Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2006, n. 18711
CASS
Sentenza 15 febbraio 2006

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In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, e le taccia. (La Corte ha peraltro precisato che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi è un onere di rappresentazione e allegazione non potendo tale elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo).

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  • 1Ingiusta detenzione: non basta il silenzio dell’indagato per escludere il diritto all’indennizzo
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2006, n. 18711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18711
Data del deposito : 15 febbraio 2006

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