iudice). In proposito il giudice della riparazione non ha applicato correttamente la disciplina dell'onere probatorio che caratterizza la subiecta materia, laddove deve escludersi che spetti a colui che chiede l'equa riparazione dimostrare, oltre che di avere subito l'ingiusta detenzione e di essere stato assolto dalle imputazioni che lo avevano privato delle libertà, di non avere contribuito, con la propria condotta dolosa o gravemente colposa, a determinare l'ingiusta detenzione. Un tale onere probatorio potrebbe giustificarsi solo se la domanda proposta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. avesse natura civilistica;
ma, in realtà, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, lungi dall'essere un procedimento civile che si svolge dinanzi al giudice penale, costituisce un procedimento penale autonomo, che presuppone definitivamente concluso il rapporto processuale instauratosi per effetto dell'esercizio dell'azione penale. Pertanto, la relativa disciplina non può che essere ricercata nell'ambito dell'ordinamento processuale penale, le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, devono trovare in questa materia integrale applicazione. Ne deriva, quindi, non solo che non spetta a colui che chiede l'equa riparazione di provare di non avere dato causa o contribuito a dare causa alla custodia cautelare, ma che sia onere del giudice accertare, anche d'ufficio, se ricorrano le due condizioni richieste dalla legge per raccoglimento della domanda, la "condizione positiva" di essere stato il richiedente ingiustamente privato della libertà e di essere stato prosciolto dalle imputazioni che gli erano state ascritte e la "condizione negativa" di non avere, l'interessato, dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare (cfr. Cass., Sez. 4^, 2 aprile 2004, Proc. gen. App. Perugia in proc. Avari ed altro). In una tale prospettiva, applicando correttamente i richiamati principi, il giudice della riparazione non avrebbe potuto, come immotivatamente ed erroneamente fatto, fare discendere tout court dalla dimenticanza del EC, rispetto ad una vicenda materiale quale quella sopra descritta, un apprezzamento, in termini di colpa grave, condizionante il riconoscimento dell'indennizzo. L'ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente, che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, alla quale riserva il regolamento tra le parti private sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005