Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, e le taccia. (La Corte ha peraltro precisato che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi è un onere di rappresentazione e allegazione non potendo tale elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo).
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione: non basta il silenzio dell’indagato per escludere il diritto all’indennizzoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2006, n. 18711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18711 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 15/02/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 241
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOBO Gherardo - Consigliere - N. 47665/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IU, n. in Marano di Napoli il 04.01.1968;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli in data 08.06.2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. L'8 giugno 2004 la Corte di Appello di Napoli rigettava una istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da IU CA, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per imputazioni di duplice omicidio aggravato, duplice tentato omicidio aggravato, violazione della legge sulle armi, associazione a delinquere di stampo camorristico, dalle quali era stato poi definitivamente assolto per non aver commesso il fatto. Ritenevano i giudici il dolo o la colpa grave dell'istante nella determinazione del suo stato detentivo, questa ravvisando nella circostanza che nell'interrogatorio "reso in sede di convalida" egli si era limitato a dichiarare: "Sono innocente, non so niente e non voglio rispondere"; tanto - secondo i giudici della riparazione - "legittimava una lettura accusatoria delle indagini sino a quel momento espletate", e "l'aver trascurato, da parte dell'imputato, di portare alla cognizione dell'ufficio elementi idonei a far cessare lo stato di custodia (o mitigarne la portata) integra gli estremi del dolo o della colpa grave a carico del ricorrente...".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che "allo stato non rileva affatto l'apparente consistenza che gli indizi a carico vantavano al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, atteso che il rimedio contemplato dalla norma suddetta (art. 314 c.p.p.) si colloca nel genus dell'errore giudiziario" e "una volta riconosciuto l'errore è del tutto inutile, nonché antigiuridico, attribuire rinnovata operatività alle false premesse che lo cagionarono..."; che "non si imputa al CA, da parte della Corte, qualche comportamento antecedente la misura restrittiva che ne giustificasse l'emissione..."; che la motivazione del provvedimento recettivo "è illogica perché non può esservi alcuna sinergia tra un elemento falso (gli indizi elencati dalla Corte) e qualunque altro...", e "ipotizza una sinergia di tipo meramente casuale..."; che il contenuto di quell'interrogatorio costituiva "in sè strategia difensiva piuttosto franca...", essendo "neutra, agli scopi di cui si discute, persino la 'strenua negatoria' ..."; che "la Corte avrebbe dovuto menzionare quali fossero i dati, noti al ricorrente, che colpevolmente egli evitò di allegare, e specificare in che modo tali dati avrebbero potuto incidere sul suo status libertatis...".
3. Il ricorso è fondato.
Giova, invero, premettere che quanto alle valenze definitore delle espressioni "dolo" e "colpa grave" di cui all'art. 314 c.p.p., ha di già chiarito questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 43/1996) che "dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo", sicché l'essenza del dolo sta, appunto "nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio". Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 c.p.: "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere) consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario"; in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta a volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.) pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (...) ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà" (Cass., Sez. Un., n. 43/1996). Ed in tal ultimo caso, la colpa deve appunto esser "grave", come vuole la norma, "connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc, tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l'enunciazione di Ulpiano:
culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt" (Cass., Sez. Un. n. 43/1996, cit.). Posto, dunque, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a darvi causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà - sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale - devesi innanzitutto rilevare che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga al suo conclusivo divisamento in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (Cass., Sez. Un. n. 43/1996 cit.); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato. Inoltre, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (...) Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte" (Cass., Sez. Un., n. 43/1996). E dovendo il giudice della riparazione "seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo" rispetto a quello del processo penale (nei limiti suindicati), pure deve rilevarsi che costituiscono sicuramente mancipio del giudice di merito la ricerca, la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. Epperò, il giudice del merito ha, nondimeno, l'obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole della logica, giacché il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p, comma 1, lett. e).
Tanto premesso, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce esercizio di un proprio diritto, riconosciutogli dalla legge, dallo stesso ritenuto in quel momento funzionale alla propria difesa;
essa è, perciò, circostanza di norma del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti in subiecta materia;
così come, di regola, anche la reticenza e persino la menzogna, che costituiscono pur esse modalità e contenuti dell'esercizio del diritto di difesa dell'indagato medesimo.
Nondimeno, tali condotte, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono la emissione del provvedimento cautelare, e le taccia;
in tal caso, difatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo;
poiché a quel momento egli solo è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che invece li taccia (o che reticentemente o falsamente altri ne prospetti) contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. È, quindi, necessario che, in siffatte ipotesi il giudice della riparazione accerti, innanzitutto, quali siano tali elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticaticamente (con inammissibile presunzione fattuale) o in via del tutto ipotetica e congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia in effetti influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v. anche Cass., Sez. IV, n. 16370/2003). Alla stregua di tale principio, è evidente l'errore in cui è incorso il provvedimento impugnato, il quale si è limitato a richiamare quel contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nel suo interrogatorio, senza farsi carico alcuno di accertare ed esplicitare quali sarebbero le circostanze, taciute, che avrebbero potuto influire sul mantenimento dello stato detentivo, e prima ancora sulla instaurazione dello stesso, e come e perché il silenzio sulle stesse si ponesse in rapporto eziologico, concausale, con esso.
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006